Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28094 del 24/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 28094 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BOGHETICH ELENA

ORDINANZA
sul ricorso 25648-2012 proposto da:
MUSCO EMILIO C.F. MSCMLE52E31H394Q, elettivamente
dumicillato

in

RUM, VIA RNN! O QÙTNn viwnmTI

presso lo studio dell’avvocatú CALÒ

SEGNALINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ELIO POLITO,
giusta delega in atti;
– ricorrente
contro

2017
3232

A.S.L. SALERNO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE

SPAGNUOLO,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato MASSIMO CORREALE, giusta delega in

Data pubblicazione: 24/11/2017

atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 773/2011 della CORTE D’APPELLO

di SALERNO, depositata il 09/11/2011 R.G.N. 553/09;

n. 25648/2012 R.G.

RILEVATO
che il Tribunale di Salerno, con sentenza del 9.11.2011, ha parzialmente accolto la
domanda di Emilio Musco, medico addetto al servizio di guardia medica domiciliare e
di emergenza sanitaria territoriale, proposta nei confronti della A.S.L. Salerno n.3 per
il pagamento del compenso aggiuntivo di cui all’art. 58,comma 4, dell’Accordo
collettivo nazionale per i medici di medicina generale (recepito in d.P.R. n. 484 del

del 2003 per tutte le ore di attività svolte nel periodo da luglio a dicembre 2003,
rigettando la domanda per il periodo precedente in considerazione del limite orario
espressamente previsto dall’Accordo collettivo nazionale citato;

che avverso questa sentenza il Musco propone ricorso per Cassazione affidato a tre
motivi

che la A.S. L. resiste con controricorso;
CONSIDERATO
che il ricorrente denunzia violazione di plurime disposizioni normative (di cui ai d.P.R.
n. 484 del 1996 e 270 del 2000 di recepimento degli Accordi collettivi nazionali per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai d.P.R. n. 292 del 1987 e n.
41 del 1991 di recepimento degli Accordi collettivi nazionali con i medici addetti ai
servizi di guardia medica, nonché all’Accordo integrativo regionale approvato con
d.G.R.C. n. 2128 del 2003) nonché omessa pronuncia, avendo, la Corte distrettuale,
trascurato la sussistenza di un giudicato esterno formatosi, seppur per periodo
differente, a seguito di mancata opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il
pagamento del compenso aggiuntivo comprensivo di tutte le ore di attività espletate
(senza applicazione di massimali orari) ed avendo omesso di pronunciare sulla
domanda concernente il periodo sino a giugno 2003 seppur nei limiti del massimale di
156 ore;

che

questo Collegio ritiene si debbano rigettare i motivi di ricorso, perché – con

riguardo al primo motivo – la sentenza impugnata ha correttamente applicato il
principio affermato da questa Corte in materia di ambito oggettivo del giudicato
esterno secondo cui quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata
opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con
carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo
1

1996) e dell’art. 7 dell’Accordo integrativo regionale approvato con d.G.R.C. n. 2128

n. 25.48/2012 R.G.

ivamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita
motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli e inibito
contestarlo per le periodicità successive (cfr. Cass. n. 8719/2016 ed ivi ampi
riferimenti all’orientamento giurisprudenziale consolidato);

che gli ulteriori motivi sono inammissibili in quanto l’omessa pronunzia da parte del
giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla

violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., non già con la denuncia della violazione di una
norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod.proc.civ.,
giacché queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in
esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente
scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione
resa (cfr. Cass. Sez.U. n. 17931 del 24/07/2013);

che, in ogni caso, questa Corte ha affermato che «Ai medici convenzionati con il
5.s.n. ed addetti al servizio di “continuità assistenziale” (già di “guardia medica”) ed
emergenza territoriale, ai sensi dell’art. 58 comma 4 d.P.R. n. 484 del 1996 e degli
art. 57 comma 4 e 68 comma 4 d.P.R. n. 270 del 2000, l’indennità denominata
“compenso aggiuntivo”, quale componente dei compensi fissi, spetta nell’ammontare
corrispondente all’indennità di carovita (collegata alle variazioni del costo della vita e
sostituita dal compenso aggiuntivo) alla data del 30 aprile 1992, con i soli incrementi
previsti dalle norme istitutive del compenso medesimo, restando insensibile alle
variazioni e agli aumenti dell’onorario professionale. Ne consegue che il rinvio operato
da detta normativa ai fini della regolamentazione del compenso aggiuntivo alla
disciplina dell’indennità di carovita dettata dall’art. 17 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 41
del 1991, resta limitato ai profili non direttamente regolati dalle norme introduttive del
compenso aggiuntivo e concernenti le condizioni della sua attribuzione, tra le quali
rientra la previsione relativa alla corresponsione del compenso per un numero
massimo di ore mensili, ancorché inferiore al numero effettivo di ore di incarico
svolte» (Cass. Sez. U. n. 26633/2009);

che il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate in base al criterio della
soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;

2

Corte di Cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della

, n. 25648/2012 R.G.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente
giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2017

dott. Giuseppe Napoletano

Il CA’L.ELUERE

Giacoía

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA