Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28099 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 09/12/2020), n.28099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6229-2018 proposto da:

GELOTRANS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRANDOLA 23, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO MARZIALE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4624/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che la s.r.l. Gelotrans propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Frosinone. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento IRES, IVA ed IRAP, per l’anno 2011;

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la contribuente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, o art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui la CTR aveva confermato la decisione di primo grado di rigettare la richiesta di nomina di un perito, al quale conferire l’incarico di ricostruire le movimentazioni dei conti correnti bancari per la verifica delle operazioni ad esse riconducibili;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il motivo è inammissibile;

che la censura – in sè infondata (Sez. 6-5, n. 16171 del 19/06/2018; Sez. 5, n. 16476 del 31/07/2020) – non coglie la ratio della decisione impugnata, che si basa su un differente presupposto (“L’appello della Gelotrans non può essere accolto non essendo stati individuati con adeguata precisione i temi dell’impugnazione, essendo mancata la puntuale indicazione dei punti della sentenza da riformare”);

che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 4.500, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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