Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28095 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 14/10/2021), n.28095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22337-2019 proposto da:

D.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI

PIETRA PAPA, 21, rappresentato e difeso da sé medesimo;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo

studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 757/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

l’11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.M.D. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma Unicredit s.p.a., quale debitore esecutato in procedura di pignoramento presso terzi, chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 176,75 quale somma versata alla Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’ordinanza di assegnazione nella procedura di cui sopra. Il giudice adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello Unicredit. Con sentenza di data 11 gennaio 2019 il Tribunale di Roma accolse l’appello.

Osservò il Tribunale che l’ordinanza ai sensi dell’art. 553 c.p.c., legittimava il creditore al soddisfacimento dell’intero credito a titolo di capitale, interessi, spese processuali e imposta di registrazione mediante il pagamento ordinato al terzo pignorato e che la sentenza appellata costituiva duplicazione del titolo giudiziale esistente suscettibile di essere azionato.

Ha proposto ricorso per cassazione D.M.D. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 95 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che colui che paga l’imposta per la registrazione dei provvedimenti giurisdizionale ha il diritto di agire in regresso nei confronti del soccombente quale condebitore solidale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e che l’ordinanza di assegnazione non costituisce titolo esecutivo per il rimborso del pagamento della detta imposta. Aggiunge che la ripetizione dell’imposta di registro è esercitabile autonomamente e non è vincolata ai limiti dell’art. 95 c.p.c..

Il motivo è inammissibile. Quando il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, pronuncia ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito all’esecutato – oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese del processo – del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell’art. 95 c.p.c.; ne consegue il difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l’originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione (Cass. n. 15447 del 2020, resa fra le stesse parti dell’odierno giudizio). Qualora, invece, per l’incapienza del credito assegnato l’importo dovuto per l’imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del “debitor debitoris”, questo fa capo per la differenza “ab origine” al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l’espropriazione forzata (Cass. n. 10420 del 2020).

Il giudice di merito ha accertato, in base a giudizio di fatto non oggetto di specifica impugnativa mediante denuncia di vizio motivazionale, che l’ordinanza di assegnazione contemplava il costo di registrazione del provvedimento. In violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente ha tuttavia omesso di indicare specificatamente se in concreto vi sia stata vana escussione del terzo per l’importo in questione, ovvero se le somme complessivamente riconosciute nell’ordinanza di assegnazione, ivi inclusa quella relativa all’imposta di registrazione della stessa, fossero state contenute o meno nei limiti di capienza dei crediti pignorati o avessero ecceduto tali limiti, e dunque non potessero essere effettivamente e in concreto oggetto di integrale recupero nei confronti del terzo “debitor debitoris”.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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