Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2809 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 09/02/2010), n.2809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Eugenia – Consigliere –

Dott. MARIGLIANI Eugenia – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12357-2003 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legiS;

– ricorrenti –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 165/2001 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 14/03/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14/3/2002 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Velletri nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 521/54/98, di rideterminazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19 – in parziale accoglimento dell’opposizione spiegata dal contribuente sig. C.M. in relazione all’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio a seguito di attribuzione della rendita L. n. 154 del 1988, ex art. 12 -, dell’ammontare dell’imposta di registro dovuta.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Ministero dell’Economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c. di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo i ricorrenti denunziano “mancata” ed “errata” applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 19, D.L. n. 70 del 1988, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè carenza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamentano che erroneamente l’avviso di liquidazione è stato annullato sulla base di vizi relativi ad atto presupposto non impugnato.

Si dolgono della mancanza di motivazione, per essere stata quella per relationem nel caso effettuata senza confutazione delle specifiche censure avverso di essa formulate.

Lamentano che la mancata impugnazione dell’atto di classamento emesso all’esito della espressa richiesta al riguardo formulata nell’atto di donazione, “preclude al contribuente di far valere avverso l’atto presupponente presunti vizi propri dell’atto presupposto”, giacchè l’avviso di liquidazione “consiste in una mera operazione matematica … contestabile esclusivamente in caso di errore di calcolo dell’Ufficio”.

Si dolgono ulteriormente che il contraddittorio non sia stato nel caso ritualmente instaurato anche nei confronti dell’U.T.E..

Il motivo è in parte fondato, nei limiti di seguito indicati.

Rigettata la censura relativa all’omessa integrazione del contraddittorio, nel caso invero non necessaria trattandosi di impugnazione non già del classamento bensì della liquidazione delle maggiori imposte irrogate, va osservato come risponda ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la motivazione per relationem della sentenza pronunziata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto;

sicchè deve essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Cass., 14/2/2003, n. 2196, e, da ultimo, Cass., 11/6/2008, n. 15483).

Orbene, laddove nell’impugnata sentenza risulta affermato “Le eccezioni sollevate nell’atto di appello non meritano accoglimento.

Dalla documentazione in atti si evince che i primi giudici hanno correttamente operato e il Collegio ritiene che la sentenza emessa deve essere totalmente confermata sia nel merito che in diritto. In conseguenza l’atto di appello nella sua interezza deve essere rigettato”, emerge evidente che il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima s’impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale Regionale del Lazio, che facendo del medesimo applicazione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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