Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28082 del 24/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 28082 Anno 2017
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BOGHETICH ELENA

ORDINANZA
sul ricorso 15699-2012 proposto da:
IACOBACCI ANGELINO,

elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI 284, presso lo studio
dell’avvocato LORENZO MARGIOTTA, rappresentato e
difeso dall’avvocato DELIO GUIDO, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

2017

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVEZZANO SULMONA L’AQUILA ;

2961
avverso

la

sentenza

D’APPELLO di L’AQUILA,
R.G.N. 134/2011.

n.

1096/2011
depositata il

intimata-

della

CORTE

19/12/2011

Data pubblicazione: 24/11/2017

n A5 6 59/ 2012_

RILEVATO
che con sentenza depositata in data 19.12.2011 la Corte di appello di L’Aquila, in
parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Sulmona, ha condannato l’A.S.L. n. 1
di Avezzano-Sulmona-L’Aquila al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non
fruite afferenti all’anno 2003 e porzione del 2004 (precedente la data di
pensionamento dell’1.5.2004), respingendo la domanda con riguardo agli anni

cessazione del rapporto di lavoro, a fronte di mancato godimento delle ferie per causa
imputabile al datore di lavoro;
che

avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente

prospettando un motivo di ricorso;
che l’Azienda ospedaliera è rimasta intimata;
CONSIDERATO
che il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2109 cod.civ., 10
d.lgs. n. 66 del 2003, 14 c.c.n.l. 1994-1997, 18 c.c.n.l. 1998-2001, 15 c.c.n.l. 20052008, avendo, la Corte distrettuale, trascurato che all’atto della presentazione della
domanda di fruizione delle ferie residue le stesse erano tutte esigibili;
che questa Corte ha affermato – alla luce delle disposizioni negoziali concernenti la
dirigenza sanitaria (in specie, art. 21 c.c.n.l. 5.12.1996, rimasto immutato a seguito
della sottoscrizione del c.c.n.l. 8.6.2000 ed espressamente richiamato dai successivi
c.c.n.l. di comparto 3.11.2005 e 6.5.2010) – il divieto, nel corso dello svolgimento
del rapporto, di monetizzazione delle ferie non godute, salvo ricorrenza di esigenze di
servizio o cause indipendenti dalla volontà del dirigente che abbiano impedito la
fruizione (cfr. Cass. n. 11016/2017);
che la disciplina dettata dalle parti collettive è assolutamente rispettosa dei precetti
inderogabili desumibili dall’art. 36 Cost. e dalla normativa sovranazionale (Corte
Costituzionale n. 95/2016), poiché è previsto: l’irrinunciabilità del diritto; la necessità
del godimento nell’anno solare di maturazione o, al più, nel semestre successivo; la
irriducibilità del periodo di ferie in caso di assenze per malattie; la possibilità della
monetizzazione solo nei casi in cui, all’atto della cessazione del rapporto, le ferie non
siano state godute per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del
dirigente medico;

precedenti, rilevando l’insorgenza del diritto alla monetizzazione unicamente in caso di

che l’art. 7, comma 2, della direttiva 93/104/CE (poi confluita nella direttiva
2003/88/CE) prevede il divieto di monetizzazione (ripreso dall’art. 10, comma 2 del
d.lgs. n. 66 del 2003 che alla direttiva ha dato attuazione) ed è evidentemente
finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora
se ne consentisse la sostituzione con un’indennità, la cui erogazione non può essere
ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute, in
quanto non permette al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche (cfr. la

richiamata), mentre l’eccezione al principio (prevista nella seconda parte delle
disposizioni sopra richiamate «in caso di fine rapporto di lavoro») opera nei soli limiti
delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della
risoluzione del rapporto, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni
antecedenti, perché rispetto a queste il datore di lavoro doveva assicurare l’effettiva
fruizione (salvo azione di risarcimento del danno, che presuppone, peraltro,
l’inadempimento colpevole del datore di lavoro);

che la Corte distrettuale ha correttamente interpretato le disposizioni contrattuali, in
conformità ai principi di diritto enunciati, ritenendo insussistente la prova della
ricorrenza di un impedimento datoriale alla fruizione delle ferie per gli anni precedenti
al 2003 e, viceversa, non imputabile al dipendente il mancato godimento delle ferie
afferenti all’anno 2003 e ai primi mesi del 2004 (essendo stata presentata domanda di
godimento il 18.12.2003, quindi oltre il semestre successivo all’anno 2002, istanza
respinta dal Direttore generale della A.S.L.), accertamento in fatto riservato al giudice

del merito la cui motivazione non è stata censurata;
che la decisione della Corte territoriale è conforme all’orientamento consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte secondo cui il dirigente che, pur avendo il potere di
attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non
lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità
sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di
necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive ( Cass. 14.3.2016 n. 4920;
Cass. 13.6.2009 n. 13953; Cass. 7.6.2005 n. 11786; e in motivazione con riferimento
alla dirigenza pubblica Cass. Sez. U. 17.4.2009 n. 9146 e Cass. 26.1.2017 n. 2000);

che il ricorso va, duqlue, rigettato, senza che si provveda sulle spese in assenza della
controparte;

o
‘-.

motivazione della recente sentenza n. 95 del 2016 Corte Cost. e la giurisprudenza ivi

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla sulle spese.

Così deciso nella Adunanza camerale del 27 giugno 2017
Il Presi. -nte

Il Funzionario Gi
Dott.ssa

De ita
2 4 NOV. 2017
Il Furizienerio Giudiziario
FETA

Dott. Lui Macioce

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA