Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28083 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28083 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimata

Ludana s.r.I., in persona del legale rapp.te pro tempore

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
304/39/11

depositata il 7/3/2011

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Apice
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Ludana s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata defini-

ta con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia
contro la sentenza della CTP di Latina n. 363/8/2007 che aveva accolto

il ricorso av-

verso la cartella di pagamento n. 05720060006392007 per iva 2001. La CTR riteneva che

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 10418/12

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Data pubblicazione: 16/12/2013

nel caso di specie non ricorresse l’ipotesi di omessa dichiarazione, avendo il contribuente
“regolarmente presentato la dichiarazione all’intermediario …il quale ” si era impegnato a
trasmetterla in via telematica entro i termini di legge”. Il ricorso proposto si articola in
unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione
ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato

concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione degli arti. 2 del dpr 322/98, 36 bis
dpr 600/73 e 54 bis del dpr 633/72 laddove la CTR ha riconosciuto il diritto alla detrazione
del credito IVA in considerazione dell’impegno assunto dall’intermediario, a trasmettere la
dichiarazione in via telematica.
La censura è fondata. L’art. 3 comma 8 della L. 322/1998, nella formulazione vigente
dall’1/1/2002, disponeva:
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e’ consegnata dal contribuente alla banca o all’ufficio postale ovvero e’ trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai
commi 2-bis e 3.
Il successivo comma 10 disponeva: La prova della presentazione della dichiarazione e’
data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento
della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui
ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.
Ne consegue che la sola consegna ad intermediario, diverso dalla banca o dall’Ufficio postale, non costituiva circostanza sufficiente per ritenere “presentata” la dichiarazione, prova
costituita , come disposto dal comma 10, dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate
attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
La mancata presentazione della dichiarazione annuale porta ad escludere il diritto di detrarre l’eccedenza medesima nell’anno successivo, ai sensi dell’art. 30, comma secondo, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (conf. Sez. 5, Sentenza n. 268 del 12/01/2012)

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 10418/12

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l’udienza del 13/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di
pagamento n. 05720060006392007 per iva 2001.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del

P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento n. 05720060006392007 per
iva 2001 , compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del
giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 13/11/2013

1 P esidente
Cicala

merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione

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