Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28088 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28088 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 8369-2011 proposto da:
COMUNE DI REMEDELLO 85000190174 in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRESTINARI
13, presso lo studio dell’avvocato RAMADORI PAOLA,
rappresentato e difeso dagli avvocati LOVISETTI MAURIZIO e
GIUSEPPE RAMADORI, giusta delibera di giunta n. 18
dell’11.3.2011 e giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
SOCIETA’ AGRICOLA LE COLOMBAIE SRL 01284240171 in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PIETRO GIANNONE 27, presso lo
studio dell’avvocato CAPUTO SIMONETTA, che la rappresenta e
difende, giusta delega in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 16/12/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 237/65/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 21.10.2010,
depositata il 09/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE.

Ric. 2011 n. 08369 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

13/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: esenzione ICI fabbricati rurali
Reg. Gen. 8369/2011
RICORRENTE: Comune di Remedello
INTIMATO: Società Agricola Le Colombaie

1. Il Comune di Remedello ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia — Brescia 237/65/10 del 9 dicembre 2010 che, ha
accolto l’appello della contribuente, escludendo la soggezione ad ICI 2002 di un fabbricato
utilizzato dalla Società Agricola ed iscritto a catasto come rurale solo dal 2006.

2. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso deve essere rigettato in quanto, in base alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18565 del
21/08/2009 in tema di ICI, l’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal
combinato disposto dell’art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni
nellal. n. 14 del 2009, e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, è subordinata, per i
fabbricati non iscritti in catasto, all’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557 del
1993, conv. in legge n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere
condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su
cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti.
Ed il giudice di merito ha accertato la ruralità dell’immobile in questione (all’epoca non iscritto a
catasto); questo accertamento è poi contestato dal Comune con argomentazioni prive del requisito
della autosufficienza in quanto deduce circostanze asserite come “pacifiche” ma non indica in quale
fase processuale e con quali mezzi tali circostanza siano state dedotte.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Pqm
La Corte rigetta il riscorso. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in E 1.000, con gli
accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 13 novembre 113
11 Funzionario Giudiziario

DEPOSiTATO IN CANCELLERIA

Il pre

latore

E’ stata depositata la seguente relazione:

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