Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28086 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5946-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI LEGATORI 5, presso lo studio dell’avvocato CATERINA AURELIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIERO POMPAMEO;

– ricorrente –

contro

EX CONSORZIO DI BONIFICA PIANA SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI,

in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIAN DI SCO 68/A, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO PUCCIO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1413/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 15 giugno – 19 agosto 2017, n. 1413, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza, che aveva accolto l’opposizione proposta dal CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE CRATI (in prosieguo: CONSORZIO DI BONIFICA) nei confronti di EQUITALIA SUD S.p.A. e dell’INPS per l’impugnazione della intimazione di pagamento (numero: (OMISSIS)) relativa alla cartella esattoriale notificata per il recupero di crediti previdenziali relativi agli anni tra il 2004 ed il 2005;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che la cartella esattoriale risultava notificata e non opposta, come accertato nel primo grado; tuttavia con la opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. potevano farsi valere i fatti estintivi successivi alla notificazione della cartella, come la prescrizione dei crediti. Gli appellanti EQUITALIA ed INPS assumevano essere applicabile il termine decennale di prescrizione in luogo del termine quinquennale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e ss.; tale deduzione era infondata, per quanto affermato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell’arresto del 17 novembre 2016, n. 23397.

Il termine quinquennale era integralmente decorso tra la data di notifica della cartella (21.5.2006) e quella della intimazione impugnata (22.5.2012).

che avverso la sentenza ha proposto ricorso AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, quale ente subentrato ex lege alle società del gruppo EQUITALIA SUD, articolato in un unico motivo, cui hanno opposto difese l’ex CONSORZIO DI BONIFICA e l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI spa, con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che l’ex CONSORZIO DI BONIFICA ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto con l’unico motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, in combinato disposto con l’art. 2946 c.c. e con la L. n. 335 del 1995, art. 3.

Ha dedotto che la mancata opposizione avverso la cartella esattoriale nel termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, stabilizza definitivamente il titolo esecutivo costituito dal ruolo e che una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva ciò che può prescriversi è solo l’azione diretta alla esecuzione del titolo, riguardo alla quale trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c..

che ritiene il Collegio si debba dichiarare il ricorso inammissibile a mente dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

che, invero, deve in questa sede ribadirsi il principio, enunciato dalle sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 17 novembre 2016, n. 23397, secondo cui la scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella esattoriale non determina la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10) in termine decennale secondo il regime dell’art. 2953 c.c..

Pertanto la azione esecutiva non fondata su un titolo di formazione giudiziale resta esercitabile nel termine di prescrizione, nella specie breve, previsto per il credito posto in esecuzione.

Nè può ritenersi che l’affidamento della azione esecutiva ad un soggetto – l’Agente della riscossione – diverso dell’ente titolare del credito produca la novazione della obbligazione, in ragione della disciplina prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973.

Questa Corte si è già pronunciata in relazione a ricorsi proposti in tal senso dalla medesima Agenzia con ordinanze del 4.12.2018 n. 31352 e 6.12.2018 n. 31658 e successivamente con ordinanze numeri 6888, 10025, 10595, 10796, 10797 del 2019; ai principi ivi espressi si intende assicurare continuità in questa sede.

Non si individuano, in primo luogo, tratti di novità nella disciplina del credito iscritto a ruolo tali da far ritenere la estinzione del credito originario e la costituzione di un nuovo credito avente titolo nel ruolo.

Il legislatore individua i crediti per cui si procede come “credito” iscritto a ruolo a meri fini descrittivi, che non attestano alcun effetto giuridico; l’effetto di novazione “ex lege” dovrebbe trovare riscontro in una diretta disposizione normativa o, comunque, in una disposizione inequivoca, nella specie carente.

In tal senso non è utile la disciplina del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 – nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”. Le Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto n. 23397/2016 hanno evidenziato (cfr, sentenza citata, in motivazione, punto 19.6 e 19.7) – (a volere ammettere la applicabilità della procedura di discarico e riaffidamento alla riscossione dei crediti previdenziali e la sua rilevanza anche esterna ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione)- che la norma fa riferimento al termine di prescrizione decennale, con espressione ellittica, unicamente in quanto trattasi del termine che si applica ordinariamente per la riscossione delle imposte, senza alcun possibile riferimento all’art. 2953 c.c. ed, a maggior ragione, ad un effetto novativo derivante dalla iscrizione a ruolo dei crediti (fiscali e previdenziali).

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in Camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c.;

che le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti INPS ed ex CONSORZIO DI BONIFICA;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legger in favore di ciascuna delle parti, per l’ex CONSORZIO DI BONIFICA con attribuzione al difensore.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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