Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28085 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15981-2017 proposto da:

A.E., A.A.R., AD.AL.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FRANCESCO CRISPI 89, presso

lo studio dell’avvocato LEONE PONTECORVO, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ARMANDO PONTECORVO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9391/17/2016 della COMM. TRIB. REG. Del LAZIO,

depositata il 27/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che A.A.R., A.E. ed Ad.Al. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione delle contribuenti contro un avviso di accertamento per la rideterminazione di rendita catastale, relativo all’anno 2013.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale le contribuenti deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1 e art. 37, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè, dopo la tempestiva costituzione in appello, non era stata loro comunicata dalla segreteria della CTR la data di trattazione del giudizio;

che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio;

che il motivo è fondato;

che, in effetti, l’esame del fascicolo di merito ha mostrato come non vi sia traccia dell’avviso inerente la comunicazione dell’udienza di trattazione;

che, nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Sez. 6-5, n. 28843 del 1 dicembre 2017; Sez. 6-5, n. 1786 del 29 gennaio 2016);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

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