Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2810 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2810 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FICHERA GIUSEPPE

Data pubblicazione: 06/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19224/2012 R.G. proposto da
I.M.U.S. Industria Molitoria Umbra Spoleto s.r.I., con socio unico,
(C.F. 00166580548), in persona del legale rappresentante pro
tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Mario Cannata,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via della
Mercede 11.
– ricorrente contro
Petruzzelli Costruzioni s.r.l. (C.F. 0291589054), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Sergio Nicchi e Sabrina Montioni, elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Luisa Gobbi in Roma, via E. Q. Visconti
103.
– controricorrente e contro
Fallimento della I.M.U.S. Industria Molitoria Umbra Spoleto s.r.I.,
con socio unico, (C.F. 00166580548), in persona del curatore pro
tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Troncassini,

(

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale delle
Milizie 106.

controricorrente

avverso
la sentenza n. 3334/2012 della Corte d’appello di Roma, depositata
il 21 giugno 2012.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Luigi

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 21
giugno 2012, respinse il reclamo proposto dalla I.M.U.S. Industria
Molitoria Umbra Spoleto s.r.I., con socio unico (di seguito breviter
IMUS), avverso la sentenza che aveva dichiarato il suo fallimento,
su istanza di un unico creditore.
Ritenne la corte che dalla documentazione in atti non emergeva
documentazione anteriore alla presentazione dell’istanza di
fallimento, in cui la fallita avesse contestato il credito, portato da
quattro assegni, vantato dal creditore istante Petruzzelli Costruzioni
s. r. I.
Soggiunse il giudice di merito che il mancato deposito delle
somme richieste a titolo di spese della procedura di concordato
preventivo, cui era stata in precedenza ammessa la società fallita,
costituiva indice inequivoco del suo stato di insolvenza.
IMUS ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque
motivi; Petruzzelli Costruzioni s.r.l. ha depositato controricorso,
mentre il fallimento della IMUS non ha spiegato difese.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo IMUS deduce violazione dell’art. 115,
comma secondo, c.p.c., avendo la corte d’appello erroneamente

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Salvato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

omesso di considerare la mancata contestazione dell’istante
Petruzzelli Costruzioni s.r.l. in ordine all’anteriorità, rispetto
all’istanza di fallimento, delle contestazioni sollevate dalla IMUS in
ordine al credito vantato.
Con il secondo motivo assume vizio di motivazione, ex art. 360,
primo comma, n. 5), c.p.c., avendo il giudice di merito ritenuto
provato il credito dell’istante, nonostante quest’ultimo fosse in solo

Con il terzo motivo assume violazione dell’art. 45 r.d. n. 1736
del 1933 e dell’art. 15, ultimo comma, I.fall. atteso che
erroneamente ha considerato “insoluti” gli assegni bancari non
oggetto di protesto, senza conseguentemente rilevare d’ufficio il
mancato superamento della soglia minima dell’esposizione
debitoria complessiva pari ad euro 30.000,00.
Con il quarto motivo denuncia violazione del “principio
elaborato dalla costante giurisprudenza” a tenore del quale in caso
di istanza di fallimento presentata da un unico creditore, deve
esistere prova certa del suo credito.
Con il quinto motivo assume violazione di legge e vizio di
motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., considerato
che la corte d’appello ha dichiarato d’ufficio il fallimento, ritenendo
provato lo stato di insolvenza sulla base soltanto del mancato
versamento delle spese necessarie per la procedura di concordato
preventivo, cui la società poi fallita era stata ammessa.
2. Il primo, secondo, terzo e quarto motivo, da esaminare
congiuntamente stante la stretta connessione, sono tutti
manifestamente infondati.
Com’è noto, secondo le sezioni unite di questa Corte, in tema di
iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 I.fall., laddove
stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno
o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del
credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo

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possesso di taluni titoli consegnati “in garanzia”.

viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte
del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione
dell’istante (Cass. s.u. 23/01/2013, n. 1521; Cass. 22/05/2014, n.
11421).
Nella vicenda che ci occupa la corte d’appello ha accertato, sia
pure incidentalmente, che in presenza di quattro assegni bancari,
di cui uno protestato, la Petruzzelli Costruzioni s.r.l. doveva

avanzare istanza di fallimento nei suoi confronti; siffatto
accertamento di fatto operato dal giudice di merito, adeguatamente
motivato e privo di vizi logici, non può essere sottoposto a
revisione critica in questa sede.
Inammissibili, poi, in quanto questioni nuove non oggetto di
alcuno fra i motivi di reclamo, si mostrano le doglianze riferite alla
dedotta funzione di mera “garanzia” degli assegni consegnati al
creditore istante, nonché al mancato superamento della soglia
rilevante ex art. 15, ultimo comma, I.fall. dell’unico, fra gli assegni
rilasciati dalla debitrice, portati al protesto.
3. Il quinto motivo è infondato.
Al riguardo va anzitutto ricordato che lo stato di insolvenza
richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento
dell’imprenditore, non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi
il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti
esteriormente apprezzabili.
In particolare, il significato oggettivo dell’insolvenza, che è
quello rilevante agli effetti dell’art. 5 I.fall., deriva da una
valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un
criterio di normalità) all’esercizio di attività economiche, si
identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a
soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo
una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica,
nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da

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ritenersi creditrice della IMUS e, quindi, pienamente legittimata ad

destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l’estinzione dei debiti), nonché nell’impossibilità di ricorrere al
credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del
patrimonio.
Va soggiunto che il convincimento espresso dal giudice di
merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce
apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in cassazione ove

27/03/2014, n. 7252)
La corte d’appello, nella sentenza qui impugnata, con un
apprezzamento coerente che si sottrae a censure di sorta, ha
inteso valorizzare, da un lato, la circostanza che la società debitrice
avesse proposto domanda di concordato, così riconoscendo almeno
l’esistenza di uno “stato di crisi” in cui la medesima versava e,
dall’altro, la plateale sua incapacità di sostenere, anche nella
misura di una quota in percentuale, le spese necessarie per la
procedura alla quale pure aveva chiesto di accedere e che avrebbe
scongiurato la dichiarazione di fallimento.
4. Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro
5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori
di legge.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.

sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass.

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