Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28097 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 28097 Anno 2017
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

ORDINANZA

sul ricorso 27201-2012 proposto da:
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. C.F. 03970540963, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI
22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

cont r o
20 17
3274

CAvnun,

MVnt 5ATK±EIA, duiuluiliuL iii ROMA í
presso la Cancelleria della Corte

di

Cassazione,

rappresentata e difesa dallAvvocato NYRANNE MOSHI,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/11/2017

avverso la sentenza n. 496/2012 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 30/08/2012 R.G.N. 666/2010.

RG. 27201/2012

RILEVATO
che, con la sentenza n. 496/2012, la Corte di appello di Milano ha
confermato la pronuncia n. 3764/09, emessa dal Tribunale della stessa
città, con la quale la società Autostrade per l’Italia spa era stata
condannata, previa declaratoria di nullità dell’art. 24 comma 5 del
CCNL 16.2.2000, al pagamento in favore di Patrizia Savini della somma
di euro 5.646,42, a titolo di differenze retributive a questa dovute

stesso trattamento degli esattori a tempo pieno;

che avverso tale decisione l’Autostrade per l’Italia spa ha proposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati con memoria;

che Patrizia Savini ha resistito con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO
che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa
applicazione dell’art. 4 D.Igs n. 62/2010 per avere la Corte territoriale
errato nell’identificazione del principio di non discriminazione con
quello di parità di trattamento, giungendo ad affermare una meccanica
trasposizione dei diritti retributivi riconosciuti ai lavoratori a tempo
pieno con quelli a tempo parziale; 2) la violazione e falsa applicazione
degli artt. 3 e 9 del CCNL di settore del 16.2.2000, per avere i giudici
di secondo grado erroneamente ricondotto il rapporto della Savini alla
tipologia di cui all’art. 9 comma 3 del citato CCNL;

che

i due motivi, da scrutinarsi congiuntamente per la loro

connessione, non sono fondati;

che

la sentenza gravata, infatti, è coerente con i principi

giurisprudenziali (tra le altre Cass. 28.9.2011 n. 17726; Cass.
28.7.2011 n. 16584) affermati in sede di legittimità (dai quali non si
intende discostare) in fattispecie analoghe a quella di cui è processo,
secondo cui in tema di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio
di non discriminazione, di cui all’art. 4 del D.Igs n. 61 del 2000,
attuativo della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro
a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part-time non

quale esattore autostradale “part-time” cui non era stato corrisposto lo

deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a
tempo pieno comparabile, che va individuato esclusivamente in quello
inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti dai contratti collettivi di cui all’art.

1 comma 3 dello stesso

decreto (contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, contratti collettivi territoriali
stipulati dai medesimi sindacati e contratti collettivi aziendali stipulati
dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all’art. 19 della legge n.

suddetta comparazione, non sono ammissibili criteri alternativi, quale
quello dei sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai
lavoratori a tempo pieno;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato perché i giudici di
secondo grado hanno correttamente applicato tale meccanismo logicointerpretativo nell’accertare il diritto oggetto della pretesa e nel
calcolare le relative differenze retributive spettanti alla Savini;

che, al rigetto del ricorso, segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si
liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli
accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 18 luglio 2017.
Il Presidente
Dr. Antonio Manna

300/1970 e succ. modifiche), con la conseguenza che, ai fini della

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