Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28095 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15756-2019 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AURORA 39, presso

lo studio dell’avvocato VITTORIO GIORDANO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5004/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Banca Nazionale del Lavoro spa impugnava l’avviso di liquidazione, notificato in data 8.3.2016, dell’imposta del registro per un importo di Euro 5.661,00 – relativa alla sentenza civile n. 40/2016 emessa in data 7/10/2010 dal Tribunale di Mantova che vedeva la Banca parte del giudizio.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Mantova rigettava il ricorso rilevando che ai fini della motivazione dell’atto era sufficiente l’indicazione della sentenza.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello osservando che l’atto di liquidazione era sufficientemente motivato con l’indicazione degli estremi della sentenza civile, della base imponibile e dell’aliquota applicata e non era necessaria l’allegazione della sentenza anche in considerazione della qualità del destinatario dell’atto.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Banca sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, della L. n. 241 del 1990, artt. 3, 21 septies e 21 octies, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62; si argomenta che la CTR ha erroneamente ritento sufficientemente motivato l’atto di liquidazione privo dell’allegazione della sentenza tassata e di ogni altra indicazione utile per comprendere la liquidazione operata.

2 Il motivo è fondato.

2.1 Il thema decidendum oggetto del giudizio è quello concernente l’invalidità dell’avviso di liquidazione di imposta del registro applicata ad un atto giudiziario in mancanza di allegazione dell’atto o di riproduzione sia pur riassuntiva del contenuto dello stesso.

2.2 Nella fattispecie è pacifico che l’Ufficio ha notificato l’avviso di liquidazione senza allegare la sentenza che veniva indicata solo nel numero, nella data e nelle parti.

2.3 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 54, comma 5, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (cfr. Cass. 18532/2010, 29402/2017, 3555/2018, 12468/2014 e 29491/2018)”.

2.4 A tali principi, ai quali il Collegio intende dare continuità, non si è uniformato il giudice di appello che ha invece ritenuto la legittimità dell’atto in assenza dell’allegazione della sentenza.

2.5 Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Appare opportuno compensare le spese della fase di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell’Agenzia e si liquidano in favore della parte ricorrente.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro spa.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del

presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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