Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28085 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28085 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Catania, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to presso
l’Avvocatura Municipale rapp.to e difeso dall’avv. Santa Anna Mazzeo , giusta procura in
atti

Ricorrente
Contro
Intimato

Gemma Antonino

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
56/34/12

depositata 1’1/3/2012 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Perez

per il ricorrente;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Apice;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Gemma Antonino

contro il Comune di Catania è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune
contro la sentenza della CTP di Catania n. 77/3/2010 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento 29955-6-7-8 per Tarsu relativa agli anni 2001-2004 . Il ricorso proposto si articola in tre motivi.. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

15049/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 16/12/2013

relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso .
Il presidente ha fissato l’udienza del 13/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 62 del d.lgs. 507/93 laddove la

produrre rifiuti in assenza di prova da parte dell’interessato.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
11351 del 06/07/2012 ) secondo cui , il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti
ordinari solidi urbani, secondo l’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è l’occupazione
o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione
di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata
delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le
condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.
Risultano assorbiti da quanto sopra gli ulteriori motivi di censura.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di
accertamento.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la
irripetibilità delle spese del merito e del giudizio di cassazione
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento dichiarando irripetibili
le spese di appello e del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 13/11/2013

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

5049/12

Ordinanza pag. 2

CTR ha escluso la tassabilità dell’area adibita ad autorimessa privata, in quanto inidonea a

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