Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28095 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 28095 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 17631-2012 proposto da:
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 237, presso lo studio
dell’avvocato GEMMA SURACI, rappresentata e difesa
dall’avvocato NATALE POLIMENI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3236

BARTOLO SERGIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in
ROMA,

VIA CIRO MENOTTI

l,

presso lo studio

dell’avvocato MARCO SAPONARA, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/11/2017

avverso
D’APPELLO

1287/2011 della CORTE

sentenza n.

la
di

REGGIO

CALABRIA,

depositata

il

/

/

/

i

/

/

21/07/2011 R.G.N. 1116/2005.

R.G.17631/2012

CONSIDERATO
Che

la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data

21/07/2011, in riforma della decisione del Tribunale stessa sede n. 202/2005
ha condannato la Provincia di Reggio Calabria al pagamento, nei confronti di
Sergio Giuseppe Bartolo, delle retribuzioni maturate negli anni 2001 e 2002
ex

art. 18 I. n. 109/1994 per le progettazioni eseguite dallo stesso, in esecuzione
dell’attività prestata di fatto quale dipendente di livello D3, qualifica di
ingegnere, presso il settore viabilità dell’amministrazione.
Che tanto ha statuito la Corte d’Appello sul presupposto che l’appellante,
vincitore di una borsa di studio bandita con delibera della G.P. n. 201/2000,
finalizzata all’attribuzione di un contratto di formazione e lavoro (art. 12 del
bando), e alla successiva assunzione a tempo indeterminato aveva continuato
a prestare, in attesa dell’esame-colloquio, e benché nessun altro contratto
fosse stato stipulato con la Provincia dopo la conclusione della borsa di studio
(23/07/2001), fino al 30/11/2002, l’attività d’ingegnere di cat.D3, per i compiti
istituzionali inerenti al settore viabilità, osservando il normale orario di ufficio.
Che avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione la Provincia di
Reggio Calabria con un’unica articolata censura, cui resiste con tempestivo
controricorso, illustrato da memoria, Sergio Giuseppe Bartolo.
RITENUTO
Che con l’unica censura parte ricorrente deduce sia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2126 cod. civ., sia omessa e insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sotto il primo profilo il
motivo contesta la sentenza gravata per aver adottato quale fulcro della sua
decisione l’art. 2126 cod. civ., inapplicabile al caso controverso, in quanto
riferibile unicamente all’ipotesi di prestazione di lavoro di fatto resa comunque
in presenza di un contratto esistente, sebbene invalido. Nel caso in esame tale
circostanza doveva ritenersi esclusa perché l’attività era stata prestata “invito
domino” quando non addirittura “prohibente domino”, per cui, tutt’al più, il

oltre al t.f.r., interessi legali e rivalutazione, e dell’indennità incentivante

controricorrente avrebbe potuto esperire azione di ingiustificato arricchimento.
Sotto il profilo dell’omessa motivazione, la censura si duole che la Corte
d’Appello abbia troppo frettolosamente escluso la ricorrenza di un rapporto di
lavoro autonomo o parasubordinato, fondando la propria statuizione
unicamente sulle attestazioni dei dirigenti dell’Ente.
Che va preliminarmente respinta la censura d’inammissibilità, da parte del

giurisprudenza consolidata di questa Corte ” E’ ammissibile il motivo di ricorso
per cassazione che sia articolato in più profili di doglianza, di cui ciascuno dei
quali possa essere prospettato come un autonomo motivo, se la sua
formulazione permetta di cogliere con chiarezza le diverse censure prospettate
(Sez. Un. n.9100/2015).
Che la censura di parte ricorrente è fondata.
Che

la partecipazione a una procedura selettiva per concorrere al

conferimento di un contratto di formazione e lavoro costituiva elemento
essenziale del bando di concorso (art. 12) per l’attribuzione di due borse di
studio, per settori nei quali la Provincia aveva rilevato carenze di organico; che
il contratto di formazione e lavoro, istituito con I. n.863/1984 e riproposto con
il d.lgs. n. 276/2003 (art. 86, co.9), rappresenta un contratto a causa mista, di
cui una parte rilevante ha natura formativa; che il bando della Provincia,
indicando la sequenza borsa di studio – contratto di formazione e lavoro contratto a tempo indeterminato, aveva manifestato di voler operare un
investimento su una risorsa tecnica, di giovane età (il CFL può, infatti, essere
fruito solo entro precisi limiti di età), per il fabbisogno del servizio viabilità,
mediante una delle modalità di accesso flessibile (anche meno onerosa per
l’ente) consentite dalla legge.
Che la Corte d’Appello, nel proprio articolato iter logico argomentativo, ha u
prospettato che l’Ente sarebbe stato tenuto ad espletare la procedura selettiva,
ai sensi dell’art. 3, del c.c.n.l. enti locali del 14/09/2000, a cui le leggi sul
pubblico impiego devolvono la disciplina dei contratti flessibili in materia di
assunzione, tra cui quella del contratto di formazione e lavoro e dal bando
stesso per l’attribuzione della borsa di studio, che prevale comunque, su ogni

