Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28103 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1369-2019 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA N. 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA TURINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO BONDI;

– ricorrente –

contro

MA.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati LORENZO PRESOT, CATERINA BELLETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 612/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI

MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Udine in data 11/5/2018, rigettò la domanda proposta da M.L. di ricevere un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne Ma.Da. a carico del padre Ma.Ma. (in aggiunta a quello per il figlio minorenne F. pure statuito dal tribunale) e regolò diversamente le spese del giudizio di primo grado, poste dal tribunale a carico del Ma., compensando per la metà le spese di lite di entrambi i gradi di merito e condannando invece M.L. al pagamento della residua metà. Accoglieva inoltre l’appello incidentale di quest’ultima volto alla integrazione della sentenza di primo grado con la declaratoria della assegnazione in favore della medesima della casa familiare.

Avverso tale sentenza M.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Ma.Ma. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con due motivi di ricorso, entrambi concernenti la statuizione sulle spese del giudizio e quindi esaminabili congiuntamente, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn.3 e 5. Lamenta che la Corte di merito non ha tenuto conto dell’esito complessivo della lite, che la vede vittoriosa su una pluralità di domande, sì che, anche in caso di soccombenza reciproca, essa non poteva essere condannata neppure parzialmente al pagamento delle spese.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La Corte di Appello ha motivato in ordine alla decisione relativa alle spese di giudizio (pagine 6 e 7 della sentenza) evidenziando come “le statuizioni della sentenza appellata per la maggior parte riguardano questioni..su cui non vi è stato alcun contrasto tra le parti” ed altre domande reciprocamente proposte “sono state dichiarate inammissibili”, sì che “in pratica o hanno accolto le conclusioni conformi delle parti o hanno comportato la soccombenza reciproca”, mentre “la circostanza che in questo giudizio sia stato accolto l’appello proposto dal signor Ma.Ma. contro i punti 3 e 4 nelle parti in cui lo condannavano a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne D. induce questo Collegio a porre a carico dell’appellata metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio.” In tal modo, la Corte di Appello ha violato due principi di diritto ripetutamente affermati nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Da un lato, il giudice dell’impugnazione, allorchè riformi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione in questione, in base ad un criterio pur sempre unitario e globale (cfr. Cass.n. 27606/19; n. 23123/19; n. 12005/17). D’altro lato, in caso di accoglimento parziale della domanda di una parte (nella specie, l’attrice M. risultava vittoriosa sulle domande di mantenimento del figlio minore e di assegnazione della casa familiare), il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore alla eventuale proposta conciliativa. In tali casi di soccombenza reciproca, le spese, in alternativa alla imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità, possono essere compensate totalmente o parzialmente, con condanna però, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata (cfr. Cass.n. 26918/18; n. 1572/18; n. 21069/16).

La odierna ricorrente, sia pure parzialmente vittoriosa, non poteva dunque essere condannata neppure parzialmente al pagamento delle spese.

La sentenza impugnata è quindi, in accoglimento del ricorso, cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, con la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di primo e secondo grado. La relativamente recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale sopra esposto giustifica inoltre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese, e decidendo nel merito compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio di primo e secondo grado nonchè le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

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