Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28092 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11954-2019 proposto da:

T.F., R.M., R.P., in proprio e nella

qualità di eredi di R.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAOVUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati GIANNI DI MATTEO, ASCENZIO LA ROCCA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6878/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.Con distinti ricorsi R.M., R.P. e T.F. impugnavano davanti alla Commissione Provinciale di Latina cinque avvisi di accertamento ICI applicata con riferimento agli anni di imposta 2010 e 2011 ad un’area fabbricabile ubicata nel Comune di Cisterna di Latina e censita a catasto al foglio 6 p.11e 1, 726,727 e728.

2. La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava.

3.L’adita Commissione Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dai contribuenti osservando; a) che gli avvisi di accertamento indicavano gli elementi per la determinazione del valore dell’area sottoposta a tassazione, b) che la stima era stata effettuata dall’ente territoriale per gli anni di imposta con l’approvazione della tabella redatta, ai sensi della L. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), e che, all’esito dell’esame dei rilievi tecnici dei contribuenti, pur non condividendoli, il Servizio Tributario del Comune aveva formulato una proposta riduttiva del valore delle aree interessate che non era stata accettata; c) che nella stima del terreno si era tenuto conto di tutte le criticità sollevate dai contribuenti.

4. Avverso la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il Comune resistente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo denuncia il ricorrente violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, artt. 115,112 c.p.c., art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; si sostiene che la CTR non avrebbe valutato le eccezioni e documentazione anche di natura tecnica prodotta nel corso dei giudizi di merito e non contestate dal controparte.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e pc in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; si sostiene nuovamente che la CTR aveva ritenuto erroneamente fondato un avviso di accertamento basato esclusivamente sulla stima effettuata dal Comune senza aver esaminato e valutato i documenti offerti dall’appellante dai quali risultava un valore effettivo di mercato di gran lunga inferiore e senza neanche procedere alla riduzione valore nella misura proposta dal Comune in sede stragiudiziale.

2. I due motivi da esaminarsi congiuntamente sono infondati. 2.1 La doglianza che investe la violazione di legge e segnatamente degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 non coglie nel segno.

2.2 Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 “per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

La L. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett g) riconosce ai Comuni in materia di ICI la facoltà di “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso.

2.3 La fissazione dei valori delle aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 59 cit. ha dunque come effetto quello di una autolimitazione del potere di accertamento ICI, atteso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento comunale.

2.4 Ciò posto secondo il costante orientamento di questa Corte “i regolamenti comunali adottati in proposito, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 52, non hanno natura imperativa, ma sono solo assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro e non fonti di criteri legali tassativi ed inderogabili nè per l’amministrazione nè per il giudice” (cfr. Cass. n. 5068/2015; Cass. 15312 / 2018 e 10308/2019).

2.5 Nella fattispecie i giudici di secondo grado hanno dato conto nella motivazione di tutte le osservazioni critiche, già sollevate dai ricorrenti in sede di accertamento con adesione, ai criteri di stima dell’area contenuti nella deliberazione comunale nr 21 del 12/3/2009 e nr 14 dell’8/6/2011 ai sensi della L. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), spiegando le ragioni per le quali tali elementi di criticità non fossero idonei ad incidere sul valore determinato.

2.6 Si tratta di valutazioni delle prove ed accertamenti in punto di fatto che operano interamente sul piano del merito insindacabili in sede di giudizio di legittimità se non nei ristretti limiti consentiti dall’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012.

2.7 Nè l’asserita omessa considerazione degli elementi probatori può integrare il dedotto vizio di cui all’art. 112 c.p.c. che afferisce all’omesso esame una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata (cfr. Cass. n. 6361/07). Ad ogni buon conto come sopra precisato l’impugnata sentenza ha valutato le osservazioni dei contribuenti contenute nella perizia di parte.

2.8 E’, infine, inammissibile la censura di nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.9 Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi IV e V, applicabile ratione temporis al caso concreto in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo l’11 settembre 2012, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, non può essere proposto riscorso per Cassazione per il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado.

2.10 Nella fattispecie in esame sia i giudici di primo che di secondo grado hanno riconosciuto la fondatezza dell’accertamento ICI del Comune Cisterna di Latina determinando il valore venale dell’area fabbricabile sulla base della stima effettuata con l’approvazione della tabella redatta, ai sensi della L. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g. Non vi è prova che la “doppia conforme” si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; anzi, dalla lettura dell’impugnata sentenza e dall’esame del ricorso emerge che la CTR abbia integralmente condiviso la valutazione dei fatti e le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato

4 Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituito il Comune di Cisterna di Latina.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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