Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28090 del 24/11/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 28090 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 8885-2012 proposto da:
PAPONI LUCIANO C.F. PPNLCN57C05H501V, elettivamente

dQi1itLL

in

ROMA,

presso lo studio

VIA PR -PRPPWIn 2

_ 2- _

dGll’avvucato EZIO BONANNI,

tlie lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
3046

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

Data pubblicazione: 24/11/2017

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati
GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO,
ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2517/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato STURDA’ CATERINA per delega Avvocato
BONANNI EZIO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO.

di ROMA, depositata il 31/03/2011 R.G.N. 4101/2008;

r.g.n 8885/2012
Paponi Luciano c/INPS
Udienza 4 luglio 2017

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza in data 31 marzo 2011, la Corte di appello di Roma ha
confermato la sentenza di primo grado che, sulla domanda proposta
dall’attuale ricorrente per il riconoscimento del beneficio della
rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, ai sensi della L.

presso l’aeroporto di Fiumicino, con mansioni di tecnico aeronautico
addetto alla manutenzione degli aeromobili dal 16 febbraio 1980 alla
data del deposito del ricorso, rilevato che Paponi Luciano, alla data del
2 ottobre 2003, non aveva maturato il requisito per la pensione né
provveduto ad avviare un procedimento amministrativo o giudiziario,
ha ritenuto maturata la decadenza, prevista dal d.l. n. 269 del 2003,
art. 47, comma 5, convertito in legge n. 326 del 2003, come
modificato dalla L. n. 350 del 2003, non avendo il ricorrente presentato
nuova domanda all’INAIL entro il termine di legge.
2. La Corte di merito, rilevato che dalle acquisizioni documentali, nel
corso del giudizio di primo grado, l’unica istanza indirizzata agli istituti
previdenziali, e datata 5 settembre 2003, era stata ricevuta in epoca
successiva al 3 ottobre 2003, riteneva: non provato dall’attuale
ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado, di versare nelle
condizioni previste dalla normativa transitoria per avere maturato i
requisiti per

il diritto a pensione; che nessuna altra domanda

amministrativa risultava acquisita agli atti e che era generico, sul
punto, il gravame, non evincendosi alcun riferimento agli estremi e
alle modalità di produzione dei documenti asseritamente non valutati
dal primo Giudice; che neanche risultava allegata, in sede di gravame,
l’unica istanza comprovante l’asserita tempestività dell’azione,
circostanza che si aggiungeva alla genericità dell’atto di appello,
incentrato sulla tempestività dell’azione; non apprezzabile la
documentazione prodotta (“copia della domanda amministrativa in atti
nel fascicolo di primo grado…”) in ottemperanza ad ordinanza della
Corte, volta ad acquisire copia della domanda amministrativa prodotta

Rossana Mancino estensore

n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per l’attività lavorativa prestata

in primo grado, perché tardiva ed irrituale, trattandosi di
documentazione attinente ad ulteriore domanda, non allegata al
ricorso di primo grado ma neanche evocata negli atti introduttivi del
gravame e nella richiesta di adempimenti istruttori con ordine di
esibizione e richiesta di informativa all’INAIL, concernenti, questi
ultimi, esclusivamente l’unica domanda prodotta, inidonea ad eludere il
termine di decadenza (perché successiva al 3 ottobre 2003) e non

27 ottobre 2004, e comunque nei termini di cui al citato art. 47,
comma 5; che analogo discorso andava fatto (in relazione all’istanza di
esibizione formulata nei confronti dell’INPS) quanto al requisito
contributivo, che la parte avrebbe potuto provare depositando
certificazione attestante l’ammontare dei contributi ed i periodi coperti
da contribuzione; che, in definitiva, il primo giudice aveva
correttamente pronunciato sulla base della documentazione prodotta,
non potendo consentirsi l’acquisizione documentale tardiva.
3. Avverso tale sentenza Paponi Luciano ha proposto ricorso affidato a 3
articolati motivi, dei quali il secondo ripartito in tre censure, al quale
ha opposto difese l’INPS con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. I motivi del ricorso sono così articolati:

violazione e falsa applicazione dell’art.13,co.8,L.257/1992, dell’art. 47,
co.5 e

6 bis

L.326/2003, dell’art.3,co.132, 1.350/2003, dell’art.

