Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28085 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3967-2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO

CUGLIANDRO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

contro

R.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 460/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 25 maggio – 26 luglio 2017, n. 460, la Corte d’Appello di Palermo, per quanto ancora in discussione, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva accolto l’opposizione proposta da R.S. nei confronti di RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., dell’INPS e della Società di cartolarizzazione dei Crediti INPS (in prosieguo: SCCI) spa avverso le cartelle esattoriali numero (OMISSIS) e numero (OMISSIS), relative al recupero di crediti previdenziali;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il Tribunale aveva accolto la opposizione ritenendo la assenza di prova della rituale notifica della cartelle e, per l’effetto, la prescrizione dei crediti. L’appellante RISCOSSIONE SICILIA spa deduceva che le cartelle erano state notificate – rispettivamente in data 22 marzo 2006 e 29 settembre 2006 – limitandosi semplicemente ad assumere la regolarità della notifica e soffermandosi, piuttosto, sulla infondata richiesta di applicazione del termine di prescrizione decennale. In ogni caso la sentenza era corretta, in quanto la notifica ex art. 140 c.p.c. era avvenuta nel luogo della cessata residenza del R., come attestato dall’agente notificatore.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., articolato in due motivi; R.S. è rimasto intimato; l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI spa, ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 2967,2943 c.c., dell’art. 140 c.p.c., della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 4.

Ha assunto che la Corte di merito aveva omesso di esaminare i documenti che attestavano il mancato decorso della prescrizione.

In particolare, la prima cartella – n. (OMISSIS)- era stata notificata in data 14 marzo 2006 ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza risultante all’anagrafe (doc. 14 del fascicolo di parte); la raccomandata informativa era stata spedita in data 22 marzo 2006 (docc. 15 e 17) e rifiutata dal destinatario (doc. 16). Il rifiuto equivaleva a notifica; pertanto la notifica della successiva intimazione, il 21.12.2010 era tempestiva.

con il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 2967 e 2943 c.c., dell’art. 140 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e).

La ricorrente ha esposto che la seconda cartella – n. (OMISSIS) – era stata notificata in data 20 settembre 2006 ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza risultante dai registri anagrafici (doc. 31 del fascicolo di parte), con spedizione della raccomandata informativa in data 29.9.2006 (doc. 26 e 27). Tale raccomandata non era stata recapitata in quanto il destinatario era risultato trasferito (doc. 28). Era onere di controparte provare la diversità del luogo di notifica rispetto a quello di effettiva residenza, onere non assolto.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare il ricorso inammissibile; che, invero, la sentenza impugnata risulta fondata su due autonome rationes decidendi:

– la mancanza di specifiche censure in appello circa la statuizione del Tribunale di mancanza di prova della notifica, essendosi la appellante soffermata, piuttosto, sulla decennalità del termine di prescrizione, limitandosi semplicemente ad asserire la regolarità della notifica;

– in ogni caso, la invalidità della notifica tentata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., perchè avvenuta nel luogo della cessata residenza del R..

I due motivi, diretti a censurare la statuizione di invalidità del procedimento notificatorio, colgono soltanto la seconda delle rationes decidendi; nulla è dedotto, invece, circa i contenuti dell’atto di appello e la idoneità dell’impugnazione a devolvere al giudice del gravame la questione del perfezionamento della notifica delle cartelle esattoriali.

Resta dunque definitiva la ratio decidendi, autonomamente decisiva, circa la mancanza di censure (specifiche) in ordine alla statuizione di primo grado di mancata notifica delle cartelle esattoriali. Ne deriva il difetto di interesse di parte ricorrente all’esame del ricorso, dal cui accoglimento non potrebbe comunque derivare la cassazione della sentenza impugnata.

Ulteriore e concorrente motivo di inammissibilità risiede, peraltro, nel rilievo che i due motivi, pur dedotti in termini di violazione di norme di diritto, nei contenuti censurano l’esame dei documenti prodotti in causa effettuato nella sentenza impugnata e, dunque, vanno riqualificati in termini di vizio della motivazione; il giudizio conforme in fatto reso nei due gradi di merito preclude allora l’esame della censura, ai termini dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c..

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente INPS;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.700 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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