Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28095 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6402-2018 proposto da:

COMUNIONE CALAVERDE, in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la

signora D.A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato

ROBERTO MURGIA;

– ricorrente –

contro

CALAVERDE S.R.L., in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 100, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

e contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 667/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 13/7/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/9/2019 dal Consigliere ALDO CARRATO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Roberto Murgia, Davide Di Giorgio per l’Avvocatura

Generale dello Stato e Paola Fiecchi per delega dell’avvocato

Giuseppe Macciotta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Comunione Calaverde s.p.a. e D.G. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari la s.r.l. Calaverde, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonchè l’Agenzia del Demanio, affinchè venisse accertato e dichiarato che tutte le aree comprese nell’atto di delimitazione del Demanio avente il numero di repertorio 115 dell’8 maggio 2001, adottato dalla Commissione ai sensi dell’art. 32 del c.d. Codice della Navigazione, erano di proprietà privata e, in via subordinata, che fosse accertato quali aree, tra quelle in esso indicate, appartenevano al Demanio marittimo, con la condanna, inoltre, dei convenuti al risarcimento dei danni per illegittima occupazione delle stesse.

Nella costituzione di tutte le parti convenute, l’adito Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 31/2013, rigettava la domanda principale ma accoglieva quella formulata in via subordinata e l’altra domanda risarcitoria e, per l’effetto, così provvedeva:

– accertava e dichiarava che lungo la foce del (OMISSIS) la linea di confine tra le proprietà private degli attori e della s.r.l. Calaverde, da un lato, e il demanio fluviale/marittimo, dall’altro, era data dalla isoipsa di 5 metri sul livello del mare (come rappresentato negli allegati alla c.t.u.);

– dichiarava che l’atto di delimitazione contenuto nel verbale del 2001 aveva illegittimamente qualificato come demaniale tutta l’area eccedente i mq 5980 inclusi nella predetta isoipsa, ossia tutta l’area posta tra la curva di livello e la linea della delimitazione ufficiale, con la conseguenza che detta area eccedente doveva essere considerata di proprietà privata;

– accertava che una superficie di mq. 369 della rete viaria interna alla comunione Calaverde era stata illegittimamente inclusa nella delimitazione demaniale pur essendo esterna alla isoipsa di 5 metri sul livello del mare ed era stata illegittimamente occupata per il periodo dal 1995 al 2004;

– condannava il Ministero e l’Agenzia del Demanio convenuti a risarcire all’attrice il danno da mancato godimento della porzione illegittimamente occupata, quantificandolo in Euro 6.582,00 con riferimento al periodo dal 1986 al 2 gennaio 2004, oltre Euro 2.082,93 a titolo di interessi legali per il ritardato pagamento;

– accertava che nessuna porzione della proprietà D. era stata mai sottratta alla sua disponibilità con l’indicato atto di delimitazione demaniale.

Avverso tale sentenza proponeva appello la s.r.l. Calaverde (deducendo anche il difetto di legittimazione dell’originaria attrice), a cui resistevano il predetto Ministero e l’Agenzia del Demanio, che a loro volta avanzavano appello incidentale, nonchè l’altra appellata Comunione Calaverde, che formulava anch’essa appello incidentale in ordine alla pronuncia adottata dal giudice di prime cure nel senso del rigetto parziale delle sue domande.

Con sentenza n. 667/2017 (depositata il 13 luglio 2017), la Corte di appello di Cagliari accoglieva l’appello principale nonchè, per quanto di ragione, quello incidentale proposto nell’interesse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Agenzia del Demanio, mentre rigettava quello incidentale formulato dalla Comunione Calaverde.

A sostegno dell’emanata sentenza, la Corte sarda rilevava, in primo luogo, la fondatezza della doglianza dell’appellante principale e del suddetto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Agenzia del Demanio con riguardo al dedotto difetto di legittimazione attiva della Comunione Calaverde, fatta eccezione per la domanda di rivendicazione dell’area di viabilità della rotonda (qualificata come demaniale nell’atto di delimitazione del Demanio n. 115 del 2011).

In particolare, la Corte territoriale osservava che, in effetti, la Comunione Calaverde, con la proposta domanda (fatta salva – come già ricordato – che per quella di rivendicazione relativa all’area appena richiamata), non aveva agito in giudizio per l’accertamento della sussistenza di un suo diritto soggettivo circa il riconoscimento della sua proprietà su aree erroneamente dichiarate demaniali nell’atto di delimitazione n. 115 del 2001, ma al fine di far accertare che esse appartenevano ad un terzo soggetto – ovvero la Calaverde s.r.l. – onde sentirla tenuta, in proporzione ad esse, alla contribuzione alle spese della Comunione.

Il giudice di appello rilevava, invece, l’ammissibilità della domanda di rivendicazione della proprietà dell’area di viabilità della rotonda, qualificata come demaniale nel suddetto atto di delimitazione, e la riteneva anche fondata sulla base del titolo rappresentato dal regolamento della Comunione allegato ai rogiti di vendita delle unità immobiliari del complesso e accettato in via negoziale da tutti gli acquirenti.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Comunione Calaverde, resistito con autonomi controricorsi dalla Calaverde s.r.l. e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti congiuntamente all’Agenzia del Demanio.

