Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28098 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 31/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19715/2017 proposto da:

SEAC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso

lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa

dagli avvocati GIANLUCA PESCOLLA, GIOVANNI BARANELLO;

– ricorrente –

contro

Z.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 20 INT.1,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IACOVINO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 18/07/2017 R.G.N. 12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo, assorbiti gli altri;

udito l’Avvocato GIANLUCA PESCOLLA;

udito l’Avvocato VINCENZO IACOVINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Campobasso, in accoglimento del reclamo del lavoratore ed in riforma della sentenza di primo grado, annullato il licenziamento intimato a Z.N. da SEAC s.r.l., ha condannato la società alla reintegra dello Z. nel posto di lavoro, al pagamento in favore dello stesso di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione al medesimo periodo.

1.1. Il giudice del reclamo, premesso di condividere interamente la ordinanza resa all’esito della fase sommaria che aveva annullato il licenziamento, ha ritenuto il difetto di proporzionalità tra la sanzione espulsiva e la condotta oggetto di addebito consistita nella fruizione di un permesso sindacale per fine diverso da quello normativamente previsto, osservando che in assenza di specifica tipizzazione della condotta da parte del R.D. n. 148 del 1931, o del contratto collettivo l’ipotesi in esame era assimilabile a quella dell’assenza arbitraria dal lavoro sino a tre giorni di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 42, e art. 72 c.c.n.l. punita con sanzione conservativa. Ha ulteriormente evidenziato, a riprova dell’assenza di lesione del vincolo fiduciario, la circostanza della prosecuzione in concreto del rapporto per oltre due mesi dalla lettura del dispositivo della sentenza che aveva deciso il giudizio di opposizione con statuizione di rigetto della impugnativa di licenziamento.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso SEAC s.r.l. sulla base di sei motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

2.1. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, denunziando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 112 e 113c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., censura la decisione per motivazione apparente in relazione all’operato rinvio per relationem alla ordinanza conclusiva della fase sommaria, rinvio che assume insufficiente a dare contezza delle ragioni di accoglimento della impugnativa di licenziamento, stante la carenza di indicazione sia della tesi sostenuta dal lavoratore nell’atto di impugnazione sia delle ragioni di condivisione della ordinanza.

2. Con il secondo motivo, denunziando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., del comb. disp. degli artt. 1175,1375,2104,2105 e 2106 c.c., in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 30, al R.D. n. 148 del 1931, art. 42, n. 8, e agli artt. 35 e 72 del c.c.n.l. autoferrotranvieri, censura la sentenza impugnata per avere sussunto la fattispecie della utilizzazione dei permessi sindacali per fini diversi da quelli previsti dalla L. n. 300 del 1970, art. 30, nell’ambito dell’assenza arbitraria nel posto di lavoro piuttosto che in quella di indebita fruizione dei permessi sindacali; sostiene, in sintesi, anche sulla base di richiami alla giurisprudenza di legittimità, che la condotta del lavoratore configurava giusta causa di licenziamento.

3. Con il terzo motivo, denunziando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, nonchè dell’art. 2119 c.c., e dell’art. 2106 c.c., in relazione alla rilevanza delle previsioni del codice disciplinare contenuto nel R.D. n. 148 del 1931, e nel c.c.n.l. autoferrotranvieri, censura la sentenza impugnata perchè pur avendo affermato l’assenza di specifica tipizzazione della condotta sanzionata aveva esteso il catalogo delle sanzioni conservative, di esclusiva competenza delle parti sociali, includendo l’indebita fruizione dei permessi nella fattispecie dell’assenza arbitraria prevista dal R.D. n. 131 del 1948, art. 42, e dal c.c.n.l. tra le sanzioni conservative.

4. Con il quarto motivo, denunziando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, come integrato dalla L. n. 92 del 2012, censura la sentenza impugnata per avere applicato la tutela reintegratoria pur avendo ritenuto illegittimo il recesso datoriale per difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva, ipotesi nella quale alla stregua del novellato art. 18 legge cit., era applicabile la sola tutela indennitaria.

