Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28104 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14658-2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato INNOCENZO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARESCIALLO PILSUDSKI, 118, presso lo studio dell’avvocato LUCA

ZANACCHI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

ANTONIO MASCHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2954/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI

MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Treviso, pronunciando nel giudizio di divorzio tra i coniugi S.G. e F.E. stabilì un assegno divorzile di 300,00 Euro mensili posto a carico del S..

S.G. impugnò la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 26/10/2018 respinse l’appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso confermando in Euro 300,00 la somma che il S. doveva versare mensilmente in favore dell’ex coniuge.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione S.G. affidato a quattro motivi e memoria.

F.E. resiste con controricorso

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, Il ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla rivalutazione del reddito goduto dalla moglie L. n. 898 del 1970 ex art. 5 perchè il giudice ha omesso una valutazione comparativa dei redditi dei coniugi.

Con il secondo motivo di ricorso, Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto dei principi affermati nella sentenza 11504/2017 ed ha fissato in Euro 300,00 la somma mensile da versare in favore dell’ex coniuge F.E. parametrandola al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio durato ventotto anni ed alla disparità delle relative condizioni economiche delle parti.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al reddito goduto dal ricorrente che ammonta ad Euro 1430,00 mensili gravato da svariate spese per motivi di salute in riferimento alla L. n. 898 del 1970, e all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto dei principi affermati nella sentenza 11504/2017 e dall’art. 2697 c.c. ed ha fissato in Euro 300,00 la misura dell’assegno da versare mensilmente alla moglie basandosi su presunzioni prive di fondamento logico.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento in ordine al terzo motivo, assorbiti gli altri.

La sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile: “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Pertanto ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l’ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un’adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.

Dalla massima sopra riportata risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass. Sez. 1/6 n.3015/2018).

Nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte risulta altresì che l’assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell’ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare.

Nella fattispecie la sentenza impugnata, nello stabilire l’entità dell’assegno divorzile, non ha dato conto adeguatamente della determinazione dell’importo stabilito e pur dando atto esplicitamente che il “tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio” non costituisce di per sè indice cui parametrare l’ammontare dell’assegno divorzile non ha nemmeno indicato qual’è il reddito del marito dimostrando così di non aver svolto una adeguata valutazione della situazione economica delle parti.

Il ricorso deve quindi essere accolto in ordine al terzo motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito il quale procederà ad un nuovo esame alla luce dei principi sopra evidenziati, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 6 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA