Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28093 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 28093 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BOGHETICH ELENA

ORDINANZA

sul ricorso 22500-2012 proposto da:
BATTISTINI PAOLO MARIA C.F. BTIPMR53E07D749M, MONTESI
FRANCESCO MARIA C.F. MNTENC58CO3D4880, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso
lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che li
rappresentano e difendono unitamente all’avvocato
SILVIA PANTANELLI, giusta delega in atti;

– xiceirrenti contro

2017
3231

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE, già ASUR
ZONA

TERRITORIALE

3,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio

Data pubblicazione: 24/11/2017

dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARISA BARATTINI,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 120/2012 della CORTE D’APPELLO

////7

di ANCONA, depositata il 07/04/2012 R.G.N. 240/2011.

n. 22500/2012 R.G.

RILEVATO
che la Corte di appello di Ancona, con sentenza depositata 7.4.2012, in parziale
riforma della pronuncia del Tribunale di Pesaro, ha accolto la domanda di Paolo Maria
Battistini e Francesco Maria Montesi, medici di medicina generale, nei confronti
dell’A.S.U.R. Marche proposta per conseguire il pagamento della maggiorazione
annua per assistito prevista dal Capo VI dell’Accordo integrativo regionale approvato

conguaglio previsto per la forma specifica di assistenza fornita ai pazienti dall’art. 25
dell’Accordo integrativo regionale approvato con d.G.R.M. n. 3161 del 2001
trattandosi di obbligazione sottoposta alla condizione sospensiva della capienza dei
fondi stanziati in relazione al numero di medici convenzionati aderenti all’iniziativa;
che

avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione gli originari ricorrenti

prospettando un motivo ricorso illustrato da memoria;
che la A.SU.R. Marche resiste con controricorso;
CONSIDERATO
che i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei
contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”

avendo, la Corte distrettuale,

disapplicato il principio di diritto enunciato dall’art. 1358 cod.civ. che impone alle parti
contrattuali di comportarsi secondo buona fede nello stato di pendenza della
condizione sospensiva apposta al contratto (come risulta dall’Accordo integrativo
regionale n. 3161 del 2001), a fronte di una condotta negligente e di un inadeguato
controllo da parte della Regione sullo stato di applicazione dell’Accordo che non ha
consentito ai ricorrenti di recedere dal contratto e/o di intavolare nuove e diverse
trattative, non potendosi ritenere a titolo gratuito le prestazioni rese e dovendo
ritenere diritto quesito il credito per la parte del rapporto già esaurito;
che questo Collegio ritiene si debba respingere il motivo di ricorso, che si presenta
inammissibile e, in ogni caso, infondato;
che della questione relativa alla condotta omissiva e negligente dell’Azienda in ordine
al mancato controllo delle adesioni dei medici alla forma di assistenza di cui all’art. 25
dell’Accordo integrativo Regione Marche (approvato con d.G.R.M. N. 3161 del 2001)
non vi è traccia nella sentenza impugnata, ne’ i ricorrenti indicano in alcun modo se,
con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata eventualmente riproposta

con d.G.R.M. n. 2955 del 1997 ed ha respinto la domanda di pagamento del

n. 22500/2012 R.G.

in grado di appello, questione che, in ogni caso, implica un accertamento in fatto,
riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti
dall’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. (e non attraverso l’archetipo della
violazione di legge);

che la Corte distrettuale ha correttamente interpretato il combinato disposto degli
artt. 25 e 31 dell’Accordo integrativo citato secondo il senso letterale delle parole e le

medici aderenti alla forma di assistenza era sottoposta alla condizione sospensiva del
rispetto dello stanziamento impegnato dalla Regione e vincolato nell’Accordo stesso,
da verificare mediante monitoraggi (condizione sospensiva richiamata, del resto,
anche dagli stessi ricorrenti), monitoraggi che avevano portato alla limitazione dei
conguagli ai medici, sancita con la successiva ratifica in sede di accordo regionale n.
751 del 2007;

che il ricorso va, pertanto, respinto e le spese di lite vanno regolate secondo il criterio
della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;

che le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate in sede di rinvio;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese del presente
giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2017
Il Presidente
dott. Giuseppe Napole no

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIOC
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espressioni utilizzate nel contratto, ove si prevedeva che l’erogazione dei conguagli ai

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