5. Con il quinto motivo, denunziando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 57, in relazione agli artt. 429 e 136 c.p.c., all’art. 45 disp. att. c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., e della L. n. 604 del 1966, art. 3, censura la sentenza impugnata per avere preso in considerazione, al fine della esclusione della giusta causa di licenziamento la circostanza che il lavoratore aveva continuato a prestare servizio per l’azienda per i due mesi successivi alla lettura del dispositivo della sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione. Assume che tale affermazione si fonda sulla errata lettura delle norme speciali che regolano i procedimenti soggetti al “rito Fornero” le quali non prevedono la lettura in udienza del dispositivo; sotto altro profilo sostiene che la ricostruzione della Corte di merito era frutto di errata applicazione del ragionamento presuntivo con riferimento ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi di fatto alla base dello stesso.

6. Con il sesto motivo, in via subordinata, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Censura la sentenza impugnata per avere condannato la società datrice alle retribuzioni maturate ed alla regolarizzazione contributiva dal licenziamento alla effettiva reintegra omettendo di considerare che in esito alla ordinanza del giudizio della fase sommaria lo Z. era stato reintegrato lavorando, di fatto, fino al 22.12.2016.

7. Il primo motivo è infondato.

7.1. La sentenza impugnata consente di individuare sia la concreta fattispecie oggetto di causa (pag. 3, secondo cpv) sia le ragioni giuridiche che sostengono il decisum. Il giudice di appello non si limita, infatti, ad un mero rinvio per relationem alla ordinanza della fase sommaria (che aveva annullato il licenziamento ed accordato la tutela reintegratoria) ma chiarisce, sia pure in termini molto sintetici, le ragioni della condivisione del provvedimento richiamato laddove argomenta in punto di difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva alla luce della assimilabilità della fattispecie concreta con quella sanzionata dal R.D. 148 del 1931 e dal c.c.n.l. con sanzione conservativa (pag. 2, ultimo cpv). Risultano, quindi, rispettate le condizioni individuate dal giudice di legittimità per escludere il ricorrere di una motivazione apparente, condizioni rappresentate dalla intellegibilità del percorso argomentativo con particolare riferimento alla possibilità di ricostruzione della fattispecie concreta, dell’autonomia del processo deliberativo compiuto e della riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato (v. tra le più recenti Cass. n. 17403 del 2018, Cass. n. 11227 del 2017). La doglianza relativa alla mancata esposizione delle tesi alla base della impugnativa di licenziamento è priva di pregio in quanto la necessità di specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di impugnazione è stata da questa Corte affermata in relazione ad ipotesi nella quale il giudice di appello si era limitato a prestare adesione alla sentenza impugnata (Cass. n. 22022 del 2017) ma non anche quando – come avvenuto nel caso di specie – la sentenza pronunziata in sede di gravame conteneva espliciti riferimenti alla pronuncia richiamata, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, e fornendo, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze (Cass. 17403 del 2018 cit.).

8. Il secondo motivo è infondato.

8.1. La sentenza impugnata, nel formulare il giudizio di non proporzionalità, ha dato atto che la fattispecie della fruizione di permesso sindacale per un fine diverso da quello normativamente previsto non era specificamente tipizzata e ritenuto che la stessa fosse sostanzialmente riconducibile a quella di assenza arbitraria dal lavoro. La decisione non si pone in contrasto con le norme delle quali si assume la violazione e con la relativa elaborazione giurisprudenziale in quanto: a) non esclude il disvalore e, quindi, il rilievo disciplinare del fatto ascritto; b) non sussume direttamente la fattispecie in esame in quelle di arbitraria assenza dal lavoro punite dal R.D. e dal contratto collettivo ma esprime una valutazione di assimilabilità a tali ipotesi sanzionate dal contratto collettivo. In altri termini, compie un’operazione di integrazione della nozione legale della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., e di quella correlata di proporzionalità della sanzione con riferimento ai criteri utilizzati dalle parti collettive nella graduazione delle sanzioni disciplinari. Tale operazione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito che giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama (Cass. n. 28492 del 2018, Cass. n. 7426 del 2018, Cass. n. 25144 del 2010, Cass. n. 7838 del 2005); in questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato il rilievo che a tal fine assume la considerazione del contratto collettivo e dalla scala valoriale ivi espressa nella individuazione delle ipotesi di rilievo disciplinare e nella relativa graduazione delle sanzioni (Cass. n. 28492 del 2018).

