Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28084 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3862-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO BOTTO, rappresentata e difesa dall’avvocato ORNELLA

ROTINO;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO MARSEGLIA;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1919/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 23 giugno – 26 luglio 2017, n. 1919, la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione proposta da C.A. nei confronti di EQUITALIA SUD S.p.A., dell’INPS e della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (in prosieguo: SCCI) spa per l’impugnazione delle intimazioni di pagamento notificate in data 15.4.2014, relative a cartelle esattoriali notificate tra il marzo 2005 ed il gennaio 2008 per il recupero di crediti previdenziali;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che la opposizione, diretta ad accertare le estinzione del credito relativo alle cartelle esattoriali per prescrizione sopravvenuta alla notifica delle cartelle di pagamento, doveva essere accolta. Per quanto affermato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell’arresto del 17 novembre 2016, n. 23397, doveva applicarsi il termine quinquennale di prescrizione, nella specie integralmente decorso.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, quale ente pubblico economico subentrato alle società del gruppo EQUITALIA, articolato un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso C.A. e l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI spa;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto con l’unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c..

Il motivo afferisce alla individuazione del termine di prescrizione quinquennale nonostante la definitività per mancata opposizione delle cartelle esattoriali.

La ricorrente ha assunto che, anche in ipotesi di ritenuta inapplicabilità dell’art. 2953 c.c., il termine di cui all’art. 2946 c.c. troverebbe applicazione in quanto il sistema di riscossione è fondato sul principio di separazione tra titolarità del credito e titolarità della azione esecutiva; il concessionario è titolare della azione esecutiva, soggetta al termine di prescrizione ordinario;

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso a mente dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

che, invero, deve in questa sede ribadirsi il principio, enunciato dalle sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 17 novembre 2016 n. 23397, secondo cui la scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella esattoriale non determina la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10) in termine decennale secondo il regime dell’art. 2953 c.c..

Pertanto la azione esecutiva non fondata su un titolo di formazione giudiziale resta esercitabile nel termine di prescrizione, nella specie breve, previsto per il credito posto in esecuzione.

Nè può ritenersi che l’affidamento della azione esecutiva ad un soggetto – l’Agente della riscossione – diverso dell’ente titolare del credito produca la novazione della obbligazione, in ragione della disciplina prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973.

Questa Corte si è già pronunciata in relazione a ricorsi proposti in tal senso dalla medesima Agenzia con ordinanze del 4.12.2018 n. 31352 e 6.12.2018 n. 31658 e successivamente con ordinanze numeri 6888, 10025, 10595, 10796, 10797 del 2019; ai principi ivi espressi si intende assicurare continuità in questa sede.

Non si individuano, in primo luogo, tratti di novità nella disciplina del credito iscritto a ruolo tali da far ritenere la estinzione del credito originario e la costituzione di un nuovo credito avente titolo nel ruolo.

Il legislatore individua i crediti per cui si procede come “credito” iscritto a ruolo a meri fini descrittivi, che non attestano alcun effetto giuridico; l’effetto di novazione “ex lege” dovrebbe trovare riscontro in una diretta disposizione normativa o, comunque, in una disposizione inequivoca, nella specie carente.

In tal senso non è utile la disciplina del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 – nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”. Le Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto n. 23397/2016 hanno evidenziato (cfr. sentenza citata, in motivazione, punto 19.6 e 19.7) – (a volere ammettere la applicabilità della procedura di discarico e riaffidamento alla riscossione dei crediti previdenziali e la sua rilevanza anche esterna ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione) – che la norma fa riferimento al termine di prescrizione decennale, con espressione ellittica, unicamente in quanto trattasi del termine che si applica ordinariamente per la riscossione delle imposte, senza alcun possibile riferimento all’art. 2953 c.c. ed, a maggior ragione, ad un effetto novativo derivante dalla iscrizione a ruolo dei crediti (fiscali e previdenziali).

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in Camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c.;

che le spese, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti INPS ed C.A.;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore di ciascuna parte in Euro 200 per spese ed Euro 1.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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