Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28102 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 28102 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA
sul ricorso 4827-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3317

CARUBBI FULVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato
SUSANNA LOLLINI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIORGIO FREZZA, giusta delega
in atti;

Data pubblicazione: 24/11/2017

- controricorrenteavverso la sentenza n. 217/2012 della CORTE D’APPELLO

di FIRENZE, depositata il 23/02/2012 R.G.N. 1203/10;

RG. 4827/2013
RILEVATO
che con sentenza in data 23 febbraio 2012 la Corte di Appello di
Firenze ha accolto parzialmente l’appello proposto da Fulvio Carubbi
ed in parziale riforma della sentenza ha condannato Poste al
pagamento dell’indennità risarcitoria ai sensi dell’art.32 delle legge
n.183/2010 , nella misura di dieci mensilità ,

per Cassazione affidato a sei motivi.
Che il Carrubi ha resistito con controricorso.
che in data 30.5.2017 Poste Italiane spa e Innocenza Citarei, erede di
Fulvio Carubbi, hanno conciliato la lite in sede sindacale e che in data
7.7.2017 è stato depositato il relativo verbale di conciliazione presso
la Corte.
CONSIDERATO
Che il ricorso , notificato il 13.2.2013, è stato depositato il 27.2.2013
che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto una transazione in
sede sindacale come risulta dal verbale di conciliazione sottoscritto
dalle stesse in data 30.5.2017;
Che , pertanto , al venir meno di ogni interesse concreto ed attuale
alla decisione della causa consegue la declaratoria di cessazione della
materia del contendere.
Che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate
essendo stata raggiunta la conciliazione successivamente alla notifica
del ricorso .
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere , compensa le
spese.
Così deciso nella Adunanza Camerale del 19.7. 2017
1)/

il Funzionario Giudiziario
Giovzini

Giovanni Amoroso
Presi

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LA,

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso

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