Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28089 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10304-2019 proposto da:

VE. 84 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 66, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO LEO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3964/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il

25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1 La Ve. 84 srI presentava una denuncia di variazione DOCFA con la quale procedeva alla divisione di una unità immobiliare di sua proprietà sita in Monza censita in categoria A/8 classe 2 sostituendola con tre unità immobiliari cui attribuiva la categoria A/7, classe 4, con determinazione delle rispettive rendite. L’Amministrazione finanziaria con avviso di accertamento notificato in data 19.3.2015 rettificava il classamento proposto attribuendo la categoria A/8 con determinazione della maggior rendita.

2 La società impugnava l’accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso; sull’impugnazione della contribuente la Commissione Regionale della Lombardia rigettava l’appello osservando: a) che l’atto di accertamento risultava sufficientemente motivato in quanto riportava gli stessi elementi conosciuti dal contribuente e contenuti nella denuncia Docfa, b) che l’avviso di rettifica era corretto in considerazione delle caratteristiche, della posizione delle unità immobiliari e della presenza di un ampio parco.

4. Avverso la sentenza della CTR la soc Verdi srl ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di poter partecipare all’eventuale udienza pubblica. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare la società lamenta che la CTR non avrebbe rilevato la generica motivazione dell’avviso di accertamento fondato esclusivamente sul generico riferimento ad una attività di comparazione.

2.Il motivo è infondato.

2.1 Secondo i principi affermati dal questa Corte (cfr. Cass.12497/2016, 12425/2018 e 31586/2019) e richiamati anche dal ricorrente ” in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”.

2.2 Nella fattispecie l’attribuzione della categoria A8 rispetto alla A7 proposta dal contribuenti si fonda su elementi di fatto forniti dal privato nell’ambito di una procedura partecipata quale è quella prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994.

2.3 Le esigenze dell’esercizio del diritto di difesa del contribuente risultano pienamente soddisfatte tenuto conto che il riclassamento è stato operato sulla base elementi quali consistenza, anno di costruzione caratteristiche strutturali, superficie che non risultano essere stati oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, la cui doglianze si sono incentrate piuttosto sulla valutazione tecnica espresse dal proprio consulente degli elementi di fatto oggetto della procedura DOCFA che hanno portato all’attribuzione della categoria A8 rispetto alla proposta categoria A7

2.4 L’impugnata senten.za nell’affermare che “..il provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita può ritenersi motivato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi accertati dall’Ufficio Tecnico Erariale e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di dati idonei a consentire al contribuente, mediante raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di comprendere le diverse conclusioni a cui è pervenuto l’Ufficio. Vi è da sottolineare che l’avviso impugnato costituisce l’atto conclusivo di un procedimento avviato dalla richiesta/proposta depositata dalla società contribuente mediante dichiarazione Docfa e che prevede la partecipazione del contribuente ” ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

4 Nulla è da statuire sulle spese processuali non avendo l’Agenzia delle Entrate profuso alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

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