Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28091 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28091 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 21208-2011 proposto da:
MANCINI LUIGI MNCLGU49S12A650J, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PANARITI BENITO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VESENTINI PIERLUIGI giusta procura a margine del
ricorso;

ricorrente –

contro
ALLIANZ SPA, in persona dei procuratori, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 16/12/2013

avverso la sentenza n. 312/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 10/11/2010, depositata il 23/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l’Avvocato Panariti Benito difensore del ricorrente che si riporta

udito l’Avvocato Manganiello Antonio (delega avvocato Spadafora
Giorgio) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Ric. 2011 n. 21208 sez. M3 – ud. 07-11-2013
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agli scritti;

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Premesso in fatto.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – E’ impugnata, con ricorso per cassazione, la sentenza
emessa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 23.2.2011 in

Il ricorso per cassazione è improcedibile.
La sentenza impugnata con il ricorso per cassazione è stata
notificata il 26.5.2011, così come afferma il ricorrente
nello stesso ricorso.
Ma il ricorrente non risulta avere rispettato il disposto di
cui all’art. 369, secondo comma n. 2 c.p.c. – che prevede che
sia onere del ricorrente – al fine di evitare la sanzione di
improcedibilità del ricorso proposto – depositare, entro il
termine di cui al primo comma della stessa norma, copia della
decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove
questa sia avvenuta.
La previsione è, infatti, funzionale al riscontro, da parte
della Corte di cassazione a tutela dell’esigenza
pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del
rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della
tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il
quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è
esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine
breve ( S.U. ord. 16.4.2009 n. 9005).

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materia di responsabilità professionale.

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Le Sezioni Unite con l’ordinanza richiamata, nell’enunciare
il principio di diritto esposto, hanno affermato che
nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente – come nella
specie – od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata

autentica della sentenza impugnata senza la relata di
notificazione, il ricorso per cassazione deve essere
dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la
declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la
produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel
rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ.,
applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al
primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi,
invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non
contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del
controricorrente ovvero del deposito, da parte sua, di una
copia con la relata o della presenza di tale copia nel
fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività
dell’impugnazione.
Viceversa, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione
non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata,
la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente
abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d.
termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo
all’accertamento della sua osservanza.

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gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia

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Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per
le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o
del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era
stata notificata ai fini del decorso del termine di

riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine
breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia
ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza
impugnata (con la relata) entro il termine di cui al primo
comma dell’art. 369 c.p.c..
In mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso
che il riscontro della improcedibilità precede quello
dell’eventuale inammissibilità.
Ed è questa ultima ipotesi quella che si è verificata con
riferimento al caso in esame.
Il ricorrente ha dichiarato che la sentenza gli era stata
notificata il 26.5.2011, ma non ha depositato copia autentica
della sentenza impugnata con la relata di notificazione; né
un tale adempimento – pur nella sua irrilevanza – risulta
essere stato posto in essere dalla resistente.
Infatti, in quest’ultimo caso anche l’eventuale adempimento,
ad opera della parte che non vi era onerata, non vale – per
le ragioni esposte a superare la sanzione di
improcedibilità del ricorso, posto che non risulta in atti
che l’attuale ricorrente abbia, nei termini prescritti,

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impugnazione, la Suprema Corte, indipendentemente dal

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depositato copia autentica della sentenza impugnata con la
relata di notificazione, ma soltanto una copia autentica
della stessa senza relata.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato improcedibile “.

notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le parti
sono state ascoltate in camera di consiglio.
Le stesse hanno anche presentato memoria.
Ritenuto in diritto.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti
nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto
esposti nella relazione.
Le osservazioni contenute nella memoria, pur di un certo
interesse, non possono condurre a risultati diversi da quelli
indicati nella relazione.
L’art. 369 c.p.c., infatti, sanziona con l’improcedibilità il
tardivo deposito del ricorso, così come sanziona “sempre a
pena d’improcedibilità” il mancato deposito di una serie di
atti, tra i quali il decreto di concessione del gratuito
patrocinio, la copia autentica del provvedimento impugnato
con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, la
procura, se questa è conferita con atto separato rispetto al

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La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e

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ricorso, gli atti e i documenti sui quali il ricorso si
fonda.
Il termine dell’art. 369 c.p.c., in quanto perentorio, è
inoltre improrogabile, e governato dalla regola generale di

dell’improcedibilità non può essere evitata invocando il caso
di forza maggiore o fatti imprevedibili non imputabili al
ricorrente, essendo la decadenza impedita esclusivamente
dall’esercizio del diritto.
La conformità della norma in questione ai principi
fondamentali dettati dalla Costituzione in relazione alla
salvaguardia del diritto di difesa è stata riaffermata anche
dalla Corte costituzionale (con l’ordinanza n. 22108 del 16
ottobre 2006), con la quale è stato ribadito che è
manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità
costituzionale dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nella
parte in cui stabilisce che il ricorso per cassazione è
improcedibile quando il ricorrente non abbia depositato copia
autentica del provvedimento impugnato, sollevata in
riferimento all’art. 24 Cost., comma 2,

e art. 111 Cost., in

quanto la norma mira a garantire, non irragionevolmente, le
esigenze di certezza della conformità della copia del
provvedimento all’originale, stabilendo un adempimento che
non è particolarmente complesso, e non si pone in contrasto
con le regole che devono improntare il giusto processo e

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cui all’art. 153 c.p.c.; con la conseguenza che la sanzione

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neppure ostacola apprezzabilmente l’esercizio del diritto di
difesa.
Sono, quindi, ininfluenti le precisazioni per le quali la
dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza

alla parte sostanziale, perché ciò che rileva è soltanto che
una tale dichiarazione sia contenuta nel ricorso per
cassazione.
Peraltro, in questa ottica, non può non rilevarsi la
specialissima caratteristica del giudizio di cassazione, il
suo rilievo costituzionale, la sua assoluta differenza
rispetto ai giudizi di merito, la speciale procura della
quale deve essere munito il difensore, gli speciali motivi di
impugnazione nei quali deve articolarsi il ricorso
introduttivo, le speciali pronunzie attraverso cui la Corte
si esprime.
Non può, cioè, non sottolinearsi che il fine del giudizio di
cassazione è la nomofilachia, che il caso concreto sottoposto
al giudizio di legittimità non è altro che un’occasione
perché la Corte enunci il principio di diritto ed eserciti
così il suo potere regolatore:
Né può essere trascurato il carattere altamente tecnico del
dibattito instaurato con il ricorso.
In quest’ottica, appare ragionevole che il legislatore abbia
imposto delle regole rigide a chi intende innescare un tale

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impugnata in una certa data sia riferibile al difensore e non

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tipo di processo, che, dopo la fase introduttiva retta dalle
poche regole sulla procedibilità, si svolge tutto in maniera
officiosa.
Tra queste regole vi è quella che assegna al ricorrente

relazione di notificazione, se questa vi è stata.
Ogni altra prospettiva rientra nelle prerogative del
Legislatore.
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese che liquida in
complessivi C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per onorari, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2013, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte
suprema di cassazione.

l’onere di depositare in termine la sentenza impugnata con la

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