Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28082 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28082 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Impredim s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.
43/11/22 depositata il 13/5/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Apice;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Impredim s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia

contro la sentenza della CTP di Alessandria n.56/5/2010 che aveva accolto

il

ricorso avverso l’avviso di diniego di rimborso iva 2007. Il ricorso proposto si articola in

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 10391/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 16/12/2013

unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato
l’udienza del 13/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha
concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione

ha ritenuto spettante il rimborso nonostante l’assenza, per l’anno 2007, di operazioni attive
soggette ad IVA.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
15224 del 06/08/2004) secondo cui, in tema di rimborso IVA, l’art. 30, terzo comma, lett.
a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, contempla l’ipotesi di rimborso in favore del contribuente
la cui attività comporta la “effettuazione di operazioni” che scontano aliquote IVA (imponibile) inferiori a quella gravante (detraibile) su acquisti e importazioni, ma non anche l’ipotesi
della mancanza assoluta di operazioni attive nel periodo considerato.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla società avverso il diniego di
rimborso. Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la irripetibilità delle
spese di appello e di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla società
spese di appello e di cassazione.
Così deciso in Roma, 13/11/2013

Il Funzionario Giudiziario

avverso il diniego di rimborso, dichiarando irripetibili le

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 30 c. 3 lett. a) del d.p.r. 633/72 laddove la CTR

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