8.2. La correttezza di tale operazione non risulta validamente inficiata dalle deduzioni del ricorrente in tema di configurabilità di un’ipotesi di abuso del diritto nel comportamento del lavoratore, la quale non comporta ex se, come sembrerebbe prospettare parte ricorrente, la sussistenza in concreto della giusta causa di licenziamento richiedendosi anche in questo caso la verifica della proporzionalità della sanzione espulsiva sulla base della integrazione del generale precetto di legge.

9. Il terzo motivo di ricorso è infondato e tale rilievo assorbe l’esame delle eccezioni di inammissibilità del motivo formulate dalla parte controricorrente (v., controricorso pag. 27)

9.1. La sentenza impugnata non è, infatti, incorsa nelle denunziate violazioni di norme di diritto in quanto le previsioni del R.D. n. 148 del 1931, e del contratto collettivo sono state utilizzate quale parametro integrativo della clausola generale di cui all’art. 2119 c.c. al fine della verifica del ricorrere della giusta causa di recesso, in conformità delle indicazioni di questa Corte (v. giurisprudenza sub paragrafo 8.1.) La considerazione che precede esclude, quindi, l’errore ascritto alla decisione di avere, in sintesi, arbitrariamente esteso il catalogo delle sanzioni conservative di cui alle richiamate fonti normative.

10. Il quarto motivo è fondato.

10.1. La sentenza impugnata ha dato espressamente atto della assenza di specifica tipizzazione della condotta addebitata sia da parte del regio decreto n. 148 del 1931 che del contratto collettivo (pag. 3, penultimo cpv) di talchè, alla luce del novellato art. 18, comma 5, non poteva trovare applicazione la pienezza della tutela reale ma solo la tutela indennitaria. Nella ricostruzione sistematica delle previsioni di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, questa Corte (v. Cass. n. 13178 del 2017, in motivazione) ha precisato che ” La valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra poi nell’art. 18, comma 4, solo nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali l’art. 18, comma 5, prevede la tutela indennitaria c.d. forte. La novella del 2012 ha introdotto, quindi, una graduazione delle ipotesi di illegittimità della sanzione espulsiva dettata da motivi disciplinari, facendo corrispondere a quelle di maggiore evidenza la sanzione della reintegrazione e limitando la tutela risarcitoria alla ipotesi del difetto di proporzionalità che non risulti dalle previsioni del contratto collettivo”. In continuità con tale ricostruzione, condivisa da pronunzie successive (v. tra le altre, Cass. 26013 del 2018, Cass. 25534 del 2018, Cass. 32500 del 2018), la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altro giudice di secondo grado che procederà all’applicazione della tutela indennitaria cd. forte.

11. L’accoglimento del quarto motivo assorbe l’esame del sesto motivo che presuppone la conferma della statuizione che ha riconosciuto la tutela reale.

12. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare.

12.1. La affermazione del giudice del reclamo secondo cui la assenza di lesione del vincolo fiduciario era confermata dalla circostanza della prosecuzione in concreto del rapporto per oltre due mesi dalla lettura del dispositivo della sentenza che aveva deciso il giudizio di opposizione con rigetto della impugnativa di licenziamento, nell’economia della motivazione, si configura, infatti, non come autonoma ratio decidendi ma come argomentazione aggiuntiva utilizzata in funzione rafforzativa delle conclusioni già attinte sulla base di considerazioni attinenti alla riconducibilità della fattispecie in oggetto ad ipotesi sanzionata in via conservativa dal regio decreto del 1931 e dal contratto collettivo. Anche ove fondati i motivi di doglianza non sarebbero, pertanto, idonei ad incidere sulle ragioni che sostengono la decisione.

13. Al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, assorbito il sesto, e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA