Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28088 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5898-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2608/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Crotone. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di P.M. contro un avviso di accertamento relativo ad imposta di registro, per l’anno 2011.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo rilievo, la ricorrente assume la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la decisione impugnata sarebbe stata irrimediabilmente contraddittoria, tra la parte motiva ed il dispositivo di rigetto;

che, mediante la seconda censura, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 ,comma 1 quater 1, art. 158, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente ritenuto obbligato l’Ufficio al pagamento del doppio del contributo unificato;

che l’intimata non si è costituita;

che il primo motivo è fondato;

che sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, allorquando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Sez. 6-5, n. 26074 del 17/10/2018; Sez. 5, n. 26077 del 30/12/2015);

che, nella specie, la parte narrativa testualmente riporta: “L’appello è parzialmente fondato nei termini che seguono….In questo senso è evidente che la decisione appellata la quale si è limitata ad annullare l’atto impositivo, adducendo ad unica motivazione un errato sistema di computo degli anni di durata dell’obbligazione fra le parti, senza mai occuparsi di definire il contorno giuridico e fattuale della vicenda, non può trovare conferma, in disparte ogni ulteriore considerazione in ordine alla sua sufficienza motivazionale”;

che, inoltre, laddove si legge “4. Nel merito delle questioni dedotte vale quanto segue:” la suddetta affermazione non è poi seguita da alcunchè;

che il dispositivo riporta testualmente “rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo grado”;

che, in tal modo, il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poichè non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 (Sez. 2, n. 5939 del 12/03/2018);

che il secondo motivo è parimenti fondato;

che costituisce principio generale dell’assetto tributario la circostanza secondo cui lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo, per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sè stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge. Si tratta, quindi, sostanzialmente di una esenzione fiscale, ma che vale esclusivamente nei confronti dell’amministrazione pubblica (Sez. U, n. 9938 del 08/05/2014);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Calabria, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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