132,n.4 cod.proc.civ., dell’art. 111 Cost. e contraddittoria motivazione
su un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo al deposito
della domanda all’INAIL e all’INPS, rispettivamente in data 10 e 14
ottobre 2003, e all’epoca d’inizio del procedimento giudiziario (avviato
con deposito in data 9 aprile 2004, dunque prima del 15 giugno 2005),
e per avere ottemperato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
territoriale, all’onere di deposito della domanda nel termine di cui
all’art. 47, corna 5, legge n.326/2003 cit., e per avere già esperito
l’intera procedura amministrativa, e iniziato il giudizio, entro il

Rossana Mancino estensore

reiterata nei 180 giorni successivi alla data di pubblicazione del d.m.

termine finale del 15 giugno 2005, indicato dal d.m.27 ottobre 2004
(primo motivo);
violazione e falsa applicazione degli artt. 437, secondo comma, 421,
secondo comma, 115,116 cod.proc.civ., in relazione alle norme di cui
all’art.47,co. 5, 1.326/2203 cit. e 13, co. 8, I. 257/1992 (motivo bl) e
in relazione a queste ultime norme, violazione degli artt. 24 e 111
Cost. in ordine alla presunta tardività della produzione documentale
della domanda all’INAIL del 30 marzo 2005 prodotta ulteriormente in

già depositata il 14 ottobre 2003 (motivo b2); difetto di motivazione,
illogicità e violazione e falsa applicazione dell’art.132,n.4 cod.proc.civ.,
e 111 Cost., per avere la Corte dichiarato la parte decaduta dal diritto
al deposito in giudizio delle domande ridepositate all’INAIL e all’INPS in
data 15 giugno 2005 (motivo b3);
violazione e falsa applicazione delle norme indicate nel primo motivo,
e difetto di motivazione e contraddittorietà in ordine al presunto non
raggiungimento del diritto a pensione alla data del 2 ottobre 2003, ai
fini dell’applicazione della precedente e più favorevole normativa, per
avere maturato il diritto a pensione (come da estratto contributivo che
si allega al ricorso per cassazione) e, anche qualora si ritenesse non
raggiunta l’anzianità contributiva di 37 anni, per avere comunque
diritto al riconoscimento del benefici contributive per esposizione ad
amianto con il coefficiente di 1,25 utile per conseguire la prestazione,
attesa la domanda depositata in data 14 ottobre 2003 e l’ulteriore
domanda ricevuta dall’INAIL il 15 giugno 2005 (terzo motivo);
5. I plurimi motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta
connessione e parziale ripetitività,

non sono

meritevoli di

accoglimento.
6. Va, innanzitutto, rilevato che il ricorrente non ha documentato di aver
maturato i requisiti per il pensionamento, né alla data di entrata in
vigore della legge n.326/2003, né alla data del deposito del ricorso, 9
aprile 2004, e la statuizione della Corte territoriale, incentrata
sull’inosservanza dei relativi oneri, di allegazione e probatori, non è
stata fatta segno di censura incrinando l’affermazione con la

3
Rossana Mancino estensore

data 10 gennaio 2010, ferma l’acquisizione e la produzione di quella

dimostrazione del puntuale assolvimento nei precedenti gradi di
merito.
7. Inammissibilmente, pertanto, nel giudizio di cassazione, attraverso la
deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale enunciata nel
terzo motivo, il ricorrente introduce la condizione di già pensionato alla
data del 2 ottobre 2003, implicante una modificazione dei termini in
fatto della controversia e, dunque, una questione di fatto nuova, non
concernente solo profili di diritto (v., ex multis, Cass. n.9812/2002).

