Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28090 del 09/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28090
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10870-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FINTEL ENERGIA GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresenta e difesa dall’avvocato PIERLUIGI
BENFATTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 618/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del MOLISE, depositata il 26/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1.Finitel Energia Group spa, società esercente attività di vendita di energia elettrica e gas naturale, impugnava quattro atti impositivi con i quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio di Campobasso, sulla scorta di un pvc dell’Ufficio Doganale di Pescara, richiedeva il pagamento della somma di Euro 42.943,23 a titolo di accisa sull’energia elettrica, per gli anni 2006 e 2007, addizionale, interessi e sanzioni.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo l’operato dell’Ufficio alla luce della documentazione prodotta dalla contribuente e segnatamente delle rettifiche delle fatture e delle note di credito
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Molise rigettava l’appello.
5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Si costituiva la società depositando controricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con il motivo d’impugnazione l’amministrazione ricorrente deduce violazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si sostiene che la CTR avrebbe reso una motivazione del tutto apodittica che non chiarisce in nessun modo le ragioni in fatto e diritto a sostegno dell’annullamento degli atti impositivi.
2. Va rigettata l’eccezione, sollevata dai resistenti nel controricorso, di inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 360 e 366 c.p.c..
2.1. Il motivo non è nè generico nè aspecifico dal momento che la ricorrente fa valere il vizio di carenza di motivazione della sentenza, correttamente rubricato all’art. 360, comma 1, n. 4, e sufficientemente illustrato.
3 Nel merito il motivo del ricorso è infondato.
3.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.
3.3 I giudici di seconde cure così argomentano la propria decisione di rigetto dell’appello “..Da quando in possesso di questo Collegio emerge che quanto eccepito dall’appellante è privo di pregio, perchè, pur essendo pacifico che la liquidazione effettuata da Fintel spa nei confronti della Iplam era avvenuta per consumi non dovuti, superiori a 200.000 K. W, è fatto provato che la stessa Fintel ha provveduto allo storno di quanto fatturato in eccesso, sia con fatture di conguaglio che con note di credito; documenti allegati e presi in considerazione dal Collegio per risalire all’effettiva situazione nel caso di specie. Per quanto riguarda la Provincia di Campobasso, gli importi dichiarati in eccesso dalla società sono stati rettificati ed indicati nella dichiarazione di consumo 2007 come provato dalla documentazione in atti. La società ha pertanto risposto analiticamente alle eccezioni sollevate dall’Agenzia delle Dogane, eccezioni annullate anche dalla perizia della CTU. Pertanto, pur considerando il comportamento della società non molto ortodosso e lineare, la pretesa impositiva merita di essere annullata in quanto, dalla ricostruzione effettuata, la società ricorrente ha versato correttamente le imposte su quanto effettivamente fatturato ai clienti finali.”.
3.4 La motivazione, quindi, non è connotata dalle anomalie e dalle deficienze che determinano la nullità della sentenza, in quanto i giudici di secondo grado, sia pur in maniera scarna e sintetica, hanno dato conto delle ragioni poste a base del proprio convincimento; in particolare è stato spiegato che l’accertamento della illegittimità degli atti impositivi, per avere la ricorrente versato le imposte su quanto effettivamente dovuto, trova fondamento e riscontro probatorio nei documenti prodotti (fatture di storno, fatture di conguaglio e note di credito) e ” presi in considerazione dal Collegio per risalire all’effettiva situazione di specie”.
3.5 Ciò rende possibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a rigettare l’appello.
4. Il ricorso va quindi rigettato.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte;
– rigetta il ricorso;
– condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.100 oltre ad Euro 200 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020