Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28084 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28084 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Legnarredo s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore,

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.
50/2011/11

depositata il 10/5/2011;

Udita la relazior(e della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Apice;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Legnarredo s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia

contro la sentenza della CTP di Bari n. 127/1/2009 che aveva accolto il ricorso

del contribuente avverso il diniego di condono ex art. 9 bis L. 289/2002. Il ricorso propo-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 10562/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 16/12/2013

sto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore
ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 13/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione

ve la CTR ha ritenuto perfezionato il condono nonostante il ritardo di 4 gg. nel versamento
dell’ultima rata.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Cass. 20745/2010;
Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011) secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis della
legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti
delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza
aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli arti. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del “quantum”,
esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai
sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite
pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non
segua l’adempimento delle successive.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla società avverso il diniego di condono.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
giudizio di appello e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 10562/12

Ordinanza pag. 2

Con unico motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 9 bis della L. 282/2002 laddo-

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla società avverso il diniego di condono , compensando tra le parti le
spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione
Il Pr idente
dott.

.ri

icala

Così deciso in Roma, 13/11/2013

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