una domanda inviata all’INAIL in data 4 giugno 2005, e ricevuta
dall’Istituto il 15 giugno 2005, introducendo nuova questione di fatto
sottratta all’indaginoso iter del giudizio di gravame e delle deduzioni
istruttorie, all’esito dei quali la Corte romana ha ribadito l’onere del
lavoratore, non assolto, di allegare di aver reiterato la domanda nel
termine previsto dall’art. 47, comma 5, del d.l.n.269/203 citato.
9. Tanto premesso, l’opzione interpretativa sulla quale il lavoratore fonda
l’impugnazione, con la reiterazione, a tratti prolissa, dei plurimi
argomenti critici svolti nei motivi di ricorso, muove dall’assunto
secondo il quale la più favorevole normativa prevista dall’art. 13,
comma 8, della legge 257/1992, invocata nella specie, non contempla
una seconda domanda amministrativa all’INAIL, entro il 15 giugno
2005, per aver già presentato, alla data del 2 ottobre 2003, una
domanda con conseguente inapplicabilità, nella specie, della decadenza
speciale.
10.Tuttavia le argomentazioni difensive del ricorrente eludono l’impianto
motivazionale della sentenza impugnata che ha, invece, escluso, alla
data del 2 ottobre 2003, la presentazione della domanda o l’avvio del
procedimento amministrativo richiamando i puntuali passaggi della
laboriosa attività istruttoria volta all’acquisizione degli avvisi di
ricevimento dell’unica istanza del 5 settembre 2003 (neanche
depositata con l’atto di gravame) ricevuta dagli enti previdenziali dopo
il 3 ottobre 2003 (il 10 ottobre 2003, dall’INPS, e il 14 ottobre 2003,
dall’INAIL) con proposizione non fatta oggetto di alcuna doglianza per
infirmarne la portata e non dibattuta in ordine alla condizione,
legislativamente prefissata, di un procedimento amministrativo avviato

4
Rossana

estensore

8. Così come, sempre nell’illustrazione del medesimo motivo, si evoca

entro un discrimine temporale, a fronte di un’istanza (così evocata
nella sentenza impugnata) inviata in data antecedente e pervenuta,
agli enti pubblici di previdenza, in epoca successiva al predetto
discrimine.
11.Tale premessa, alla quale consegue l’irretrattabilità, nella specie, della
statuizione sul discrimine temporale del 2 ottobre 2003, assume ancor
più rilievo nella delibazione delle censure incentrate sull’inammissibilità
di una seconda domanda (entro il 15 giugno 2005) una volta che sia

dal ricorrente, richiamando, a suffragio, la domanda amministrativa già
presentata al 2 ottobre 2003, si rivelano non pertinenti al decisum e si
fondano su premessa estranea alla fattispecie.
12. Non resta che ricordare il contenuto delle previsioni legislative che si
sono succedute nel disciplinare il regime della contribuzione figurativa
per esposizione ad amianto, alle quali, nella vicenda in esame, si è
conformata la Corte di merito.
13. La legge n. 257 del 1992, emanata dopo la sentenza di condanna della
Corte dì Giustizia CE n. 240 del 1990, a seguito di una procedura
d’infrazione, era principalmente finalizzata a favorire la cessazione
dell’impiego dell’amianto e, tra le misure adottate per raggiungere tale
obiettivo, si inserisce l’art. 13, comma 8, emanato con il fine precipuo
di favorire l’esodo, dal mondo del lavoro, del maggior numero di
lavoratori che avessero subito, sul piano occupazionale, le
conseguenze della suddetta dismissione.
14. L’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 stabilì, pertanto, che “per i
lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a
dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione
all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
15.11 decreto-legge 5 giugno 1993 n. 169 limitava il riconoscimento del
beneficio ai soli “lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono
amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di
dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dimesse”.

5
Rossana Mancino estensore

stata presentata già una domanda, giacché gli stessi argomenti svolti

16.11 limitato riferimento a tali lavoratori (delle “imprese che estraggono o
utilizzano amianto come materia prima…”) è stato eliminato dalla legge
di conversione 4 agosto 1993 n. 271 che ha preferito la soluzione
risultante nel testo vigente (per le controversie non disciplinate
dall’attuale art. 47 L. 362/2003) che, in considerazione della capacità
dell’amianto di produrre danni sull’organismo in relazione al tempo di
esposizione, ha esteso la maggiorazione dell’anzianità contributiva per
tutti i lavoratori che vi siano stati esposti per più di dieci anni,

lavoro.
17. L’ampia platea dei lavoratori aventi diritto alla maggiorazione ha
comportato, dopo un decennio, nel 2003, per l’immanente necessità di
contenimento dei conti pubblici, un intervento normativo, con
decretazione d’urgenza, sfociato nell’art. 47 del d.I.30 settembre 2003,
n. 269 (pubblicato in supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003), convertito, con modificazioni, nella
legge 24 novembre 2003, n. 326, che, rubricato “Benefici previdenziali
ai lavoratori esposti all’amianto”, ha previsto, nei commi 1 e 2, che:
“A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a
1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si
applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni
pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle
medesime.
18. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui
sono state rilasciate dall’INAIL le certificazioni relative all’esposizione
all’amianto sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.”.
19.1 successivi commi, 5 e 6, del citato decreto-legge n. 269, nel testo
originario, disponevano, inoltre, che: “I lavoratori che intendono
ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi
quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’I.N.A.I.L. prima del 1°
ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede I.N.A.I.L. di
residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

