Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28100 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 28100 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 21168-2012 proposto da:
SANNINO VITTORIO C.F. SNNVTR40D21H2431, domiciliato
in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappre2entato

e

difeso

dall’vvncato RICCARDO MARZO, glusLA delega in atLi;
– ricorrente contro

REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante
2017
3302

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato LORENZO
GIUA, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO
TANZARELLA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/11/2017

avverso

la

sentenza n.

2164/2011

della CORTE

D’APPELLO di LECCE, depositata il 10/10/2011 R.G.N.

488/2010.

R.G. 21168/2012

RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta da Vittorio
Sannino avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto infondato il
ricorso volto ad ottenere l’accertamento del diritto ad essere trattenuto in
servizio alle dipendenze della Regione Puglia con la qualifica di dirigente fino al
compimento del 70 0 o del 67 0 anno di età e la condanna dell’ente convenuto a

anche ai fini pensionistici»;
2. la Corte territoriale ha evidenziato che, avendo l’appellante compiuto nelle
more del giudizio il 70 0 anno di età, doveva essere esclusa la persistenza
dell’interesse ad agire rispetto alla domanda formulata, perché con il ricorso
introduttivo il Sannino aveva chiesto unicamente la ricostituzione del rapporto,
non più eseguibile, e solo in grado di appello aveva inammissibilmente formulato
diverse conclusioni;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Vittorio Sannino sulla
base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai
quali la Regione Puglia ha resistito con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO CHE
1. il primo motivo denuncia, ex art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.. «violazione e
falsa applicazione degli artt. 345, 99, 100, 112 e 113 c.p.c.; nullità della
sentenza per omessa pronuncia sulle domande proposte, compresa quella di
condanna della Regione Puglia al pagamento delle somme dovute con
rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento del danno da inadempimento e
da comportamento illecito»;

«richiamarlo in servizio con ogni effetto giuridico ed economico conseguente,

1.1. il ricorrente sostiene che nel corso del giudizio di primo era stata chiesta la
condanna della resistente al risarcimento dei danni, danni che potevano
comunque essere domandati in appello ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ.
perché verificatisi quando la controversia era già pendente e dipendenti dal titolo
fatto valere ab origine;
2.

la seconda censura lamenta « omessa o, almeno, insufficiente e

contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio;
oppure (nella nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) omesso esame circa il

egi

fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, attinente alla
domanda di pagamento e risarcimento del danno da inadempimento o
comportamento illecito; omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.; nullità
della sentenza» perché la Corte territoriale non avrebbe considerato il tenore
delle conclusioni formulate con la memoria difensiva del 10 ottobre 2007;
3. con la terza critica, formulata ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., il
ricorrente si duole della violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e denuncia anche
vizi motivazionali:

persistente l’interesse ad agire in quanto il solo fatto che sia divenuta impossibile
l’esecuzione della prestazione richiesta non fa venire meno l’interesse
all’accertamento del diritto, sia perché incidente quantomeno sul regolamento
delle spese processuali, sia perché funzionale alla domanda di risarcimento del
danno che, se ritenuta nuova, ben poteva essere proposta in separato processo;
4. il quarto motivo torna a denunciare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ
per omessa pronuncia sul merito della controversia e la conseguente nullità della
sentenza;
5. i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perché connessi, presentano
profili comuni di inammissibilità in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata
di questa Corte, qualora il ricorso per cassazione denunci l’errata valutazione da
parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario
specificare la sede in cui, nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, detti atti siano
rinvenibili ( Cass. 24.10.2014 n. 22607);
5.1. in ogni caso non si ravvisa la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. perché la
norma, nella parte in cui consente di richiedere in appello il risarcimento dei
danni sofferti dopo la sentenza impugnata, è applicabile nella sola ipotesi in cui la
domanda risarcitoria sia stata proposta nel primo grado di giudizio ed in sede di
gravame si proceda ad una diversa quantificazione o specificazione della pretesa,
che non modifichi la causa petendi dell’azione esperita (Cass. n. 5067/ 2010 e
Cass. n. 9453/2013);
5.2. nel caso di specie si desume dal tenore delle conclusioni riportate nel primo
motivo che con il ricorso del 24 maggio 2006 Vittorio Sannino aveva domandato
l’accertamento del diritto ad essere trattenuto in servizio sino al 70° o al 67°
anno di età e la condanna della Regione Puglia a “richiamarlo in servizio”, mentre
solo in occasione del deposito delle note del 29.9.2007 il ricorrente aveva

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3.1. il ricorrente rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere

avanzato anche la richiesta di condanna del resistente “al pagamento delle
somme dovute con rivalutazione ed interessi anche, ove occorra, a titolo di
risarcimento del danno da inadempimento e da comportamento illecito”;
5.3. nel rito del lavoro la disciplina della fase introduttiva del giudizio risponde ad
esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in
aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano,
sicché non solo non è consentita la proposizione di alcuna domanda nuova, ma
non è permessa neanche la formulazione di una emendatio, se non nelle forme e

secondo il quale le parti possono modificare le domande solo se ricorrono gravi
motivi e previa autorizzazione del giudice ( Cass. 9.11.2006 n. 23908);
5.4. il divieto, in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, esorbita
dalla tutela del privato interesse delle parti, sicché la proposizione della nuova
domanda non può essere sanata dall’accettazione del contraddittorio ad opera
della controparte e la sua inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio ( Cass.
5.7.2007 n. 15147);
5.5. la sentenza impugnata va, quindi, confermata, sia pure con motivazione
parzialmente difforme, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda
risarcitoria, perché quest’ultima non era stata formulata con l’originario atto
introduttivo e non poteva essere introdotta nel corso del giudizio di primo grado,
né, tanto meno, in appello;
6. sono invece fondati il terzo ed il quarto motivo perché la Corte territoriale ha
errato nel ritenere che la impossibilità giuridica di eseguire la richiesta
riammissione in servizio abbia fatto venir meno ogni interesse del ricorrente alla
pronuncia di accertamento del diritto al trattenimento sino al 70° o al 67° anno
di età, espressamente richiesta al punto 1 delle conclusioni del ricorso del
24.5.2006;
6.1. questa Corte ha già affermato, e va qui ribadito, che qualora l’attore abbia
chiesto l’accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad
un fare, la circostanza che nel corso del giudizio sia divenuta impossibile
l’esecuzione della prestazione non determina cessazione della materia del
contendere né fa estinguere l’interesse ad agire (Cass. 19.11.2010 n. 23476);
6.2. è stato anche evidenziato che l’estinzione del rapporto di lavoro intervenuta
in corso di causa non comporta il venir meno dell’interesse ad agire in relazione
all’accertamento di diritti attinenti allo svolgimento della prestazione “costituendo

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nei termini previsti, come si desume dall’art. 420, comma primo, cod. proc. civ.,

il suddetto accertamento la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di
tipo risarcitorio” ( Cass. 2.9.2010 n. 19009);
6.3. non è applicabile alla fattispecie l’orientamento secondo cui «non sono
proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti
che costituiscano elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che
può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza» (in tal
senso fra le tante Cass. 27.1.2011 n. 2051) perché la domanda di accertamento
proposta con il ricorso del 24.5.2006 non attiene ad un fatto ma un diritto

ingiustamente mortificato con il diniego di trattenimento in servizio;
7. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale
indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, facendo applicazione
dei principi sopra indicati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di
legittimità;
8. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater dPR 115 del 2002

P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la
sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla
Corte di Appello di Lecce in diversa composizione
Così deciso nella Adunanza camerale del 18 luglio 2017

soggettivo che, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe stato

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