Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2809 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2809 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Data pubblicazione: 07/02/2014

SENTENZA
sul ricorso 28945-2008 proposto da:
BERTONCELLO ANTONIO, FORNARO SILVANO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso
l’avvocato ALBISINNI LUIGI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CESARI GIOVANNI,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
RUBBINI

RAFFAELLA

(c.f.

rbbrf139e551736j),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

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TORTOLINI 13,

presso l’avvocato VERINO MARIO

ETTORE, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 1387/2007 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/12/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

CAMPIELLO COSTRUZIONI S.R.L.;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il 31.1.2002, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., innanzi al Tribunale di
Venezia, la Rubbini, premesso di essere proprietaria di un’abitazione sita a Venezia,

sovrastante apparteneva ad Antonio Bertoncello e Silvano Fornaro; che costoro avevano
intrapreso consistenti lavori nel loro immobile, affidati all’impresa Campiello Costruzioni
s.r.1., che, oltre ad esser causa di continui scuotimenti, vibrazioni e disagi, avevano
provocato nel suo sottostante appartamento anche infiltrazioni d’acqua, la produzione di
crepe e fessure e la caduta di intonaci; che vi era motivo di temere che detti lavori
mettessero in pericolo la statica del fabbricato, e quindi l’incolumità delle persone che vi
risiedevano; tanto premesso, la Rubbini chiedeva che con provvedimento d’urgenza
venisse ordinato ai proprietari di quell’immobile ed all’impresa di interrompere i lavori.
Dopo l’espletamento di una C.T.U., il designato giudice istruttore, con ordinanza emessa
il 27-29.3.2002, ordinava ai resistenti di eseguire le sole opere di consolidamento del
solaio interposto fra i due appartamenti, opere indicate come indifferibili ed urgenti dal
consulente tecnico e che l’impresa stava già eseguendo, inibendo quindi l’esecuzione di
interventi diversi; rigettava ogni altra domanda proposta dalla ricorrente ed assegnava il
termine di giorni trenta per l’inizio del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 29.4.2002, la Rubbini proponeva la causa di merito,
chiedendo che, dichiarata la responsabilità dei convenuti gli stessi fossero condannati a
risarcirle i danni arrecati all’immobile di sua proprietà, quantificati nell’importo di €
130.000,00; che inoltre fosse ad essi inibita l’esecuzione di opere sui solai di proprietà
comune, con la condanna ad eliminare ogni opera aggiuntiva ed a ripristinarne l’originaria
condizione.

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dislocata ai piani terra e, prevalentemente, primo dell’edificio, mentre l’appartamento

Con ricorso depositato in data 11.6.2002, ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c., avanti al
medesimo Tribunale, il Fornaro ed il Bertoncello, assumendo, tra l’altro, che le domande
formulate dalla Rubbini con la causa di merito non erano strettamente connesse e

pronuncia di merito che avrebbe definito quel giudizio non avrebbe statuito sulla
conferma dell’emesso provvedimento d’urgenza; che di conseguenza la causa di merito
doveva ritenersi non promossa entro il termine perentorio fissato con l’ordinanza
cautelare, chiedevano che fosse dichiarata l’inefficacia del provvedimento d’urgenza. La
Rubbini chiedeva che il ricorso proposto ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c. fosse
dichiarato inammissibile, o comunque respinto. Nel giudizio interveniva volontariamente
l’impresa Campiello Costruzioni s.r.1., aderendo alle domande dei ricorrenti e chiedendo
anch’essa che venisse dichiarata l’inefficacia del provvedimento d’urgenza.
Con ordinanza pronunciata il 19.7.2002 il giudice designato rigettava la domanda dei
ricorrenti e della società interveniente, condannando quest’ultimi a rifondere alla
resistente le spese del giudizio.
Con sentenza del 9.07-22.10.2007 la Corte di appello di Venezia rigettava l’appello
proposto dal Fornaro e dal Bertoncello, con l’adesione dell’interveniente Campiello
Costruzioni s.r.I., contro detta ordinanza del 19.7.2002, che riteneva avente natura di
sentenza e che confermava integralmente; rigettava inoltre l’appello incidentale proposto
dalla società Campiello Costruzioni e condannava in solido il Fornaro, il Bertoncello e la
Campiello Costruzioni a rifondere all’appellata Rubbini le spese del giudizio di secondo
grado.
La Corte territoriale osservava che:
– il Fornaro ed il Bertoncello Antonio avevano tempestivamente impugnato l’ordinanza
innanzi alla Corte d’Appello di Venezia sulla scorta dei seguenti motivi:

