Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28096 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28106-2018 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA CASETTA DI SAN BENEDETTO S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 9, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

CARLO PUCCI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI GROTTE SANTO

STEFANO, REGIONE LAZIO, COMUNE GRAFFIGNANO, M.C.I. S.P.A.,

P.L.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

38/2017 del COMMISSARIATO USI CIVICI PER IL LAZIO, UMBRIA e TOSCANA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite,

in camera di consiglio, respingendo i primi tre motivi ed

accogliendo il quarto – dichiari la giurisdizione del Commissario in

ordine alle domande proposte dall’Amministrazione indicata in

premessa, ad eccezione delle domande risarcitorie rientranti nella

giurisdizione dell’A.G.O.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) di Grotte Santo Stefano ha proposto ricorso, nei confronti della società agricola Casetta di San Benedetto s.r.l., davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana, al fine dell’accertamento e della dichiarazione di appartenenza al Demanio civico di detta amministrazione di una serie di terreni siti nel Comune di Graffignano, nonchè per la restituzione di quelli abusivamente occupati e per il ripristino dell’originaria destinazione agro-silvo-pastorale.

La società agricola Casetta di San Benedetto s.r.l si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del predetto Commissario, sostenendo che la cognizione delle proposte domande spettava al giudice ordinario e, di conseguenza, con ricorso del 3 ottobre 2018, ha formulato regolamento preventivo di giurisdizione, ribadendo, con il motivo principale, che la controversia dedotta in giudizio apparteneva alla giurisdizione ordinaria.

Nessuna delle parti intimate si è costituita in sede di regolamento.

Il Procuratore generale ha depositato in data 16 aprile 2019 le proprie conclusioni, comunicate alla difesa della parte ricorrente il successivo 5 giugno 2019.

In data 14 giugno 2019 il difensore costituito per la ricorrente società agricola Casetta di San Benedetto ha depositato dichiarazione – del 17 maggio 2019 – di rinuncia al proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione (notificata telematicamente a tutte le parti intimate a mezzo pec il 22 maggio 2019) ai sensi dell’art. 390 c.p.c., sottoscritta dal legale rappresentante della stessa società stessa e con apposizione del relativo visto per autentica da parte del difensore per essa costituito, instando per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Il difensore della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Rileva il collegio che, per effetto della sopravvenuta rituale rinuncia al giudizio, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1, senza che si debba adottare alcuna pronuncia sulle spese, non avendo nessuna delle parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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