Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28087 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5218-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO DE

LORENZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2639/6/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 11/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva accolto l’appello di T.N.G.A. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all’anno 2009.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, lamentando come la CTR avesse disconosciuto il valore probatorio degli indicatori di capacità economica reddituale ed avesse pertanto preteso la dimostrazione da parte dell’Ufficio di ulteriori elementi;

che il T. ha resistito con controricorso;

che il motivo è fondato;

che, in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, la disponibilità di beni indicatori integra, nella versione ratione temporis vigente, una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicchè il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle relative somme (Sez. 6 – 5, n. 17487 del 01/09/2016);

che questa Corte (Sez. 5, n. 8995 del 18/4/2014) ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, specificando che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”;

che, in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Sez. 6-5, n. 7389 del 23/03/2018; Sez. 6-5, n. 29067 del 13/11/2018);

che, nella specie tale prova fornita dal contribuente appare generica, posto che la CTR si limita ad affermare “dalla documentazione allegata agli atti processuali emerge in maniera verosimile che la somma qualificata dall’Ufficio come risparmio dell’anno, in realtà proviene da versamenti effettuati a favore del ricorrente da parenti e cugini sul conto corrente bancario n. 1291167-0 acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata” aggiungendo che “ha prodotto la pertinente documentazione rappresentata da matrici/assegni, dallo stralcio degli estratti conto intestati agli stessi, dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai parenti medesimi, da cui si evince l’adeguata e congrua capacità reddituale”, senza alcuna specificazione con riguardo alla continuità del possesso dei redditi nel tempo;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Puglia, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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