Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28099 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 28099 Anno 2017
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 13732-2012 proposto da:
CASSONE GIUSEPPE C.F. CSSGPP44S01C136A, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO,
che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017
3280

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/11/2017

avverso la sentenza n. 511/2011 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 27/05/2011 R.G.N. 300/2009.

RILEVATO

che con sentenza del 27 gennaio 2011, la Corte d’Appello di
Milano, confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e
rigettava la domanda proposta da Giuseppe Cassone nei confronti
di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la corresponsione
dell’indennità di funzione e del premio di produttività quali

parametro del risarcimento spettante a seguito dell’accertamento
giudiziale dell’illegittimità del licenziamento;

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto non provata la continuità dell’erogazione delle predette
voci;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il Cassone,
affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con
controricorso, la Società, che ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione
e falsa applicazione dell’art. 18 I. n. 300/1970 in connessione con
l’art. 2697 c.c. e con gli artt. 1362 e segg. c.c., 60 e 61 CCNL
Poste 2001 e 63 e 64 CCNL Poste 2003, lamenta la non
conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale
per essere priva di rilevanza decisiva la continuità dell’erogazione
e la relativa prova ai fini della inclusione della stessa nella
retribuzione globale di fatto;

che nel secondo motivo la medesima censura è prospettata sotto
il profilo del vizio di motivazione;

che, con il terzo motivo, denunciando, la violazione e falsa
applicazione dell’art. 115 c.p.c. in connessione con l’art. 2697, il
ricorrente lamenta la non conformità a diritto della mancata
ammissione della prova testimoniale richiesta a conferma ed
ampliamento della prova documentale prodotta;

che nel quarto motivo ancora una volta la medesima censura è
prospettata sotto il profilo del vizio di motivazione;

componenti della retribuzione globale di fatto costituente il

che, con il quinto motivo, il ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione degli artt. 431 e 437 c.p.c. in una
con il vizio di motivazione, censura il mancato ricorso della Corte
territoriale ai propri poteri istruttori di ufficio e l’omessa
motivazione sul punto;
che l’impugnazione risulta fondata con specifico riferimento al

afferenti ai vizi di motivazione di cui al secondo ed al quarto
motivo;
che tale conclusione è confortata dal riferimento alla costante
giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav.,
17.7.2015, n. 15066 ma già in precedenza e con specifico
riferimento ad una fattispecie che coinvolgeva Poste Italiane,
Cass., sez. lav., 2262/2007 secondo cui andavano annoverati
nella retribuzione globale di fatto sia il premio di produzione che
l’indennità di funzione) secondo cui la retribuzione globale di fatto
spettante al lavoratore in caso di licenziamento dichiarato
illegittimo ex art. 18 I. n. 300/1970 è tale da ricomprendere
qualsiasi voce retributiva che, a prescindere dalla continuità della
sua erogazione e, così, della sua ricorrenza in busta paga, il
lavoratore avrebbe percepito ove avesse lavorato, con esclusione
soltanto di quelle meramente eventuali ed incerte nella loro
percezione e di quelle legate a modalità estrinseche della
prestazione, aventi normalmente carattere eventuale, occasionale
o eccezionale;
che, per altro verso, appare non adeguatamente motivata le
decisione circa la non ammissibilità della documentazione
tardivamente prodotta, non essendo accompagnata come
richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., SS.UU.,
n. 10790/2017) da una valutazione della decisività o meno della
documentazione in questione e dell’opportunità del ricorso alla
previsione di cui all’art. 437 c.p.c.í

primo, al terzo ed al quinto motivo, restando assorbite le censure

che, del ricorso in questione, vanno dunque accolti il primo, il
terzo ed il quinto motivo, restando viceversa assorbiti il secondo e
del quarto, e conseguentemente la sentenza impugnata cassata
con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione,
che provvederà in conformità, disponendo altresì anche per
l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;

La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quinto motivo, assorbiti gli
altri, cassa la sentenza impugnat a
– le rinvia anche per le spese, alla
Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione

P.Q.M

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