Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28082 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 21/12/2011), n.28082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 4936/2008 proposto da:

I.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avv. Varso Gabellini del foro di Grosseto (Studio in Via Scrivia

n. 7) come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccio Alessandro,

Clementina Pulli, Nicola Valente e Giovanna Biondi per procura in

atti;

– costituito con procura –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

1023 del 28.09.2007/2.10.2007 nella causa iscritta al n. 1432 R.G.

dell’anno 2006.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis

nella pubblica udienza del 1. 12.2011;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che la Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1023 del 2007, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’INPS e in riforma della decisione di primo grado resa dal Tribunale di Grosseto, ha rigettato la domanda proposta da I.A.M., volta ad ottenere il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità per il periodo 1 luglio 2002/31 ottobre 2002;

– che il giudice di appello ha ritenuto – sulla base della CTU disposta dal primo giudice – che la I. avesse subito una riduzione della capacità lavorativa – oltre i limiti di legge- soltanto per l’anzidetto breve periodo e che a seguito di intervento di “rivascolarizzazione” avesse riacquistato la piena capacità lavorativa; dal che l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno di cui alla L. n. 222 del 1984;

– che la I. chiede la cassazione della sentenza di appello con un motivo;

-che l’INPS si è costituito con procura non svolgendo attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che con l’unico motivo la ricorrente, nel dedurre violazione dell’art. 1, la legge errata interpretazione di norme di diritto, e in particolare della L. n. 222 del 1984, art. 1 ha sostenuto che l’impugnata sentenza, non tenendo conto di precedenti di questa Corte, non ha correttamente considerato che nel caso di specie si è in presenza di una patologia comportante incapacità lavorativa e quindi il riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica, a nulla rilevando il carattere transitoria dello stato di invalidità, venuto meno soltanto con un intervento chirurgico;

– che l’esposta censura è priva di pregio e va disattesa, in quanto la Corte territoriale ha spiegato, con motivazione adeguata e coerente, che, seppure la nozione di “permanenza” non coincide con quella di “irreversibilità”, nondimeno l’assegno di invalidità di cui all’art. 1 della citata Legge non spetta all’assicurato, quando, come nel caso di specie, si tratta di invalidità protrattasi per un breve e circoscritto periodo di tempo, connesso a mere esigenze terapeutiche;

– che tale assunto merita di essere condiviso, atteso che ai fini della sussistenza del requisito della “permanenza” le condizioni di invalidità devono riferirsi ad una infermità di durata incerta ed indeterminata e comunque non limitabile a breve periodo, laddove nel caso di specie, come già detto, si è trattato di incapacità lavorativa, la cui transitorietà era facilmente prevedibile in considerazione di intervento chirurgico risolutivo;

– che in conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato;

– che nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, essendosi l’INPS limitato a depositare procura senza svolgere in concreto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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