Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28103 del 24/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 28103 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA
sul ricorso 9381-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta e
difende, glusLa delega in ?lin,
_1″_ecifente
contro
2017
3333

CARGINI MARCO MASSIMO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1426/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 02/04/2012 R.G.N. 5558/07;

Data pubblicazione: 24/11/2017

n. r.g. 9381/2013

con sentenza resa pubblica il 2/4/2012 la Corte d’Appello di Roma in
riforma della pronuncia di prime cure, dichiarava la nullità del termine
apposto al contratto intercorso fra la s.p.a. Poste Italiane e Marco
Massimo Cargini, stipulato per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla
specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di personale inquadrato
nell’Area Operativa e addetto al servizio recapito, smistamento e trasporto
presso la Regione Centro, assente con diritto alla conservazione del posto
nel periodo 17/6/2003 al 15/9/03;
accertava l’intercorrenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e condannava la società al pagamento di un’indennità
risarcitoria ex art.32 1.183/2010 commisurata a quattro mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori di legge;
avverso la suddetta sentenza, Poste Italiane s.p.a. propone ricorso per
cassazione fondato su unico motivo;
la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
CONSIDERATO CHE
1.con unico motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine
ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione fra le parti ex art.360 comma primo n.5 c.p.c..;
lamenta che la Corte distrettuale, dopo aver affermato che il contratto
inter partes presentava i caratteri di specificità richiesti dalla legge, abbia
accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
fra le parti senza in alcun modo motivare detta decisione;
2. il motivo è fondato;
nel proprio iter motivazionale la Corte di merito ha ritenuto
“sufficientemente specifica dal punto di vista formale la causale” apposta
al contratto, rimarcando che essa recava la puntuale indicazione della
sede di lavoro, delle mansioni da espletare, del personale da sostituire
(assente con diritto alla conservazione del posto) ed argomentando sulla
idoneità di detti elementi a consentire la verifica delle esigenze poste a
fondamento del termine apposto al contratto;
tuttavia, da tale premessa, ha fatto conseguire la declaratoria di
illegittimità di detto termine e ha disposto in ordine agli effetti risarcitori
conseguenti, con evidente salto logico, omettendo di motivare in ordine

RILEVATO CHE

n. r.g. 9381/2013

alle conclusioni cui era pervenuta ed incorrendo in tal modo nel vizio
denunciato ex art.360 comma primo n.5 c.p.c.;

3. consegue dalle esposte considerazioni, l’accoglimento del ricorso con la
cassazione della pronuncia impugnata ed il rinvio, anche per le spese
inerenti al presente giudizio, alla Corte d’Appello designata in dispositivo
la quale provvederà ad un rinnovato scrutinio della fattispecie, decidendo
anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa
composizione.

la struttura motivazionale che innerva l’impugnata sentenza è infatti
connotata da argomentazioni fra loro contrastanti e tali da non permettere
di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato
(argomenta da Cass. S.U. 22/12/2010 n.25984, cui adde Cass. 18/2/2015
n.3270);

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA