Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28104 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 14/10/2021), n.28104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 42/2020 R.G., proposto da:

Regione Puglia, con sede in Bari, in persona del Presidente della

Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Michele Simone, con studio in Bari, elettivamente domiciliata presso

la Delegazione Regionale in Roma, giusta procura in calce al ricorso

introduttivo del presente giudizio;

– ricorrente –

contro

F.N., rappresentata e difesa dall’Avv. Mauro Emanuele Calò,

con studio in Taranto, ove elettivamente domiciliata (p.e.c.:

calo.mauroemanuele.oravta.legalmail.it), giusta procura in calce al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

e

nei confronti della:

Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del

Direttore Generale pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Puglia il 7 maggio 2019 n. 1417/05/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12 maggio 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Regione Puglia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 7 maggio 2019 n. 1417/05/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per la tassa automobilistica relativa all’anno 2007, ha accolto l’appello proposto da F.N. nei confronti della medesima e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari il 5 aprile 2016 n. 1232/07/2016. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il credito portato dalla cartella esattoriale si fosse estinto per prescrizione triennale. F.N. si è costituita con controricorso. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata notificata oltre la scadenza del termine triennale di prescrizione per le tasse automobilistiche.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2945 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il termine triennale di prescrizione iniziasse a decorrere ex novo dalla data dell’interruzione conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento.

RITENUTO CHE:

1. Entrambi i motivi – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono infondati.

1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (secondo cui: “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con 11 decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”), inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall’inizio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2008, n. 3048; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2014, n. 10067) e non è interrotto dall’iscrizione a ruolo del tributo da parte dell’amministrazione finanziaria, la quale, essendo mero atto interno, è inidonea a costituire in mora il debitore; peraltro, in sede processuale, l’allegazione dell’interruzione della prescrizione da parte dell’amministrazione finanziaria rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio), che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2016, n. 24214; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2020, n. 23261).

In ogni caso, è pacifico che la notifica dell’avviso di accertamento comporta l’interruzione del termine triennale di prescrizione, cominciando così a decorrere un ulteriore termine triennale ai fini della notifica della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2017, n. 593; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 2014).

1.2 Nella specie, il giudice di appello ha fatto corretta e ponderata applicazione del principio enunciato, avendo ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata tardivamente notificata (il 6 novembre 2014) per essere decorso oltre un triennio dopo la notifica (29 novembre 2010) dell’avviso di accertamento, che pure aveva esplicato efficacia interruttiva rispetto al triennio decorrente dall’inizio dell’anno successivo (1 gennaio 2008) a quello (2007) in cui il pagamento della tassa automobilistica era dovuto. Per cui, la pretesa impositiva si era ormai estinta per prescrizione al momento dell’inizio della procedura di riscossione coattiva.

1.3 In proposito, è opportuno precisare – in risposta alle osservazioni reiterate dalla ricorrente nella memoria depositata ex art. 380-bis c.p.c. – che l’avviso di accertamento esplica efficacia interruttiva della prescrizione triennale per la sua equiparabilità alla costituzione in mora (art. 1219 c.c. e art. 2943 c.c., comma 4) della contribuente per il pagamento del credito tributario, ma il nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento (30 novembre 2010) e viene a scadere al compimento del successivo triennio (30 novembre 2013).

Altrimenti ragionando, con il rinvio del dies a quo al primo giorno dell’anno successivo (1 gennaio 2011) alla notifica dell’avviso di accertamento (30 novembre 2010), secondo la prospettazione della ricorrente, si verrebbe ad introdurre un ulteriore differimento della decorrenza del periodo prescrizionale, che non trova fondamento in alcuna disposizione di legge, esigendosi la stretta continuità e contiguità sul piano cronologico nella consecuzione del vecchio e del nuovo termine estintivo (arg. ex art. 2945 c.c., comma 1).

1.4 Peraltro, la “specialità” del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, u.p., convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, che rinvia il dies a quo della prescrizione al primo giorno dell’anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, deriva dalla concessione al contribuente della facultas solutionis fino alla scadenza dell’anno di maturazione della tassa automobilistica. Per cui, non se può consentire l’estensione al computo ex novo del termine posteriore all’evento interruttivo, non riproponendosene più la medesima ratio. In tal caso, infatti, lo slittamento della decorrenza opererebbe (come una sorta di causa sospensiva della prescrizione) in pregiudizio del contribuente, concedendo all’ente impositore il beneficio di un’ingiustificata dilatazione del termine per la notifica della cartella esattoriale, che – oltre ad essere cli incerta durata, in relazione alla minore o maggiore prossimità dell’atto interruttivo alla scadenza dell’anno in corso – sarebbe irragionevole ed incongruo rispetto ad una confacente tutela del credito tributario.

In definitiva, dopo l’interruzione provocata dalla notifica dell’avviso di accertamento, la decorrenza del nuovo termine di prescrizione è immediata, non essendovi alcun impedimento per l’ente impositore all’esigibilità del credito tributario.

2. Valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella misura di Euro 200,00 per esborsi e nella misura di Euro 510,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA