Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28089 del 16/12/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 28089 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
SENTENZA
sul ricorso 687-2012 proposto da:
ENIPOWER MANTOVA SPA 13193030155 in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo
studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
,S’NY
“12-
Data pubblicazione: 16/12/2013
GENERALE DELLO STATO, che lao rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 91/64/2011 della Commissione Tributaria
depositata il 10/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Gabriele Escalar (per delega avv.
Livia Salvini) che si riporta agli scritti e chiede raccoglimento del
ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
Ric. 2012 n. 00687 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-
Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 19.10.2010,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: classamento catastale- procedura DOCFA — valutazione difforme della Amministrazionemotivazione
Reg. Gen. 687/2012
INTIMATO: Agenzia del Territorio
La ENIPOWER MANTOVA spa ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza
91/64/11 del 10 maggio 2011 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
Brescia aveva rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale La pronuncia di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente
avverso l’atto con cui veniva attribuita alla centrale Turbogas di Mantova la rendita catastale di €
3.382.424,00 ; mentre la contribuente aveva denunciato con variazione DOCFA una rendita circa
200 mila euro.
La Agenzia si è costituita in giudizio.
Il primo motivo di ricorso cui viene dedotta violazione di legge per asserita assoluta carenza di
motivazione dell’atto impositivo è infondato alla luce di quanto riferito dalla stessa ricorrente nel
corpo del secondo motivo.
Risulta infatti che l’Amministrazione ha indicato che la maggior rendita rispetto a quanto proposto
dalla contribuente derivava dalla circostanza che nella denuncia non si era tenuto conto della
presenza delle turbine; ed ha anche enunciato un parametro attendibile per la valutazione delle
turbine stesse cioè le indicazioni di costo fornite dalla Società.
Fondato è invece il secondo motivo con cui viene dedotto un difetto di motivazione circa il quantum
della rendita.
A fronte delle circostanziate deduzioni della contribuente, riprodotte nel ricorso per cassazione, la
sentenza impugnata contiene un apodittico rinvio alla decisione di primo grado.
Pqm
La Corte rigetta il primo motivo di riscorso, accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata nei
limiti del motivo accolto e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, che deciderà anche sulle spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 14 novembre 2013
~mio Giudiziario
DEPOSITATO IN CANCEUERIA
Il presidente e relatore
RICORRENTE: ENIPOWER MANTOVA spa