Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28101 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 31/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25097/2015 proposto da:

G.M., F.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato CORRADO BUSCEMI,

che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F. (OMISSIS), MINISTERO DELLA

SALUTE C.F. (OMISSIS), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE

SOCIALI C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 107979/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/04/2015 R.G.N. 5070/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) e dal Ministero della Salute Lavoro e Politiche Sociali, ha rigettato le domande di Gr.Da., G.M. e F.M. – medici chirurghi che avevano frequentato la scuola di specializzazione rispettivamente dall’ottobre 2000 all’ottobre 2004 la prima e dall’ottobre 2002 all’ottobre 2006 le altre due – di adeguata remunerazione e di condanna al pagamento delle differenze spettanti avuto riguardo ai compensi erogati agli specializzandi dal 2006 in poi ed al personale medico chiamato a svolgere le stesse mansioni.

2. Per la cassazione della sentenza ricorrono le Dott.sse G. e F. che articolano tre motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Gr.Da. sono rimasti intimati. Le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 20,35,37,39,40,46; D.Lgs. n. 257 del 1991, artt. 1, 4 e 6, L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 300 e 612, D.P.C.M. 7 marzo 2007 (attuativo del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 37) e dell’art. 11 preleggi, delle direttive n. 75/363/CEE, n. 82/76/CEE, dell’allegato I alla direttiva CE n. 93/16/CEE, della L. n. 128 del 1998, art. 1 e dell’allegato A, degli obblighi di appartenenza all’Unione Europea, Trattato istitutivo 25.3.1957 ratificato con L. 14.10.1957 n. 1203, di leale cooperazione tra Stati. L’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al disconosciuto adeguamento annuale borse di studio ante 2006. Le ricorrenti nel richiamarsi alla disciplina più sopra indicata evidenziano che nel corso degli anni di specializzazione avevano partecipato, al pari dei medici di ruolo, alla totalità delle attività teoriche e pratiche, compresi i turni e le guardie. Sostengono che il loro rapporto rientrava nello schema delineato dal D.Lgs. n. 368 del 1999, solo parzialmente modificato nel 2005, ed evidenziano che ove tale fatto fosse stato considerato la Corte di appello avrebbe riconosciuto il trattamento economico chiesto corrispondente a quello erogato ai medici specializzandi a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 ovvero analogo a quello erogato ai medici di prima nomina. Sottolineano inoltre che per effetto del ritardo con il quale lo Stato italiano ha dato piena attuazione alla direttiva n. 93/16/CEE avrebbe dovuto convincere il giudice a liquidare il danno conseguente.

4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, conv. in L. n. 438 del 1992, L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, L. 13 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33, L. 23 dicembre 1999, n. 662, art. 1, comma 66, L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 22 e della L. n. 289 del 2002, art. 36, anche in relazione alla sentenza della Corte Cost. n. 432 del 1997 ed ai principi in essa affermati. Deduce poi che la Corte sarebbe incorsa nell’omessa pronuncia su fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5) osservando che il giudice di appello nulla avrebbe detto quanto alla chiesta rideterminazione triennale dell’importo della borsa di studio percepita ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991.

5. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale omesso di esaminare i conteggi, depositati in appello, relativi alla richiesta di adeguamento della borsa di studio al tasso di inflazione con esclusione dei periodi di blocco formulata nel ricorso.

6. I temi oggetto della presente controversia sono stati di recente affrontati da questa Corte con la sentenza n. 4449 del 2018 che ha ripercorso l’evoluzione normativa della vicenda relativa ai compensi dei medici in formazione specialistica osservando che la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di determinazione di tale remunerazione. Ha rilevato che il legislatore con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, ha dato attuazione della direttiva 93/16/CEE ed ha ritenuto che, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale. Ha poi evidenziato l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. Ha osservato che si tratta di una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi. Ha quindi ritenuto che la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione escludesse la applicabilità dell’art. 36 Cost. e che l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni dal 1993 al 2005. Ha inoltre evidenziato che, ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1.

7. Le censure poste dalle odierne ricorrenti nei primi due motivi di ricorso risultano esaurientemente esaminate nella motivazione della su richiamata sentenza dalla quale, in mancanza di argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento dalla stessa espresso, non vi è ragione di discostarsi e rinviando alla ampia motivazione di quella decisione i due motivi devono essere rigettati.

8. Quanto al terzo motivo di ricorso, anche a voler tralasciare i profili di inammissibilità della censura che non riproduce nè allega al ricorso i conteggi originariamente depositati e quelli che afferma diversi depositati in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, va in ogni caso rilevato che nel periodo dal 1999 al 2005, in cui le ricorrenti hanno frequentato la scuola, le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette all’incremento triennale previsto del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1. Trovava infatti applicazione la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12, che ha disposto che non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui del predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1 e la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1 (legge finanziaria 2003), che ha confermato il meccanismo di blocco dell’incremento annuale e della rideterminazione delle borse di studio previsto della L. n. 449 del 1997, citato art. 32, comma 12 (v. ancora Cass. n. 4449 del 2018 cit.).

9. In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato. La mancata costituzione delle parti controricorrenti rimaste intimate e esonera dal provvedere sulle spesee del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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