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Bartolo, per eterogeneità del motivo dedotto dalla ricorrente. Che secondo la

altra disposizione di legge, dimodoché, pur Oft. non affermando che il
controricorrente, vincendo la borsa annuale, avesse maturato un diritto
soggettivo all’assunzione, ha valorizzato la previsione da parte del bando della
possibilità di accesso a un percorso formativo per il quale, verificandosene le
condizioni, avrebbe avuto possibilità di ottenere un impiego stabile presso
l’ente proponente. L’art. 12 del bando, infatti, così recitava: ” …i borsisti, a

nominata dall’Assessore alla viabilità a un esame colloquio, che verterà sulla
parte tecnica e amministrativa, inerente la materia dei lavori pubblici e che
avrà la finalità di verificare il grado di preparazione raggiunto con la frequenza
del corso. In base a tali elementi, e alle effettive necessità di personale tecnico
da parte dell’Ente, potrà essere stipulato un contratto individuale di formazione
e lavoro per la durata di 24 mesi”. Pertanto, mentre la scelta dell’attribuzione
del CFL doveva considerarsi come puramente discrezionale, quella

di

partecipare all’esame – colloquio, avrebbe dovuto rappresentare la normale
verifica del percorso formativo avviato (…i borsisti…saranno sottoposti…), e
tuttavia, tale opportunità non si è mai concretizzata.

Che la sentenza gravata ha esaminato in dettaglio le ragioni del mancato
avviamento della selezione, attribuendo le stesse a un comportamento
omissivo della Provincia, la quale non aveva provveduto alla programmazione
triennale del fabbisogno del personale imposta dalle leggi di stabilizzazione
della finanza pubblica, e dalla legge finanziaria del 2002. Tale carenza, era
stata colmata, mediante adozione del piano di occupazione annuale con
delibera n.526 del 31/12/2001, seguita dalla delibera n. 239 del 25/5/2002,
con la quale si stabiliva di coprire il posto vacante d’ingegnere cat. D3,
mediante stipula di CFL; l’intento così manifestato non era però coltivato, in
quanto, con successiva delibera G.P. n. 385 del 22/11/2002, le due delibere
appena menzionate furono revocate per la ricorrenza di tre motivi: 1)
istruttoria carente (mancanza del parere di regolarità contabile); 2)mancato
rispetto dei limiti imposti dalla

I. finanziaria 2001 in tema di riduzione

programmata delle spese per il personale; 3) rispetto della garanzia di accesso

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conclusione del corso saranno sottoposti da parte di una Commissione,

per determinati posti in organico dall’esterno (art. 51 Cost), evitando riserve a
favore del personale interno all’ente.
Che, dopo aver tracciato i tratti salienti della vicenda amministrativa – che
evidentemente in questa sede non rilevano specificamente – la sentenza
gravata ha proceduto poi a qualificare l’attività del Bartolo, svolta tra la data di
conclusione della borsa di studio e la revoca della delibera che autorizzava il
concorso. Escludendo il suo diritto al risarcimento per danno all’immagine e

alla reputazione, e quello da perdita di chance (il secondo nemmeno oggetto
della domanda), la Corte territoriale ha valutato che i quasi due anni di attività
prestata, in un settore ad alta qualificazione professionale, non potessero
essere ritenuti come trascorsi invito domino o, addirittura, prohibente domino,
così come confermato dalle attestazioni rilasciate dai dirigenti del settore
viabilità, che avevano, finanche, sollecitato l’avvio della procedura selettiva da
parte dell’ufficio del personale.
Che, tuttavia, rispetto alla qualificazione giuridica delle prestazioni e alla
quantificazione delle spettanze, la motivazione della sentenza gravata appare
fragile e incongruente nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova che
l’attività di fatto fosse consistita nell’esecuzione di prestazioni di lavoro
subordinato e non autonomo, sia pure parasubordinato, sulla base delle sole
attestazioni dei dirigenti.
Che pertanto, sotto il profilo dell’omessa motivazione in merito alla
qualificazione delle prestazioni di fatto la censura appare fondata, in quanto,
dalla sentenza gravata risulta, che la prova: a) del loro svolgimento secondo le
mansioni tecniche proprie della cat. D 3; b) del rispetto del normale orario di
ufficio; c) dello svolgimento di compiti per i fini istituzionali dell’ente nel settore
viabilità da parte del controricorrente, è stata dedotta in via esclusiva dalle
attestazioni rilasciate dai dirigenti dell’ente.
La Corte territoriale ha affermato, infatti, in modo apodittico, che
“…emergendo dalle attestazioni dei dirigenti dell’ente l’esecuzione di
prestazione di lavoro subordinato di fatto, e non di lavoro autonomo, sia pure
parasubordinato, compete al Bartolo…”; pertanto, nel caso in esame, ricorre il
vizio di omessa motivazione, non potendo il Giudice d’Appello esimersi dallo

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svolgere un’istruttoria accurata e completa, che non si limiti a recepire le
attestazioni rilasciate dai dirigenti, ma approfondisca le modalità di
svolgimento del rapporto intercorso, spiegando ogni mezzo istruttorio in suo
possesso, nella ricerca degli elementi sintomatici comunemente indicati dalla
giurisprudenza e dalla dottrina ai fini dell’accertamento della qualificazione
autonoma o subordinata del rapporto.

sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa
composizione, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in
diversa composizione.

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 12/07/2017

Il Presidente
(Dott. Giuseppe Napoletan

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il

zionglo Giudlzktrio
Giovanni R

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CORTE SUPREMA DI CASSAPONV
lv Sezione

Che essendo pertanto fondata la censura dedotta, il ricorso va accolto e la

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