Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28090 del 16/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28090 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Flesca Claudia Antonia, Flesca Manlio Luigi, Stilo Irene Maria Teresa
Intimati
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.
11/16/10
depositata il 21/4/2010
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Flesca Claudia Antonia, Flesca Manlio Luigi, Stilo Irene Maria
Teresa quali eredi di Flesca Walter, contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con
la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
la sentenza della CTP di Reggio Calabria n. 877/4/1994 che aveva accolto
contro
il ricorso
avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso delle somme trattenute sull’indennità di
fine rapporto corrisposta dall’Enpam. Il ricorso proposto si articola in unico motivo..
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
15345/11
Ordinanza pag. I
Data pubblicazione: 16/12/2013
Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art.
380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
14/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
l’indennità di fine rapporto soggetta alla disciplina fiscale di cui all’art. 17 dpr 917/86.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
29225 del 12/12/2008; Sez. 5, Sentenza n. 19047 del 22/09/2004 ) secondo cui, l’indennità
di fine rapporto corrisposta dall’ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell’attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra
tra le indennità di cui all’art. 16, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall’art. 18 del
medesimo d.P.R. e non invocabilità della regola di computo – concernente la riduzione
dell’imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi
previdenziali versati dal contribuente – stabilita dal precedente art. 17 per le indennità di fine
rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto sull’istanza
di rimborso delle somme trattenute sull’indennità di fine rapporto corrisposta dall’Enpam.
La natura della controversia e i pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’appello e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.
la Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dak.
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,ravverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso delle somme trattenute sull’indennità di
fine rapporto corrisposta dall’Enpam. Compensa le spese dell’appello e dichiara irripetibili
quelle del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 14/11/2013
(I Funzionario
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
e
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 16 del dpr 917/86 laddove la CTR ha ritenuto