6
Rossana Mancino estensore

indipendentemente dal settore di appartenenza dell’impresa datrice di

Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di
decadenza del diritto agli stessi benefici.
20. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
21.Viene, dunque, attribuito all’INAIL il potere di accertare e certificare la
sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto; enunciato il criterio
selettivo e qualificato di accesso al beneficio; fissato un termine,
decadenziale, entro il quale i lavoratori che intendono ottenere il
riconoscimento dei benefici previdenziali in esame (compresi quelli a
cui sia stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 2 ottobre
2003) devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza.
22.In sede di conversione, ad opera della citata legge n.326 del 2003,
all’articolo 47 è stato aggiunto il comma 6-bis, dettato per agevolare il
passaggio da un regime ad un altro e garantire l’applicazione della più
favorevole disciplina previgente, fra l’altro, in capo ai lavoratori che
avessero maturato, prima del 2 ottobre 2003, il diritto alla pensione,
del seguente tenore: “6.-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti
disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento
pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’art. 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità,
ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in
relazione alla domanda di pensionamento”.
23. La clausola di salvaguardia, introdotta in sede di conversione, non
contemplava, tuttavia, i lavoratori che, alla predetta data del 2 ottobre
2003, avevano già ottenuto la certificazione dall’INAIL, e a tanto si è
provveduto con la legge finanziaria per l’anno 2004.
24. L’art. 3, comma 132, legge 350/2003 ha, quindi, stabilito che: “in
favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre
2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art.
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima

7

Rossana Alancino estensore

,s

data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si
applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento
all’I.N.A.I.L. o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate
entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate
dall’I.N.A.I.L.”.
26. Dunque, l’art. 3, comma 132, della legge n. 350, pur presupponendo e
richiamando la disciplina introdotta dall’art. 47 d.l. n. 269/2003, conv.
in legge n. 326/2003, è intervenuto ad escludere l’applicabilità della

disciplina, per ulteriori categorie di assicurati, quali: – coloro che alla
data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai
sensi dell’art. 47 co. 6-bis, eventualmente anche in forza della
rivalutazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, della legge n.
257/92); – coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di
riconoscimento del beneficio derivante dall’esposizione ad amianto; coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia
giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore.
26. Con tali categorie di assicurati è risultata, così, ampliata la platea degli
esclusi dall’art. 47 (vale a dire coloro che alla data del 2 ottobre 2003
fruissero dei trattamenti di mobilità e coloro che, a tale data, avessero
già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla
domanda di pensionamento).
27. Che la lettura della norma nel senso sopra indicato, risulti dal tenore
testuale della disposizione e dall’interpretazione sistematica alla luce
della normativa precedente, è già stato ripetutamente affermato da
questa Corte (cfr., ex plurimis,

Cass. nn. 21862/2004; 15008/2005;

15679/2006 e, più di recente, n.8649/2012) enunciando il seguente
principio: “in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori
esposti all’amianto, la legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma
132, che – con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30
settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1 (convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) – ha fatto salva
l’applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla legge 27 marzo
1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003
abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’I.N.A.I.L. od ottenuto

8

Rossana Mancino estensore

nuova disciplina introdotta dall’art. 47, e a far salva la previgente

sentenza favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va
interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve
intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non
hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne
esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un
procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del
diritto alla rivalutazione contributiva”.
28. Sulla base delle indicate disposizioni, come ribadito in numerose

successive conformi; v., fra le più recenti, Cass. 5 maggio 2017, n.
11046), la disciplina previgente si applica: 1) a coloro che alla data
del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto al più favorevole
beneficio previdenziale di cui alla legge n. 257/1992; tale diritto aveva
maturato solo chi avesse maturato il diritto alla pensione oppure
avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via
amministrativa o giudiziaria; 2) a coloro che alla data del 2 ottobre
2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o
giudiziario per l’accertamento del diritto.
29. I numerosi interventi normativi in materia sono stati, altresì,
accompagnati da un atto di normazione secondaria, il d.m. del 27
ottobre 2004, che all’art. 1 recita: “1. I lavoratori che, alla data del 2
ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non
soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali gestita dall’I.N.A.I.L. hanno diritto ai benefici
previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con
le modalità stabilite dal presente decreto. 2. Ai lavoratori che sono
stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
gestita dall’INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre
2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art.
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data,
fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l’obbligo di
presentazione della domanda di cui all’art. 3 entro il termine di 180

