Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28102 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29466-2018 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato EDY GUERRINI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO

PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

contro

S.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 601/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI

MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.R. chiese al Tribunale di Ravenna l’annullamento o la dichiarazione di nullità dell’ordine di pagamento intimato, L. n. 898 del 1970 ex art. 8, comma 3 (come modificato dalla L. n. 74 del 1987), dalla ex coniuge S.B. all’INPS sede di Ravenna relativamente alla somma di Euro 250,00 pari all’assegno divorzile posto a suo carico in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

A tal riguardo rappresentava che l’obbligo di pagamento dell’assegno di 250,00 Euro era divenuto insostenibile stante il reddito (Euro 6.699,42 annuale) di esso ricorrente, ultraottantenne affetto da plurime patologie, mentre la ex moglie guadagnava Euro 835,73 mensili ed era proprietaria, in nota località turistica, di un immobile di pregio derivante da successione ereditaria.

Il Tribunale di Ravenna rigettò la domanda e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 28/2/2018, pronunciando su gravame proposto dal B., confermò la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza B.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’INPS si è costituito con controricorso. S.B. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto delle situazioni economiche delle parti e precisamente del reddito della moglie maggiore di quello del ricorrente ormai ultraottantenne affetto da glaucoma bilaterale ed altre patologie.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di imprecisate norme di diritto in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è infondato.

L’azione esecutiva di pagamento L. n. 898 del 1970 ex art. 8, contro la quale il ricorrente è insorto, si fonda su un titolo giudiziale esistente e valido di cui il B. non ha ottenuto la modifica nella sede prevista dalla legge, e pertanto non può essere annullato per le ragioni dedotte dal ricorrente, da farsi valere piuttosto con domanda di modifica delle statuizioni patrimoniali della sentenza di divorzio.

Il ricorso deve pertanto essere respinto con condanna del ricorrente al rimborso in favore della parte costituita delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

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