Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28083 del 24/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 28083 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA
sul ricorse 16164 2012 proposto da:

GMNTOLT PAL;QHMO

nuNAhnn,

ì , .rs.r.vamr, ntr-,

in ROMA, VIA MONTE ZIO 37, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA
ABENIACAR, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
2985

MARINI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato
CRISTINA DELLA VALLE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE RIZIERI BRONDI,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 24/11/2017

- controricorrente

avverso la sentenza n. 1082/2011 della CORTE
D’APPELLO di GENOVA, depositata il 02/01/2012 R.G.N.

110/2010.

n:r.g. 16164/2012

RILEVATO CHE

detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di
Genova che, con sentenza resa pubblica il 30/3/2012, all’esito della
disamina del quadro probatorio delineato in prime cure, accertava che il
rapporto instaurato fra le parti, sino al 11/10/2004 si era atteggiato
secondo le concordate modalità del tirocinio; condannava, di conseguenza
l’arch.Giuntoli, al pagamento delle spettanze commisurate alla minor durata
del rapporto di lavoro subordinato fra le parti;
avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il Giuntoli affidato a
tre motivi, successivamente illustrati da memoria;
resiste con controricorso l’intimato;
CONSIDERATO CHE
1.deve preliminarmente respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso
sollevata dal Marini con riferimento alla carenza del requisito di specialità
della procura rilasciata in calce all’atto introduttivo del presente giudizio;
secondo l’insegnamento di questa Corte, l’art. 83, comma 3, cod. proc. civ.,
nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine
di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato
così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui
l’atto ché lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione
rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale
atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, (al
quale, quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso
stesso), senza che rilevi l’eventuale formulazione genericamente
omnicomprensiva ma contenente comunque il riferimento anche alla fase di
cassazione dei poteri attribuiti al difensore, tanto più ove il collegamento
tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il
richiamo ad essa nell’intestazione del ricorso (ex plurimis, vedi Cass.
23/7/2015 n.15538);
2. nello specifico la procura risulta rilasciata in calce al presente ricorso ed
oltre a recare un esplicito riferimento al giudizio di cassazione, è

1

il Tribunale di Massa accoglieva la domanda proposta da Claudio Marini nei
confronti di Pasquino Osvaldo Giuntoli intesa a conseguire l’accertamento
della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato da113/6/2004 al
27/5/2005 regolato dal c.c.n.l. studi professionali con riferimento alla
qualifica di III° livello ed alle conseguenti differenze retributive;

n: r.g. 16164/2012
)

Oiiressamente richiamata nell’intestazione dell’atto, onde innegabile è da

ritenersi il collegamento fra l’una e l’altro;

si deduce l’erroneità della decisione laddove aveva ritenuto cessato il
periodo di praticantato – iniziato il 13/6/2004 – nell’ottobre dello stesso
anno; all’epoca difettava, infatti, il presupposto di legge inerente al
compimento della pratica biennale, essenziale all’esercizio della libera
professione;
ci si duole della erronea interpretazione da parte della Corte distrettuale,
del materiale istruttorio acquisito, che non consentiva di ritenere raggiunta
alcuna dimostrazione in ordine alla conclusione del periodo di praticantato
né in relazione al mutamento della causa del rapporto; si argomenta che le
attività di concetto che si assumevano corrispondenti al terzo livello c.c.n.l.
di settore, in realtà consistevano nell’espletamento della pratica
professionale, mentre le disposizioni che si ritenevano impartite da parte
datoriale, dovevano inquadrarsi nelle nozioni tecniche e deontologiche
poste a fondamento della professione;
4. con il secondo motivo si denuncia omessa e contraddittoria motivazione
circa un fatto decisivo per il giudizio; si critica la sentenza impugnata per
aver posto a fondamento del decisum deposizioni rese da testimoni privi di
attendibilità, tralasciando di considerarne altre idonee a porre in dubbio la
fondatezza della tesi attorea;
5. i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per presupporre la
soluzione di questioni giuridiche connesse, sono privi di pregio;
va in particolare rammentato, con riferimento al primo motivo, che in tema
di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella
deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento
impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica
necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di
un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di
causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce
alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in
sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. ex
plurimis, Cass. 11/1/2016 n.195, Cass. 16/7/2010 n.16698);
nella specie, si è realizza proprio siffatta ultima ipotesi in quanto la
violazione di legge è stata dedotta mediante la contestazione della
2

3. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2 I.
n.75/1985, dagli artt. 2094 e 2697 c.c., nonché omessa e contraddittoria
motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio;

n: r.g. 16164/2012

tazione delle risultanze di causa la cui censura è ammissibile, in sede di

6. peraltro, non può sottacersi che l’accertamento in fatto della ricorrenza
delle condizioni che determinavano l’inquadramento del rapporto
nell’ambito dell’archetipo del contratto di lavoro subordinato piuttosto che
in quello di apprendistato – censurato anche con la seconda critica
attraverso la valutazione e l’apprezzamento del complessivo materiale
probatorio acquisito al giudizio – non è scrutinabile, in quanto tende a
stigmatizzare l’impugnata sentenza per il malgoverno dei dati istruttori
acquisiti, così pervenendo ad una revisione delle valutazioni e del
convincimento della Corte di merito per il conseguimento di una nuova
pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di
cassazione (vedi Cass. 4/4/2014 n.8008, Cass. SS.UU. 25/10/2013
n.24148);
non emerge, infatti, alcun vizio motivazionale concernente un fatto decisivo
che se fosse stato diversamente valutato avrebbe condotto, con grado di
certezza e non di mera probabilità, ad un opposto esito della lite (ex aliis
vedi Cass.14/11/2013 n.25068);
il ricorrente ha, pervero, limitato la propria critica essenzialmente alla
inattendibilità di alcuni testi ed alla omessa valutazione di talune
deposizioni testimoniali in ordine alla durata del praticantato che, tuttavia,
risultano riportate solo in parte e non appaiono idonee ad inficiare la
correttezza dell’iter motivazionale seguito dal giudice del gravame il quale
aveva desunto dal quadro probatorio delineato in prime cure, lo
svolgimento da parte del lavoratore, di attività inerenti all’ufficio di
progettazione, di cui era titolare l’arch.Giuntoli, sotto la direzione dello
stesso;
in base ai principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, il
giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di
altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria
decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro
limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza
essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le
deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi
e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono
logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi Cass.2/8/2016 n.
16056);
3

gittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione;

n.’ r. g . 16164/2012

lla stregua delle esposte argomentazioni i primi due motivi non possono
rinvenire accoglimento, restando pertanto assorbito il terzo, attinente alla
regolamentazione delle spese di lite inerenti al giudizio di merito, in quanto
condizionato all’accoglimento dei precedenti;
il governo delle spese del presente giudizio di legittimità segue il principio
della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata;

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle Spese
del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro
4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed
accessori di legge.
.
Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 28 giugno 2017

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA