Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28098 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 09/12/2020), n.28098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6116-2018 proposto da:

REGIONE CALABRIA, in persona del presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MATTEO BOIARDO 12, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MORABITO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERDINANDO MAZZACUVA;

– ricorrente –

contro

S.E.C.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA ROTUNDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3200/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che la Regione Calabria propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di S.E.C.M. avverso una cartella di pagamento per tasse automobilistiche, per l’anno 2003.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che col primo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e art. 58, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la nuova produzione documentale in sede di appello;

che, col secondo, l’Agenzia assume la erroneità della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 2699 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

che, infatti, la CTR avrebbe dovuto valutare le prove documentali portate dalla Regione, acclarando la ritualità della notifica dell’atto di accertamento;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che la sentenza della CTR contiene una premessa che parrebbe sganciata, oltre che dalla questione dell’ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, anche dagli usuali canoni giuridici, laddove è scritto “La legittimazione e l’interesse ad impugnare presuppongono che il soccombente abbia manifestato interesse a resistere nel precedente grado di giudizio e che nello stesso abbia rivestito la qualità di parte. Pertanto la mancata costituzione in primo grado è manifestazione di un disinteresse che determina il difetto di legittimazione ad impugnare, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’appello. L’appellante, in primo grado, ha manifestato chiaramente un “primitivo disinteresse” a resistere in giudizio, da cui discende una speculare carenza di interesse e di legittimazione all’impugnazione con conseguente inammissibilità del gravame”;

che, tuttavia, la lettura di tali paradossali affermazioni – che sembrerebbero precludere la possibilità di impugnazione da parte del contumace – va necessariamente inserita nel contesto del thema decidendum, che atteneva, per l’appunto, alla possibilità di depositare nuovi documenti, sicchè l’argomento è servito in realtà a supportare ulteriormente la tesi volta a reputare inammissibile la suddetta produzione;

che, nell’ambito del processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal citato D.Lgs., art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dallo stesso decreto, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, (Sez. 5, n. 29087 del 13/11/2018); che va pertanto ribadito il principio per il quale, nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purchè ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, (Sez. 5, n. 17164 del 28/06/2018);

che il secondo motivo, dipendendo dal precedente, ne resta assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Calabria, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

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