Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28082 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9762-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, LUIGI

CALIULO;

– ricorrente –

contro

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE

11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 489/2017 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata

il 11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

che:

S.V. ha adito il tribunale di Viterbo proponendo ricorso per ATP al fine di vedersi riconoscere il requisito sanitario utile per ottenere l’assegno ordinario di invalidità. L’Inps ha eccepito la carenza del requisito contributivo di 156 settimane nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda amministrativa; la difesa del ricorrente invocava il principio della neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo che derivano da situazioni oggettive non imputabili al lavoratore e che consentono di ottenere la prestazione in base al requisito contributivo cosiddetto generico. Il tribunale di Viterbo – ritenuta la sussistenza in capo al ricorrente dell’interesse ad agire, alla luce della sentenza n. 6585/2016 della Corte di cassazione – fissava l’udienza per il conferimento dell’incarico al CTU il quale, all’esito degli accertamenti, riteneva che non sussistessero le condizioni cliniche per la concessione dei benefici ai sensi della L. n. 222 del 1984, ex art. 1. Il ricorrente depositava quindi la dichiarazione di dissenso prevista dall’art. 445 bis c.p.c. e promuoveva il ricorso introduttivo del giudizio contestando l’esito della consulenza medico – legale. Con sentenza n. 489/2017 il tribunale di Viterbo accoglieva il ricorso proposto da S.V. ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6 e dichiarava il suo diritto a percepire l’assegno di inabilità a decorrere dal 31/3/2014 con condanna dell’Inps al pagamento della prestazione maturata, oltre accessori e spese. Sosteneva il giudicante che l’espletata l’istruttoria avesse fornito prova dei presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di inabilità; e che, in merito ai restanti requisiti, il ricorrente avesse prodotto l’estratto conto dell’Inps ai fini della prova del requisito minimo contributivo di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 4.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps. S.V. ha resistito con controricorso. E’ stata notificata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata. S.V. ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

1. – con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 4, del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, n. 2, convertito nella L. n. 1272 del 1939 sostituito dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. tre) in quanto il tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda in carenza di allegazione e dimostrazione da parte del ricorrente della sussistenza del requisito contributivo necessario per il diritto al richiesto assegno e in presenza della prova fornita dall’Inps della insussistenza di detto requisito; non corrispondeva al vero infatti che il ricorrente avesse prodotto l’estratto conto dell’Inps ai fini della prova del requisito minimo contributivo di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 4. Come eccepito dell’Istituto dai documenti depositati si evinceva chiaramente l’insussistenza dei requisiti non potendo il ricorrente far valere il numero di 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente alla domanda. Nella fattispecie non era in discussione quindi la sussistenza di cinque anni complessivi di contributi, bensì il difetto di tre anni di contributi nell’ultimo quinquennio; difetto reso evidente dall’estratto conto dell’Inps ed ammesso dallo stesso S.. Ed in base all’art. 4 cit. il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità è subordinato al cosiddetto requisito di anzianità assicurativa pari a cinque anni ed al cosiddetto requisito contributivo relativo a tre anni di contributi, pari a 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la domanda di prestazione.

2. – Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.

La sentenza impugnata fa riferimento al requisito minimo contributivo di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 4, ma non richiama l’istituto della neutralizzazione previsto dal D.P.R. n. 218 del 1957, art. 37, nè le obiettive situazioni impeditive ivi indicate (sebbene dedotte dallo stesso ricorrente). Afferma solo genericamente che esista il requisito contributivo ai sensi della L. n. 222 del 1984, art. 4; mentre in sede di ATP il giudice aveva fatto riferimento ai fini dell’interesse ad agire al requisito contributivo alla luce della sentenza n. 6585/2016 della Corte di cassazione sopra richiamata; tale sentenza si occupa invece della neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio (prevista dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 37) e implica quindi l’accertamento delle obiettive situazioni impeditive ivi indicate.

3. – Il tribunale invece ha accertato come sussistenti entrambi i requisiti contributivi previsti dall’art. 4 ma non ha valutato l’esistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 818 del 1957, art. 37, invocato dallo stesso S. in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6585 del 05/04/2016). La sentenza è quindi errata perchè ha richiamato la generica sussistenza dei requisiti contributivi, generico e specifico, senza nulla aggiungere ed accertare in materia di neutralizzazione dei periodi di sospensione.

4. – Ciò posto la sentenza va cassata in parte qua; mentre nessuna prosecuzione del giudizio si impone atteso che, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, il giudizio ex art. 445 c.p.c., per sua natura è rivolto soltanto all’accertamento del requisito sanitario.

5. – E’ stato infatti precisato di recente (Sez. L -, Sentenza n. 27010 del 24/10/2018) che “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.

Nel caso di specie, invece, disattendendo il superiore indirizzo, la sentenza del tribunale di Viterbo è andata oltre il naturale ambito del procedimento avendo accertato il requisito contributivo sia pure in modo erroneo e pronunciato pure la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei.

Il ricorso dell’Istituto va perciò accolto nei limiti di cui sopra; la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha accertato il diritto e ha condannato l’INPS al pagamento dei ratei, fermo restando l’accertamento del requisito sanitario.

6. – Le spese del giudizio possono essere compensate considerato che l’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato è stato formulato e si è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte solo di recente.

7. – Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso in parte qua, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato il diritto e ha condannato l’INPS al pagamento dei ratei, fermo restando l’accertamento del requisito sanitario. Compensa le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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