I difensori della ricorrente e della controricorrente Comunione Calaverde s.r.l. hanno rispettivamente depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame del fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti avuto riguardo alla circostanza che la Corte di appello non aveva tenuto conto che il giudice ordinario era stato adito per proseguire un ricorso presentato dinanzi al TAR Sardegna volto ad ottenere l’annullamento dell’atto di delimitazione n. 115/2002 del Demanio marittimo, in relazione al quale era stata pronunciata una sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione (senza, perciò, l’adozione di alcuna pronuncia sul merito delle domande), provvedendo la stessa Corte a dichiarare, invece, il difetto di legittimazione di essa Comunione, così violando il principio di conservazione della domanda originaria proposta avanti al giudice amministrativo, che aveva escluso la sussistenza della sua giurisdizione.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonchè della L. n. 69 del 2009, art. 59, posto che dichiarando l’inammissibilità della sua domanda per carenza di legittimazione attiva e non tenendo conto degli effetti della domanda stessa precedentemente formulata dinanzi al TAR che si dovevano ritenere conservati – l’impugnata sentenza aveva compromesso il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale e, quindi, la possibilità del riconoscimento dei suoi diritti.

3. Con la terza doglianza – prospettata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, e art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, – la ricorrente ha denunciato che la pronuncia di inammissibilità emanata con l’impugnata sentenza aveva determinato, di fatto, un conflitto negativo di giurisdizione perchè, dopo il giudice amministrativo, anche il giudice ordinario aveva omesso di adottare una pronuncia di merito sulla pretesa dedotta in giudizio, sul presupposto che essa Comunione non aveva la legittimazione ad agire dinanzi al giudice ordinario.

4. Il primo motivo è infondato e va rigettato.

Rileva il collegio che – ancorchè con la sentenza impugnata la Corte di appello non abbia espressamente tenuto conto del precedente giudizio introdotto dinanzi al TAR con riguardo all’impugnazione dell’atto di delimitazione e conclusosi con una pronuncia declinatoria della giurisdizione amministrativa – non può dirsi propriamente ricorrente l’omesso esame di tale fatto (da ricondurre al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Infatti, il giudice di appello ha implicitamente preso in esame presupponendolo – il pregresso giudizio svoltosi dinanzi al T.A.R. definito con dichiarazione del suo difetto di giurisdizione, considerando che dal suo esito – una volta ravvisata la giurisdizione ordinaria – non poteva rimanere preclusa la valutazione sulla sussistenza o meno della legittimazione ad agire della Comunione Calaverde (ragion per cui l’omesso esplicito richiamo al precedente giudizio amministrativo non riveste, comunque, alcuna decisività).

La Corte territoriale, infatti, ha – con la sentenza qui impugnata confermato (come già ritenuto dal giudice di primo grado) la giurisdizione del giudice ordinario sulla proposta domanda (già riconosciuta con riguardo a fattispecie simili da Cass. SU n. 4127/2012 e n. 20596/2013), ma ha rigettato, per quanto di ragione (avuto riguardo alla rivendicazione dei beni dal Demanio, ad eccezione dell’area di viabilità della “rotonda”), la domanda stessa sul presupposto che la Comunione Calaverde difettasse di legittimazione (quale condizione dell’azione rilevabile d’ufficio: v., sul punto, Cass. SU n. 2951/2016 e, da ultimo, Cass. n. 11744/2018, ord.), perchè aveva agito per il riconoscimento della proprietà delle aree in capo ad un terzo (la Calaverde s.r.l.) al fine di far ritenere che era tenuta, in proporzione alle stesse, alla contribuzione delle spese della Comunione.

Da ciò deriva che non solo perchè il TAR aveva escluso la sua giurisdizione (con sentenza del 2004 passata in giudicato e senza la produzione di una translatio iudicii in senso proprio, all’epoca, peraltro, nemmeno regolata in via normativa – essendo stata prevista solo con la successiva L. n. 69 del 2009, all’art. 59 – nè ammessa esplicitamente, allora, ancora dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla “transizione” da una giurisdizione all’altra) la Comunione Calaverde si dovesse ritenere necessariamente legittimata ad agire nel giudizio poi introdotto dinanzi al giudice ordinario.

Quest’ultimo avrebbe, quindi, potuto (come, poi, ha fatto) previamente ritenuta la sua giurisdizione – valutarla autonomamente allo scopo di ravvisare la fondatezza nel merito o meno della relativa domanda, la quale – è importante notare – non era di natura impugnatoria dell’atto di delimitazione bensì di accertamento della titolarità delle aree ricomprese in tale atto e di rivendicazione di quelle dedotte come appartenenti alla Comunione Calaverde e al D.G. (dovendo, invece, questi ultimi eventualmente proporre appello avverso la precedente sentenza del TAR per far dichiarare – ove ne fossero sussistiti i presupposti – l’illegittimità del suddetto provvedimento amministrativo, questione, questa, che non ha, però, costituito oggetto dell’azione intrapresa dinanzi al giudice ordinario, il quale ha, perciò, correttamente ritenuto sussistente la sua giurisdizione sulla base della natura di azione di accertamento della domanda di rivendicazione successivamente proposta).

5. Osserva il collegio che, sulla scorta delle complessive argomentazioni operate con riferimento alla prima censura, si deve pervenire al rigetto anche del secondo motivo.

Con esso la ricorrente insiste ancora sulla rilevanza della mancata valutazione – nell’impugnata sentenza – dell’introduzione e conseguente definizione del precedente giudizio dinanzi al T.A.R. e della manifestazione di essa ricorrente di voler proseguire, con l’esperimento dell’azione avanti al giudice ordinario, lo stesso processo per il quale il giudice amministrativo aveva declinato la sua giurisdizione, ragion per cui la sentenza della Corte di appello di Cagliari aveva – a suo avviso – determinato la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., oltre che dell’art. 59 della sopravvenuta L. n. 69 del 2009.

Senonchè, per quanto già evidenziato, a fronte di una domanda proposta dinanzi al TAR involgente (in via principale) anche la valutazione della legittimità dell’atto amministrativo presupposto (ovvero del citato decreto di delimitazione dei confini del demanio marittimo, per come attestato dalla stessa ricorrente anche nella sua memoria ex art. 378 c.p.c.: v. pagg. 2-3) e decisa con sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione passata in giudicato (formale), la Comunione Calaverde non ha, in effetti, “riassunto” la stessa domanda dinanzi al Tribunale di Cagliari, ma ne ha riproposto un’altra diretta – soltanto – all’accertamento e alla dichiarazione (e, quindi, di carattere propriamente cognitivo e non impugnatorio del citato atto amministrativo) che tutte le aree comprese nel decreto di delimitazione del Demanio avente il numero di repertorio 115 dell’8 maggio 2001, adottato dalla Commissione ai sensi dell’art. 32 del c.d. Codice della Navigazione, erano di proprietà privata e, in via subordinata, che fosse accertato quali aree, tra quelle in esso indicate, appartenevano al demanio marittimo, con la condanna, inoltre, dei convenuti al risarcimento dei danni per illegittima occupazione di esse, senza la produzione di una situazione propriamente riconducibile a quella di una translatio iudicii.

Ad ogni modo, per quanto già esplicitato in sede di esame del primo motivo, al giudice ordinario investito con la seconda domanda (e ritenutosi munito di giurisdizione) non poteva ritenersi preclusa la pronuncia sulla sussistenza o meno della legittimazione ad agire della Comunione Calarvede, siccome rilevabile (come già posto in risalto) d’ufficio anche nel giudizio instaurato dinanzi allo stesso, a fronte della mancata formazione di un pregresso giudicato (sostanziale) sul punto, poichè – come già evidenziato – il T.A.R. Sardegna si era limitato, con la precedente sentenza, esclusivamente a dichiarare il suo difetto di giurisdizione e, quindi, ad adottare una pronuncia meramente processuale.

La Corte di appello di Cagliari poteva (come ha correttamente fatto), perciò, legittimamente rilevare la carenza di legitimatio ad causam in capo alla Comunione Calaverde sul ritenuto presupposto che la stessa non aveva agito per la tutela di un suo diritto dominicale su aree ritenute erroneamente incluse nell’atto di delimitazione demaniale, quanto piuttosto a far accertare sulle medesime aree la proprietà di soggetti terzi (ovvero della Calaverde s.r.l. e di D.G.).

6. Il terzo motivo formulato dalla ricorrente è manifestamente infondato perchè – nel caso di specie – non si è venuto affatto a configurare un conflitto negativo di giurisdizione dal momento la Corte di appello di Cagliari (quale giudice ordinario) non ha adottato diversamente dal TAR – una pronuncia declinatoria della sua giurisdizione ma ha deciso nel merito sulle domande, dichiarando il difetto di legittimazione attiva della Comunione Calaverde in ordine all’azione di rivendicazione delle aree individuate nell’atto di delimitazione demaniale, ad eccezione di quella relativa alla “rotonda”, che, invece, è stata accolta. E’, invero, pacifico che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene, perciò, al merito della decisione (v. sempre Cass. SU n. 2951/2016).

Quanto all’inconfigurabilità del prospettato conflitto di giurisdizione è sufficiente osservare che la giurisprudenza di queste Sezioni unite è consolidata nel ritenere che il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione è ammissibile solo nell’ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d’ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato (cfr., tra le tante, Cass. SU n. 9841/2011 e Cass. SU n. 8246/2017).

7. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni svolte, il proposto ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Essi si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater occorre dare atto della sussistenza per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente Calaverde s.r.l. nella misura di Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, nonchè al pagamento di Euro 3.500,00 per compensi, oltre eventuali s.p.a.d., in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Agenzia del Demanio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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