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strumentali all’azione cautelare da lei antecedentemente proposta, tenuto conto che la

1) il primo giudice aveva erroneamente definito la controversia con ordinanza, benché
l’art. 669 novies c.p.c. prevedesse che in caso di contestazione il giudice dovesse decidere
con sentenza; l’ordinanza aveva comunque natura sostanziale di sentenza, avendo anche

2) contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza, difettava il requisito della
strumentalità fra l’azione cautelare e la causa di merito successivamente promossa dalla
Rubbini, essendo le domande proposte nei due procedimenti diverse ed inconciliabili fra
loro: mentre con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. era stata richiesta
l’inibitoria alla prosecuzione di ogni attività edilizia nell’immobile, nella causa di merito
erano state domandate la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ed anche la
dichiarazione dell’insussistenza di un loro diritto ad intervenire sui solai di proprietà
comune, con la conseguente riduzione in pristino delle strutture; l’istanza cautelare era
stata parzialmente accolta con l’ordinanza che aveva imposto ad essi appellanti di non
eseguire lavori diversi da quello di risanamento del solaio interposto fra i due
appartamenti, quale opera necessaria per poter poi procedere alle altre opere, ma la
sentenza che avrebbe definito la causa di merito, in considerazione delle domande
proposte, non avrebbe mai potuto confermare, revocare o modificare quel provvedimento,
non essendo stata formulata dall’attrice alcuna domanda al riguardo, neppure implicita; 3)
era ugualmente errata ed ingiusta la decisione del primo giudice di condannare i resistenti
alla refusione delle spese del giudizio. Avevano pertanto chiesto che, in riforma
dell’impugnato provvedimento avente natura di sentenza, venisse dichiarata, ai sensi
dell’art. 669 novies c.p.c., l’inefficacia dell’ordinanza cautelare emessa il 27-29.3.2002, o
comunque che questa fosse annullata; in via subordinata che, dato atto che il
provvedimento impugnato era stato adottato in violazione delle disposizioni dettate

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provveduto sulle spese del giudizio, ed era stata correttamente impugnata con l’appello;

dall’art. 669 novies c.p.c., gli atti fossero rimessi avanti al giudice di primo grado per
l’assegnazione del procedimento al giudice designato;
costituitasi in giudizio, la Rubbini aveva contestato la fondatezza dei motivi

appellato;
la società Campiello Costruzioni s.r.l. aveva aderito alle domande proposte dagli
appellanti, chiedendone l’accoglimento; aveva anche proposto appello incidentale avverso
l’ordinanza impugnata, con riferimento alla pronuncia sulle spese, e chiesto che, in
riforma di tale decisione, le spese del primo grado, ed anche quelle del giudizio di
appello, fossero poste a carico della Rubbini;
l’appello del Bertoncello e del Fornaro era infondato e doveva essere respinto;
andava condivisa la censura mossa alla forma del provvedimento adottato dal
giudice di prime cure, giacché, essendosi opposta la Rubbini all’istanza proposta dai
ricorrenti ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c., la causa andava decisa non con ordinanza ma
con sentenza. Doveva comunque essere attribuita alla pronunciata ordinanza natura
sostanziale di sentenza, avendo statuito anche sulle spese del giudizio e quindi avendo
assunto carattere decisorio di quel procedimento, per cui detto provvedimento era stato
correttamente impugnato mediante appello;

doveva escludersi che fossero configurabili motivi d’incompetenza o irregolarità
procedurali nell’assegnazione del procedimento ad un giudice istruttore diverso da quello
che aveva emesso il provvedimento del 29.3.2002. In ogni caso, considerato l’effetto
devolutivo dell’impugnazione, non sarebbe stata comunque ipotizzabile la rimessione
della causa avanti al detto istruttore, essendo il giudice dell’appello tenuto a decidere la
controversia nel merito;

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dell’impugnazione e ne aveva chiesto il rigetto, con la conferma del provvedimento

con il procedimento atipico d’urgenza previsto dall’art. 700 c. p. c., avente funzione
cautelare, il ricorrente, ove avesse avuto fondato motivo di ritenere che il proprio diritto
fosse stato minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, poteva chiedere al

provvedimento urgente per inibire, in via cautelare, l’attività pregiudizievole da cui
temeva che fosse minacciato il suo diritto;
nel caso di specie la Rubbini, premesso di temere che i lavori intrapresi
nell’appartamento soprastante il proprio, anche per la loro consistenza, mettessero in
pericolo la solidità e conservazione delle strutture dell’abitazione sottostante, aveva
chiesto che in via d’urgenza fosse ordinata l’immediata sospensione di quelle opere e
della produzione di immissioni di polveri e di scuotimenti nel suo appartamento. Con
l’azione di merito successivamente proposta la medesima Rubbini aveva chiesto il
risarcimento dei danni causati al suo immobile dai lavori eseguiti dagli appellanti, e
quindi aveva proposto una domanda tesa alla tutela dell’integrità del suo patrimonio, in
ipotesi messa in pericolo da tali lavori;
la richiesta di immediata sospensione delle opere aveva assunto, quindi, una
funzione strumentale rispetto all’accoglimento della (futura) domanda di merito, essendo
diretta ad evitare che i lavori potessero danneggiare definitivamente ed irreversibilmente
il bene di sua proprietà, il risarcimento del danno per equivalente era una forma di tutela
che l’ordinamento apprestava per il danneggiato e che era sostitutiva del risarcimento in
forma specifica, in base al quale il responsabile era obbligato a ricostituire la situazione di
fatto nello stato preesistente all’illecito da lui commesso. Conseguentemente la domanda
di risarcimento del danno proposta dalla Rubbini doveva intendersi finalizzata ad ottenere
il ripristino delle condizioni del suo immobile, ove danneggiato dai lavori suddetti,
ancorché mediante l’acquisizione della somma di denaro corrispondente al danno stesso

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giudice, prima di instaurare il relativo giudizio di merito, l’emissione di un

ed al suo ristoro. Conformemente a tale prospettazione il giudice adito in via cautelare
. aveva ordinato la sospensione dei lavori, autorizzando soltanto quelli finalizzati al
consolidamento dei solai di cui la ricorrente maggiormente aveva lamentato il possibile

quindi evidente che la sospensione dei lavori chiesta e disposta con il provvedimento
d’urgenza aveva assunto una funzione di anticipazione degli effetti della pronuncia
richiesta con la proposizione del giudizio di merito, sia come misura di contenimento ed
impedimento all’aggravamento dei danni da risarcire, onde evitare che il risarcimento del
pregiudizio stesso al termine della causa potesse risultare impossibile, o di difficile
quantificazione nella sua integrale entità, sia come forma di riparazione, in forma
specifica, del danno dedotto con la domanda di merito;

la funzione strumentale ed anticipatoria del ricorso d’urgenza era ancora più evidente
con riferimento all’ulteriore domanda formulata dalla Rubbini con l’atto di citazione,
intesa a far dichiarare l’insussistenza del diritto dei convenuti ad eseguire interventi sui
solai di proprietà comune ed a eliminare ogni opera aggiuntiva, ripristinandone
l’originaria condizione. L’istanza cautelare di sospensione di questi lavori trovava infatti
un collegamento immediato con la domanda di merito diretta a farne dichiarare l’illiceità
e la rimozione, oltre al risarcimento del danno. In definitiva era ravvisabile nella specie il
richiesto rapporto di connessione e strumentalità tra il procedimento d’urgenza e la
domanda di merito successivamente promossa dalla Rubbini;.
ne derivava che, risultando la causa di merito tempestivamente proposta
dall’appellata, andava confermato il rigetto dell’istanza di inefficacia ex art. 669 novies
c.p.c. del provvedimento;

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disfacimento, quale cautela da adottare per evitare i rischi paventati con il ricorso. Era

. conseguentemente doveva anche essere respinto l’appello incidentate proposto dalla
. Campiello Costruzioni s.r.1., dovendo confermarsi la pronuncia sulle spese adottata dal
primo giudice anche a suo carico.

cassazione affidato a quattro motivi, illustrato da memoria e notificato il 28.11.2008 alla
Campiello Costruzioni S.r.l., che non ha svolto attività difensiva, nonché alla Rubbini
che ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso il Bertoncello ed il Fornaro denunziano:
l.

“Violazione dell’art. 360 n. 3 cpc per falsa applicazione della norma di diritto di
cui all’art. 669 novies c.p.c. nel testo vigente prima della novella di cui alla legge 80/05.”.
Formulano il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione
temporis «dica la Corte Ecc.ma se, nell’ipotesi di cui all’art. 669 novies c.p.c.
ante novella, la proposizione di una causa di merito nella quale si formulano conclusioni
prive di nesso strumentale col provvedimento cautelare determini l’inefficacia del
provvedimento stesso.>>.

2.

“Violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 3 per falsa applicazione delle norme di diritto
di cui all’art. 700 c.p.c. ed all’art. 669 octies c.p.c.”
Formulano i seguenti quesiti di diritto:

a)

« dica la Corte Ecc.ma se nell’ipotesi di cui all’art. 669 novies cpc la proposizione di
una causa di merito nella quale si formulano conclusioni prive di nesso strumentale col
provvedimento cautelare determina l’inefficacia del provvedimento stesso>>

b)

«dica la Corte Ecc.ma se, nel regime previgente la novella del 2005, la mancata
richiesta di conferma, modifica ovvero di revoca del provvedimento cautelare nella causa

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Avverso questa sentenza il Bertoncello ed il Fornaro hanno proposto ricorso per

di merito costituisce violazione del vincolo di strumentalità espresso dall’art. 669 novies

c.p.c.>>.

I primi due motivi del ricorso, suscettibili di esame unitario, non hanno pregio.

sono inammissibili per genericità ed assiomaticità della relativa formulazione, d’indole
esplorativa, muta in ordine alle specificità del caso e non aderente al decisum, involgendo
l’assenza del nesso di strumentalità tra provvedimento cautelare e successiva domanda di
merito, nesso che, invece, la Corte di appello ha argomentatamente ed irreprensibilmente
ritenuto sussistente.
Infondata, invece, si rivela la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso ed al quesito
di diritto sub b). Il giudizio di merito instaurato successivamente all’emanazione
dell’ordinanza cautelare

ante causam di accoglimento, non si configura come

opposizione, convalida o impugnazione del medesimo; in tale caso, infatti, il
procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. si esaurisce ( a differenza che nell’ipotesi
prevista dall’art. 669 sexies, comma secondo, c.p.c. di adozione della cautela con decreto
motivato) con detta ordinanza resa sul richiesto provvedimento di urgenza, al quale deve
seguire un autonomo giudizio sul merito della causa, il cui esito, ai sensi dell’art. 669
novies c.p.c., si ripercuote sull’adottato provvedimento cautelare anticipatorio.
3. “Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio.” individuato nella non rituale instaurazione della
causa di merito.
Il motivo è inammissibile, risolvendosi nella parte illustrativa dei dedotti vizi
motivazionali in inammissibili rilievi critici avverso la valutazione del collegamento tra la
tutela cautelare, anticipatoria ed innominata, e le domande risarcitoria, inibitoria e
ripristinatoria azionate dalla Rubbini nel giudizio di merito, valutazione puntualmente ed

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I quesiti di diritto formulati in relazione al primo motivo ed al secondo motivo sub a)

CQBIE3.”Q~E
Si attesta le registraxione presse
l’Agenzio doli* Entrote di Roma 2
ecciti 4 M versate
CZ.L.gat„ll
IL FØNZiNARo

e saurientemente argomentata e la cui prospettata insufficienza risulta genericamente
affermata e non anche sintetizzata in specifiche e condivisibili ragioni di conforto.
“Violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 3 per falsa applicazione della norma di diritto
di cui all’art. 180 c.p.c.”
Formulano il seguente quesito di diritto << dica la Corte Ecc.ma se nel giudizio di cognizione conseguente all'opposizione all'istanza di cui all'art. 669 novies cpc la mancata fissazione delle udienze di cui all'art. 180 e 183 cpc sia causa di nullità della sentenza che lo conclude», Il motivo è inammissibile per inammissibilità del formulato quesito di diritto, generico, d'indole meramente esplorativa e non involgente la ratio decidendi - ineccepibilmente aderente anche al caso di inosservanza dei rubricati artt. 180 e 183 c.p.c. (cfr cass. n. 4448 del 2007; n. 9169 del 2008) - per la quale la dedotta inosservanza delle regole procedurali nel pregresso grado di giudizio avrebbe comportato mere irregolarità e comunque vizi inidonei ad escludere il potere dovere del giudice d'appello di decidere la causa nel merito con cognizione piena ed a comportare la regressione del procedimento al primo giudice, come chiesto dagli appellanti. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna in solido dei ricorrenti soccombenti al pagamento, in favore della Rubbini, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido il Bertoncello ed il Fornaro al pagamento, in favore della Rubbini, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2.500,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 9 dice Il Cons.est. 4.

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