9

Rossana Mancino estensore

decisioni di questa Corte (per tutte, v. Cass. n.24998/2014 e

giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto”.
30.Tale decreto ministeriale, fonte regolamentare meramente attuativa
delle disposizioni di cui all’art. 47 del d.l. n. 269 cit., non può che
muoversi nel solco tracciato dalla fonte primaria, con la conseguenza
che il riferimento, per l’applicazione della disciplina previgente, a coloro
che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al
conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8,

necessariamente inteso con riferimento a coloro che abbiano già
maturato il diritto a pensione.
31.Alla natura di fonte meramente attuativa consegue che solo quando
trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003,
l’interessato non sia soggetto al termine decadenziale (180 gg.)
introdotto dal d.l. n. 269/2003, che interessa, pertanto, solo
determinate categorie di lavoratori (in tal senso v. n. Cass.
24998/2014 cit. ed altre numerose conformi).
32. In tale complessa cornice normativa si inscrive la vicenda in esame per
la quale non sussistono le condizioni per il riconoscimento del beneficio
alla stregua del più favorevole regime, giacché l’attuale ricorrente: non aveva maturato, al 2 ottobre 2003, il diritto al più favorevole
beneficio previdenziale di cui alla legge n. 257/1992, nel senso sopra
precisato (diritto alla pensione maturato eventualmente anche in forza
della rivalutazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, legge
257 cit.); – non aveva già avviato, alla predetta data del 2 ottobre
2003,

un

procedimento

amministrativo

o

giudiziario

per

l’accertamento del diritto (l’azione è stata proposta con ricorso
depositato il 9 aprile 2004) (v., per l’applicazione della clausola di
salvaguardia, in fattispecie in cui il procedimento era già iniziato, ed
era in corso, alla data del primo ottobre 2003, Cass. n.27602 del
2006).
33. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto indimostrato,
dal ricorrente, di versare, dunque, in alcuna della ipotesi che, a norma
dell’art. 47 d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003, consentivano
l’applicazione della più favorevole disciplina previgente ed è priva di

10

Rossana Mancino estensore

della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, va

fondamento normativo la ritenuta applicabilità sulla base della mera (e
pretesa) esposizione ad amianto, alla data del 2.10.2003, a
prescindere dalla presentazione di una domanda amministrativa o di
un accertamento giudiziale.
34. Quanto alle condizioni per il riconoscimento del beneficio alla stregua
del meno favorevole regime contributivo, il ricorrente solo nel giudizio
di legittimità deduce (e allega) di aver presentato domanda
amministrativa di prestazione all’INAIL, entro il 15 giugno 2005, e

della sentenza impugnata in ordine al difetto di allegazione della
predetta domanda con l’appello (depositato il 26 aprile 2008).
35. Infine, nessun dubbio, in relazione alla normativa CEDU, può essere
sollevato sulla tenuta di tale assetto interpretativo, in quanto la
normativa più volte richiamata (il comma 6 – bis dell’art. 47, introdotto
dalla legge di conversione, e la Legge Finanziaria n. 350 del 2003, art.
3, comma 132), disciplina il regime transitorio in considerazione del
mutamento delle finalità e dei presupposti della misura previdenziale in
oggetto e tali norme hanno ampliato, e non ristretto, l’ambito
applicativo del regime più favorevole, avendo voluto far salve alcune
situazioni ritenute meritevoli di tutela ed introdotto allo scopo
disposizioni derogatorie rispetto all’immediata applicazione della nuova
disciplina

(v., da ultimo, Cass. 21 marzo 2017, n. 7168 e, in

precedenza, Cass. 25 marzo 2015, n. 5928, alla cui più ampia
motivazione, sulla pretesa violazione di norme della CEDU e dei suoi
Protocolli, si rinvia).
36. Per tutto quanto sopra considerato il ricorso deve essere respinto.
37. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
2.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese
generali e altri accessori di legge.

11
Rossana Mancino estensore

dunque di essersi attivato, senza in alcun modo incrinare la statuizione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2017

Il Presidente

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Giovanni Mammone
,
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Depositato in Cancelleria

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