Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28102 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 31/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11183/2015 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

CARONCINI 6, presso lo studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio dei

Ministri, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

SCIENTIFICA C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in persona del Rettore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 50,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI NAPOLITANO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9215/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2014 r.g.n. 6700/2012.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. l’odierna ricorrente, laureata in Medicina e Chirurgia, aveva frequentato corsi di specializzazione presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, dapprima negli anni accademici 1979/1982 e, successivamente, negli anni 1987/1990;

2. la ricorrente aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza, per ottenere l’accertamento del diritto alla adeguata remunerazione di cui alla Direttiva 82/76/CE e la condanna in solido dei convenuti;

6. il Tribunale respinse le domande;

7. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, dopo aver precisato che la domanda introduttiva del giudizio era comprensiva – in via alternativa – anche della richiesta in via risarcitoria dei danni subiti per effetto del tardivo recepimento delle direttive comunitarie, ha respinto l’appello, giudicando prescritto il diritto in quanto, riferito ad anni precedenti al 1991, era stato azionato, per la prima volta, nel gennaio 2010, con la notifica del ricorso introduttivo, e, dunque, quando il termine decennale, decorrente dal 27.10.1999 era ampiamente maturato;

8. avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Dott.ssa S., affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito, con separati controricorsi, l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza nonchè la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio, ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

9. la parte ricorrente e la controricorrente Università hanno, altresì, depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO CHE:

1. con un unico motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 c.p.c. e segg., artt. 2946, 2947, 2948 e 2956 c.p.c., nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; le censure, nel complesso, investono la sentenza per l’erronea individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, da collocare, secondo la tesi di parte ricorrente, anche in base alla giurisprudenza comunitaria richiamata, dall’anno 2007 o 2005;

2. il motivo è infondato;

2.1. costituiscono principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte quelli in base ai quali:

a) “in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (di recente, sentenza Corte di Giustizia del 24.1.2018, nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria; tale responsabilità dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell’ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c. – va inquadrata nella figura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicchè il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione” (Cass., n. 10813 del 2011; tra le molte successive conformi: Cass. n. 10814 del 2011, n. 1917 del 2012, n. 17066 del 2013; ordinanza n. 6606 del 2014;)

b) “a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11” (Cass. nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011; Cass. n. 17350 del 2011; successivamente, ex multis, Cass. n. 23635 del 2014; nn. 24075, 11034, 11221 e 11220 del 2015, n. 3653 del 2016; n. 23201 del 2016; n. 3797 del 2017; n. 13758 del 2018; n. 461 del 2019);

2.2. ai predetti principi, cui la Corte di appello si è correttamente attenuta, l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, con tutto quanto consegue in termini di rigetto del proposto ricorso;

3. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

4. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre, per l’Università, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e, per le altre parti controricorrenti, alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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