Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28100 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 31/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18891/2015 proposto da:

B.T., C.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO, 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

MORESCHINI, rappresentati e difesi dagli avvocati VITO CAMPISI,

BRUNO BARBATO MASTRANDREA;

– ricorrenti –

contro

UNIVERISTA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA “ALMA MATER STUDIORUM”, in persona

del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1849/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/02/2015 r.g.n. 595/2008.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. B.T. e C.L. convennero in giudizio L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ed esposero di aver frequentato la scuola di specializzazione in medicina del lavoro nel periodo dal 1985 al 1989 senza percepire alcun compenso e provvedendo essi stessi al pagamento dell’assicurazione obbligatoria. Dopo le sentenze della Corte di giustizia che riconobbero il diritto dei medici specializzandi ad un’ adeguata retribuzione, chiesero la condanna dell’Università a corrispondere loro la retribuzione ovvero al risarcimento del danno.

2. Il Tribunale accolse la domanda e condannò l’Università a corrispondere l’adeguata remunerazione. La Corte di appello di Bologna, al contrario, in accoglimento del ricorso dell’Università accertò l’infondatezza della domanda di adeguata remunerazione; negò la legittimazione passiva della convenuta in ordine alla domanda risarcitoria, proposta in via subordinata e dichiarata assorbita dal giudice di primo grado.

3. Per la cassazione della sentenza ricorrono B.T. e C.L. che articolano cinque motivi. Resiste l’Università con controricorso. Fissata per la decisione in adunanza camerale i ricorrenti con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c., hanno insistito nelle conclusioni già prese ed, evidenziando la novità delle questioni trattate, hanno chiesto il rinvio a nuovo ruolo della controversia per la discussione in pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata con la memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c., di rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza della decisione della controversia poichè il ricorso non investe questioni di diritto di particolare rilevanza con profili nomofilattici di novità. Ne consegue che correttamente, a norma dell’art. 375, comma 2, aggiunto del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1), lett. a), n. 2), convertito con modificazioni nella L. 25 ottobre 2016, n. 197, la decisione è stata fissata in Camera di consiglio.

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 36 Cost., L. n. 25 del 1955, art. 11, lett. c), D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984. Sostengono i ricorrenti che, anche a prescindere dalla mancanza di efficacia diretta della direttiva, sussiste il diritto al pagamento della remunerazione adeguata, da stabilire tenendo conto dell’insieme di norme applicabili, e da riconoscere ai sensi dell’art. 36 Cost..

6. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 24 Cost., artt. 115 e 345 c.p.c. e art. 2697 c.c. e deducono che la sentenza non si sarebbe avveduta del fatto che l’Università non aveva mai contestato i caratteri concreti dell’attività degli specializzandi, affermati in ricorso, e si era limitata a negare la natura subordinata e parasubordinata del rapporto. Accertata la natura lavorativa dell’attività la Corte avrebbe dovuto riconoscere il conseguente diritto alla retribuzione ammettendo, se del caso, le prove articolate.

7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 3 Cost., L. n. 848 del 1955, art. 2,L. n. 657 del 1966, art. 2 e L. n. 881 del 1977, art. 2. Sostengono i ricorrenti che avallando la ricostruzione della Corte di merito si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento con coloro che svolgevano attività analoghe, con gli ammessi all’internato, con coloro che iscritti prima dell’anno accademico 1991-1992 avevano ottenuto una sentenza favorevole del TAR ed a cui la L. n. 370 del 1999, ha riconosciuto retroattivamente il diritto alla borsa di studio. Del pari ritengono che fosse discriminatorio escludere per i ricorrenti il diritto all’adeguata remunerazione e riconoscere, in ipotesi, solo il risarcimento per tardato recepimento della direttiva. Ribadiscono infine che in ogni caso non sarebbe maturata alcuna prescrizione stante la decorrenza del termine decennale dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999.

8. Le tre censure possono essere esaminate congiuntamente e sono infondate.

8.1. La Corte territoriale ha accertato che la domanda proposta dai due medici era finalizzata a conseguire, in primo luogo, l’adeguata remunerazione dell’attività prestata nel corso della specializzazione svoltosi nel periodo dal 1985 al 1989, e, solo in via subordinata, il risarcimento del danno. Quindi, nel rigettare la domanda di adeguata remunerazione proposta, la Corte di merito si è attenuta ai principi più volte espressi da questa Corte di legittimità la quale ha ritenuto che dall’omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno (cfr. Cass. Sez. u. n. 9147 del 2009, e successivamente, tra le altre, Cass. n. 10813 del 2011 e n. 17682 del 2011). Si tratta di obbligazione risarcitoria che ha natura di credito di valore, non è subordinata alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinata, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile.

9. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 324,325,326 e 329 c.p.c.. Osservano i ricorrenti che il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbita la domanda risarcitoria per inadempimento della direttiva, domanda reiterata in appello dai medici appellati. Tuttavia l’Università nel suo gravame aveva argomentato sulla prescrizione del diritto all’adeguata remunerazione ed aveva chiesto l’integrale annullamento della sentenza di primo grado, senza nulla osservare sulla domanda risarcitoria, che anzi aveva escluso che formasse oggetto della pronuncia impugnata. Ritengono allora i ricorrenti, i quali invece avevano reiterato costituendosi tale domanda, che in tal modo l’Università aveva prestato acquiescenza implicita e parziale alle pretese risarcitorie dei medici circa il danno da mancato recepimento della direttiva e dunque la Corte di appello non avrebbe potuto dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’Università con riferimento alla domanda risarcitoria la quale, perciò, una volta riformata la sentenza sulla domanda principale, avrebbe dovuto de plano accogliere essendosi formato il giudicato sul punto.

10. Con il quinto motivo di ricorso è denunciata la violazione della L. n. 260 del 1958, art. 4 e dell’art. 101 c.p.c.. Sostengono i ricorrenti che l’Avvocatura dello Stato avrebbe dovuto sollevare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva entro la prima udienza indicando altresì il soggetto legittimato passivamente da convenire in giudizio. In mancanza di tale eccezione il giudice non avrebbe potuto escludere la legittimazione passiva dell’Università convenuta. Evidenzia poi che, in ogni caso, l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento del danno costituirebbe un fatto interno all’amministrazione e non opponibile ai ricorrenti.

11. Le censure, da esaminare congiuntamente in quanto attengono per vari aspetti alla legittimazione passiva dell’Università con riguardo alla domanda risarcitoria, non possono essere accolte.

12. Va rammentato in via generale che in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, sussiste la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ove, tuttavia venga evocato in giudizio un diverso organo statuale non si verifica una mancata instaurazione del rapporto processuale. Si tratta infatti di una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4, sempre che l’Avvocatura dello Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente. In mancanza di tale tempestiva eccezione è preclusa la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale che neppure può essere d’ufficio rilevato (cfr. Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018). La citata L. n. 260 del 1958, art. 4, dispone infatti che “l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’avvocatura dello stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato.” Successivamente “tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato. L’eccezione rimette in termini la parte.” Si tratta di disposizione che mira a sanare, attraverso una rimessione in termini, l’errore nella “vocatio in ius” dell’autorità amministrativa effettivamente competente in relazione alla domanda proposta. Tuttavia esigenze di tutela del diritto azionato dalla parte attrice comportano la definitiva sanatoria del vizio che non sia tempestivamente eccepito e gli effetti della pronuncia si produrranno nei confronti dell’amministrazione originariamente convenuta, ancorchè erroneamente, in giudizio e non nei confronti del corretto e reale destinatario della domanda (Cfr. Cass. n. 15195 del 2013). La sanatoria opera nei confronti dello Stato nelle sue varie specificazioni ma non si estende anche nei confronti di soggetti pubblici diversi che, come è per le Università degli Studi, non solo sono dotati di autonoma soggettività e organizzazione ma inoltre non rientrano tra le amministrazioni dello Stato. Rispetto a tali soggetti non può operare la sanatoria della vocatio in ius per effetto della mancata tempestiva eccezione da parte dell’avvocatura dello stato ed il giudice è chiamato a verificare la legittimazione passiva in relazione alla domanda formulata.

13. Correttamente perciò la Corte di merito ha verificato, rispetto alla domanda risarcitoria avanzata dai due medici ammessi alla scuola di specializzazione negli anni 1983-1991, quale fosse il soggetto passivamente legittimato ed ha escluso quella dell’Università, presso le cui scuole di specializzazione i medici, aventi diritto alla corresponsione della borsa di studio, hanno frequentato i corsi e conseguito i diplomi.

13.1. In tema di borse di studio per i medici specializzandi, e relativi meccanismi di rivalutazione automatica, istituite dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e finanziate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un decreto interministeriale adottato dal MIUR e dai Ministri della Salute e dell’Economia, sussiste carenza di legittimazione passiva in senso sostanziale dell’Università degli Studi che ne provvede alla mera corresponsione materiale, senza che le possa essere imputato alcun comportamento inerte in tema di violazione degli obblighi di attuazione e recepimento delle direttive comunitarie in materia. Ne consegue che, trattandosi di questione attinente alla titolarità del rapporto controverso, è rilevabile anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del giudizio, fermi i limiti del giudicato, e qualora detto ente sia stato l’unico soggetto convenuto in giudizio, l’azione al riguardo è improseguibile (cfr. Cass. 23/09/2016 n. 18710) Le Università restano estranee ad ogni onere di stanziamento di somme e sono incaricate della sola gestione del rapporto finale con gli specializzandi, operano come delegate al pagamento (art. 1269 c.c., comma 1) delle borse di studio e di quanto ad esse consegue, restando prive, come tali, di legittimazione sostanziale rispetto all’azione dei borsisti-creditori (cfr. oltre a Cass. ult. cit. anche Cass. 14/06/ 2018 n. 15634 e 27/02/ 2019, n. 5706).

14. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese l’esistenza di orientamenti di merito difformi e gli approdi della giurisprudenza di legittimità successivi alla proposizione del ricorso in cassazione ne consigliano la compensazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso

art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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