Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28086 del 16/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28086 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA


sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Gente di Sport GYM Network s.r.l. , in persona del legale rapp.te pro tempore,—- Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n.
101/7/2011 depositata il 7/6/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Apice;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Gente di Sport GYM Network s.r.l. contro l’Agenzia delle
Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di n. 106/3/2007 che aveva accolto il
ricorso avverso la cartella di pagamento n. 00820071071665 per iva 2003.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

seT62)

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 16/12/2013

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del
ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 13/11/2013 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione

602/73 e degli artt.6 e 7 della L. 212/2000 laddove la CTR ha ritenuto la cartella di pagamento priva di motivazione, nonché che la stessa dovesse essere preceduta da contraddittorio con il contribuente.
La censura è fondata. Allorché l’amministrazione finanziaria riscontri un mero errore materiale o di calcolo emergente “ictu oculi”, e provveda di conseguenza a notificare al contribuente una cartella di pagamento in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi
dell’art. 54-bis, comma secondo, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, essa non è tenuta ad
alcuna particolare motivazione di tale provvedimento, onere necessario soltanto quando la
contestazione dell’erario si fondi su interpretazioni giuridiche od elaborazioni della documentazione allegata dal contribuente. Inoltre , come già affermato da questa Corte con riferimento all’emissione di cartelle di pagamento ex art. 36 bis dpr 600/73 ( Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7536 del 31/03/2011 (Rv. 617565) ; Sez. 5, Sentenza n. 8342 del 25/05/2011), in
tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere
ad iscrizione a ruolo, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti
alla disposizione di cui all’art. 54 bis dpr 633/72, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo
interpretativo.
Va infine rilevato che con Part.17 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n.472- che, prevede l’irrogazione immediata -mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione- delle sanzioni
nella misura del trenta per cento dell’importo non versato, è stato implicitamente abrogato il
sesto comma dell’art.60 citato, nella parte in cui prevedeva l’invio del preventivo invito al
versamento la cui unica funzione era quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare
le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento, posto che la sanzione è stata

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

Ordinanza pag. 2

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 54 bis del dpr 633/72, dell’art. 25 del d.p.r.

fissata in misura comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione all’invito
(Sez. 5, Sentenza n. 22437 del 05/09/2008 (Rv. 605093)
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pa-

Alla decisione consegue la condanna della società alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi E 4.000,00 oltre spese prenotate a debito, dichiarando compensate le spese del merito
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento n. 00820071071665 per iva 2003.
Condanna

a società alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria delle spe-

se del giudizio di cassazione liquidate in complessivi E 4.000,00 oltre spese prenotate a debito, dichiarando compensate le spese del merito
Così deciso in Roma, 13/11/2013

Il Presidente

gamento n. 00820071071665 per iva 2003.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA