Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28093 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13065-2019 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DAVIDE SARTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 15/A,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO PANICCIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE BALISTRERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4458/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Z.G. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna dieci cartelle di pagamento relative ad un debito tributario per complessivi Euro 109.903 assumendo di averne avuto conoscenza in occasione della notifica dell’atto di iscrizione di ipoteca

2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ad una cartella e, verificata la regolarità della notifica, dichiarava inammissibile il ricorso per il resto delle cartelle.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello limitatamente a cinque cartelle non validamente notificate.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente articolando due motivi. L’Agente di Riscossione si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione Z.G. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla dedotta invalidità delle notificazioni delle cartelle di pagamento nn. (OMISSIS).

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la decisione implicita di rigetto del gravame è erronea in quanto non risulta essere stata seguita la procedura prevista all’art. 140 c.p.c. richiamata dal D.P.R. citato, artt. 26 e 69, nell’ipotesi di irreperibilità relativa.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Va rilevato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155).

2.2 Nella fattispecie in esame a fronte del motivo di appello con il quale si deduceva, contrariamente al decisum del giudice di primo grado, l’invalidità della notifica di tutte le cartelle esattoriali la CTR ha accertato l’irregolarità della notifica di cinque cartelle confermando per il resto la sentenza e, quindi, implicitamente rigettando la doglianza contenuta nell’appello di nullità della notifica degli altri atti di esazione.

2. Il secondo motivo è fondato.

2.1 Si rende opportuno passare in rassegna la normativa in tema di notificazione della cartella di pagamento.

2.2 Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ai commi 4 e 6 dispone:” nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune….Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, commi 4 e 5..”.

2.3 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, espressamente richiamato dal D.P.R. citato, art. 26, prevede a sua volta che ” La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c., con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata; c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione; e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lett. d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lett. d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; f) le disposizioni contenute negli artt. 142,143,146,150 e 151 c.p.c. non si applicano.

2.4 Alla luce del compendio normativo di cui sopra possono essere tratte le seguenti considerazioni con riferimento alle notifiche effettuate in assenza del destinatario: a) se il soggetto al quale è indirizzato l’atto ha sede, residenza dimora o domicilio conosciuti ma, al momento della notifica non si rinviene alcuna delle persone idonee a ricevere l’atto in quanto assenti, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore provvede a eseguire la notifica con le modalità dell’art. 140 c.p.c. con affissione dell’avviso di tentata notifica alla porta del destinatario, deposito dell’atto presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito la destinatario temporaneamente irreperibile; b) se invece nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente (irreperibilità assoluta) l’avviso di deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c. non si comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario, ma detto avviso si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione. E’ da escludersi, per espresso disposto della norma, l’applicabilità della procedura di cui all’art. 143 c.p.c..

2.5 I suesposti rilievi trovano conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale sintetizzato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1338/2016 secondo la quale ” con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto dell’artt. 137 e 140 c.p.c., nonchè D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), è stato costantemente interpretato, nel senso che, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (cioè nel caso di irreperibilità c.d. “relativa” di cui all’art. 140 c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), alinea. La giurisprudenza di legittimità ha, poi, avuto modo di precisare che, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile, occorre: a) il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata.

2.6 E’ stato, altresì, puntualizzato che le modalità di notificazione dell’atto di accertamento previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 comma 1, lett. e), sono applicabili, invece, nella diversa ipotesi di “irreperibilità assoluta” del destinatario e per il relativo perfezionamento occorre: a) il deposito di copia dell’atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale; b) l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo comune; c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell’albo comunale. In relazione a quest’ultima modalità di notificazione, è stato evidenziato che lo stato di “irreperibilità assoluta” del destinatario, rende impossibile l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessita di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di “irreperibilità relativa”, e si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale” (Cass. n. 16696 del 2013). Deve essere ribadito, pertanto, il principio per cui: “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune” (Cass. n. 7268/2002, n. 10189/2003, n. 7655 del 2006; n. 20425/2007, n. 7067/2008, n. 15856/2009, n. 7352 del 2011, n. 14030/2011, n. 5734 del 2015).”.

2.7 Nella fattispecie dall’esame degli atti relativi alle notifiche delle cartelle riprodotti nel ricorso non risulta provato l’assolvimento da parte dell’Agente di riscossione delle suindicate formalità.

2.8 L’Agente di Riscossione ha infatti prodotto nei giudizi di merito le relate di notifica della cartella che attestano la temporanea assenza in tre accessi del destinatario e delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c. e danno atto della affissione dell’avviso di deposito non alla porta della abitazione o dell’ufficio o dell’azienda ma presso l’albo del Comune. Così facendo l’agente notificatore invece di seguire la procedura degli irreperibili relativi ha posto in essere gli adempimenti previsti per gli irreperibili assoluti.

2.9 In giurisprudenza prevale l’orientamento secondo cui il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale previsione, (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento) e che, in caso di omissione di uno di tali adempimenti la notificazione è nulla (cfr. Cass. n. 16141/2005; Cass. 4307/1999 e 24002/2019).

2.10 Questa Corte ha anche enunciato il principio che, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, l’avvenuto ritiro dell’atto da parte del destinatario, presso la casa comunale, dove sia stato depositato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con invio al medesimo destinatario della notizia del deposito mediante raccomandata, produce effetto sanante della eventuale nullità della notificazione, in conseguenza della piena conoscenza dell’atto che dal ritiro evidentemente deriva (cfr. Cass. n. 590/2005, 8929/1998; 11461/2002).

2.11 Tale circostanza non trova, tuttavia, alcun riscontro negli atti di causa nè risulta neanche prospettata dalle parti.

3. In accoglimento del ricorso va quindi dichiarata l’invalidità della notifica delle cartelle di pagamento con conseguente ammissibilità dell’impugnazione delle stesse

4. La causa va quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per l’esame delle doglianze che investono il merito delle cartelle e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

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