Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28089 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 28089 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 20652-2012 proposto da:
CAMERA DI COMMERCIO,

INDUSTRIA,

ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA DI RIETI C.F. 00565760576, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo
studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ALARICO MARIANI MARINI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2017
3022

contro
SILVESTRI PATRIZIA SLVPRZ48A41H282Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI, 2, presso lo studio
dell’avvocato MARIO ROSATI, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 24/11/2017

_2Adifende, giusta delega in atti;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 2462/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/08/2012 R.G.N.
9715/2009;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

R.G. n. 20652 del 2012
Rilevato
1. che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
(CCIAA) di Rieti ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo,
avverso la sentenza n.2462/2012 con cui la Corte d’Appello di Roma, confermando
la pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto il diritto di Silvestri Patrizia
all’inclusione, nella base di computo dell’indennità di anzianità, di quanto percepito
nel corso dell’ultimo anno del rapporto di lavoro a titolo di indennità di disagio,
retribuzione accessoria e ferie non godute, con condanna dell’Ente appellante a

pagare, a titolo di indennità di anzianità, un ulteriore importo oltre a quello liquidato
in considerazione delle predette voci e accessori di legge;
2. che la Corte di appello ha ritenuto di porre a fondamento del decisum le
pronunce di legittimità n. 10437 e n. 11519 del 2006, e n. 3189 del 2009,
secondo cui, quanto ai criteri di computo dell’indennità di anzianità applicabile al
personale dipendente delle Camere di commercio all’atto della cessazione dal
servizio, l’art. 77 del regolamento approvato con d.m. del 12 luglio 1982, nello
stabilire che gli assegni pensionabili rilevanti ai fini del calcolo debbano essere
individuati sulla base della normativa previdenziale in vigore al momento della
stessa cessazione dal servizio, contiene un rinvio di natura recettizia e non
meramente formale. Pertanto, poiché ai sensi dell’art. 2, comma nono, della legge
n. 335 del 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche (nell’ambito delle quali rientrano anche le Camere di
commercio, qualificate come enti autonomi di diritto pubblico per effetto della legge
di riordino n. 29 del 1993) iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell’assicurazione generale obbligatoria si applica, in funzione della determinazione
della base contributiva e pensionabile, l’art. 12 della legge n. 153 del 1969 e
successive modificazioni ed integrazioni, risultano pensionabili anche tutte le voci
retributive accessorie da includersi, come tali, nel calcolo della indennità di
anzianità;
2.1. che la Corte di appello aveva dichiarato di non condividere il diverso
principio enunciato da Cass. n. 18288 e 18382 del 2009;
2. che resiste con controricorso Silvestri Patrizia;
3. che il Consigliere estensore predisponeva relazione ai sensi dell’art. 380bis, cod. proc. civ., ritenendo il ricorso manifestamente fondato;
3. che la causa veniva trattata alla adunanza in camera di consiglio del 9
giugno 2014, in esito alla quale il Collegio, rilevato che la materia era problematica
ed esistevano orientamenti diversi all’interno della Sezione lavoro, disponeva la
trasmissione alla pubblica udienza;
4. che, ratione temporis, essendo stata disposta la trattazione in udienza
pubblica prima della novella introdotta dal

decreto-legge

n. 168 del 2016,
1

R.G. n. 20652 del 2012
onvertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 197 del 2017,
non osta alla trattazione in adunanza camerale la previsione dell’art. 375 ultimo
comma, cod. proc. civ., aggiunta dal suddetto decreto-legge;
5. che le parti, in prossimità dell’adunanza camerale hanno depositato
memoria;
Considerato
1. che il ricorso, incentrato sulla violazione e falsa applicazione della legge
n. 335/95, dell’art. 77 D.I. 12.7.1982, dell’art. 49 CCNL 14.9.2000 e della
dichiarazione congiunta n. 3 del CCNL 14.9.2000 (in relazione all’art. 360 n. 3

.

c.p.c.), è fondato;
2. che, come ricordato da ultimo da Cass. n. 4817 del 2017, secondo la
giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (Cass. n. 18288 del 2009; conf.
Cass. n. 18382 e n. 20037 del 2009, nonché Cass. n. 10654 del 2012; n. 20753 del
2013; n. 20527 del 2014; n. 20525 del 2014, n. 3149 del 2016), in tema di
indennità di anzianità per il personale dipendente delle Camere di commercio
assunto anteriormente al 10 gennaio 1996 – la cui unica fonte di disciplina è
costituita, ai sensi della legge

n. 335 del 1995, art. 2, comma 7, dalla

contrattazione collettiva, alla stregua dell’interpretazione letterale e logicosistematica del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in
particolare, dell’allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato
espressamente la perdurante vigenza del D.I. 12 luglio 1982 e successive modifiche
– deve escludersi l’onnicomprensività dell’indennità di anzianità e il computo,
nell’ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi
dalla citata legge n. 335, art. 2, comma 9;
2.2. che la giurisprudenza di legittimità richiamata ha posto in evidenza che
una diversa interpretazione sarebbe confliggente con i principi di parità di
trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di armonizzazione ed
equiparazione tra dipendenti pubblici e privati, oltreché idonea ad inficiare la
disposizione contrattuale de qua per il maggiore e significativo onere di spesa che
essa implicherebbe;
2.3. che, in particolare, con la sentenza n. 18288 del 2009 (che la Corte di
Appello di Roma ha espressamente dichiarato di non condividere) questa Corte ha
proceduto, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 65, comma 5, all’interpretazione
diretta del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e dell’allegata
dichiarazione congiunta n. 3, ed ha confermato la decisione della Corte territoriale
che aveva escluso il computo, nell’ultima retribuzione, del compenso per lavoro
straordinario, del compenso incentivante, e dell’indennità ex art. 36 del CCNL di
comparto;
2

R.G. n. 20652 del 2012

113

2.4. che con le suddette sentenze questa Corte ha motivatamente disatteso

“. le precedenti pronunce di legittimità n. 10437 e n. 11519 del 2006 e n. 3189 del
2009, poste invece dalla Corte territoriale a fondamento del decisum;
2.4. che a tale orientamento, consolidatosi nel tempo, va data continuità;
2.5. che il ricorso, pertanto, deve essere accolto non essendo compatibile
con la ricostruzione normativa e giurisprudenziale sopra richiamata, e qui condivisa,
una diversa soluzione che preveda un criterio di liquidazione dell’indennità di
anzianità basato sulla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla legge

2.6. che, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il
rigetto dell’originaria domanda;
2.7. che le spese dell’intero processo sono compensate tra le parti in
ragione della complessità delle questioni giuridiche, che hanno visto succedersi nel
tempo diversi orientamenti giurisprudenziali;
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 28 giugno 2017.
Il Presidente
Giuseppe Napolet no

CA
Maria

LLIERE
iacoia

n. 153 del 1969, art. 12.

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